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Legge regionale n. 1 del 05 01 1987
Bollettino ufficiale 12 01 1987 n. 0001 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 19 01 1987 N. 0001
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di
intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi
regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del pluriennale
1987/1989 (legge finanziaria per gli esercizi 1987/ 1989).
(Disposizioni in materia di finanza locale)
Art. 1
1. La " spesa di riferimento " e le " altre entrate " correnti
di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, di cui
all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, sono
previste per l'anno 1987 rispettivamente in 81.179 e in 74.936
milioni di Lire.
2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti
di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15,
è determinato, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 13.550
milioni (Cap. 22700).
Art. 2
1. Le autorizzazioni di spesa di complessive Lire 388 milioni
recate dalle leggi regionali 5 aprile 1973, n. 13 e 10 giugno 1983,
n. 47 per interventi a favore delle Comunità Montane, sono sospese
per l'esercizio finanziario 1987 (Cap. 22710 per Lire 288 milioni e
Cap. 22715 per Lire 100 milioni).
Art. 3
1. I contributi da concedere ai Comuni nelle spese per la
redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4
dicembre 1970, n. 34, sono fissati nell'ambito di una spesa
complessiva di Lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1987
(Cap. 22760).
Art. 4
1. L'autorizzazione annua di spesa recata dall'articolo 58 della
legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, per gli interventi atti a
favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da
parte dei Comuni di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38,
è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, in
Lire 410.898.775 (Cap. 22789).
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge regionale
27 giugno 1986, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario
1987, la spesa di Lire 5.000 milioni (Cap. 22870) per
l'acquisizione da parte dei Comuni di immobili destinati a:
a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali di competenza
comunale per Lire 2.000 milioni
b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale per Lire
1.000 milioni
c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e
archeologico, finalizzati ad una promozione culturale e turistica
per Lire 1.000 milioni.
d) acquisizione di terreni e alpeggi per favorire lo sviluppo di
attività economiche, turistiche e sportive atte, altresì, a
salvaguardare l'equilibrio idrogeologico del territorio per Lire
1.000 milioni.
Art. 6
1. Le quote di competenza degli esercizi 1987 e 1988 del
programma triennale 1986/ 1988 del Fondo Regionale Investimenti
Occupazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18
agosto 1986, n. 51, sono determinate rispettivamente in 12.000 e in
10.000 milioni di Lire (Cap. 22890). 2. È inoltre autorizzato lo
stanziamento di Lire 36.000 milioni per l'attuazione del secondo
programma triennale 1987/ 1989, di cui Lire 12.000 milioni a carico
dell'esercizio 1987 (Cap. 22890).
3. Il termine di presentazione delle richieste di intervento di
cui all'articolo 2, comma primo, della legge regionale 18 agosto
1986, n. 51 è fissato al 31 marzo 1987.
(Disposizioni in materia di opere di risanamento e di tutela
dall'inquinamento delle acque)
Art. 7
1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6
agosto 1985, n. 61, concernente la realizzazione del piano
regionale di risanamento delle acque, è rideterminata, per
l'esercizio finanziario 1987, in complessive Lire 9.500 milioni
(cap. 22730 per Lire 5.000 milioni e cap. 29800 per Lire 4.500
milioni).
(Disposizioni in materia di edilizia abitativa)
Art. 8
1. L'autorizzazione di spesa relativa al limite d'impegno per la
ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica
e popolare, recata dall'articolo 22 della legge regionale 30
dicembre 1982, n. 103, è rideterminata, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1987, in Lire 822 milioni (Cap. 25250).
Art. 9
1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo I -
Provvidenze per la sistemazione di centri abitati - della legge
regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed
integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1987 per
Lire 3.000 milioni (Cap. 25350).
Art. 10
1. Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria
edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre
1984, n. 76, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1987, per
Lire 8.000 milioni (Cap. 25355).
(Disposizioni per eventi calamitosi)
Art. 11
1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio
1986, n. 37, concernente gli interventi in occasione del
verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità
atmosferiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la
spesa di complessive Lire 3.600 milioni così ripartita:
a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui
all'articolo 3 (Cap. 27110 e 27120 per Lire 250 milioni
ciascuno);
b) quanto a Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal
1987 al 2001, quale limite di impegno per gli interventi di cui
agli articoli 22 e 25 (Cap. 27130);
c) quanto a Lire 3.000 milioni quale dotazione del Fondo di
Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma secondo (Cap.
50790). (Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione
e difesa dei boschi)
Art. 12
1. Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al
titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 900
milioni (Cap. 28210).
Art. 13
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.700 milioni recata dalla
legge regionale 4 maggio 1984, n. 13, concernente la concessione
dell'indennità compensativa agli imprenditori e conduttori di
aziende agricole, è revocata a decorrere dall'esercizio finanziario
1987 (Cap. 28220).
Art. 14
1. L'autorizzazione di spesa di complessive Lire 3.000 milioni
recata per gli anni 1987 e 1988 dalla legge regionale 19 agosto
1984, n. 45, concernente norme per la difesa dei boschi dagli
incendi, è determinata in Lire 1.500 milioni per ciascuno degli
esercizi finanziari 1987 e 1988 (Cap. 28900).
Art. 15
1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Regionale non
fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5
novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
1987, la spesa di Lire 74 milioni (Cap. 29130). (Disposizioni in
materia di agricoltura e zootecnia)
Art. 16
1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti
dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e dal regolamento CEE n.
1944 del 30 giugno 1981, sono determinate, per l'esercizio
finanziario 1987, in complessive Lire 23.490 milioni:
a) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 240 milioni
(Cap. 31205);
b) mezzi tecnici per Lire 1.500 milioni (Cap. 32110);
c) opere di miglioramento fondiario per Lire 17.000 milioni
(Cap. 32220 per Lire 15.000 milioni e Cap. 32230 per Lire 2.000
milioni);
d) incremento delle colture e dei prodotti tipici per Lire 1.250
milioni (Cap. 32650);
e) zootecnia per complessive Lire 3.500 milioni (Cap. 33840 per
Lire 300 milioni; Cap.
33870 per Lire 1.000 milioni e Cap. 33880 per Lire 2.200
milioni).
Art. 17
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi
tra gli agricoltori di cui all'articolo 4 della legge regionale 24
agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 455
milioni (Cap. 31405).
Art. 18
1. Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale
18 novembre 1985, n. 71 concernente contributi per il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica,
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire
70 milioni (Cap. 32600).
Art. 19
1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative
effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale
per l'agricoltura ( SATES) di cui alla legge regionale 5 aprile
1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la
spesa di complessive Lire 1.590 milioni (Cap. 33450 per Lire 250
milioni e Cap. 33455 per Lire 1.340 milioni).
Art. 20
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del
regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo
1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie, la spesa per l'esercizio finanziario 1987 è determinata in
complessive Lire 2.725 milioni così suddivisa:
Cap. 34905 Lire 100 milioni
Cap. 34910 Lire 150 milioni
Cap. 34920 Lire 65 milioni
Cap. 34925 Lire 50 milioni
Cap. 34930 Lire 10 milioni
Cap. 34935 Lire 150 milioni
Cap. 34940 Lire 200 milioni
Cap. 34945 Lire 2.000 milioni
(Disposizioni in materia di cooperazione)
Art. 21
1. Per gli interventi nel settore della cooperazione in
agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge
regionale 6 luglio 1984, n. 30 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 6.300 milioni così
suddivisa:
Cap. 35712 Lire 4.000 milioni
Cap. 35713 Lire 2.300 milioni
(Disposizioni in materia di industria)
Art. 22
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi
fra gli industriali di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n.
25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
Lire 1.600 milioni (Cap. 36000).
Art. 23
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge
regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a
favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein,
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la maggiore spesa
di Lire 350 milioni (Cap. 36470).
Art. 24
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma primo, della legge regionale
9 gennaio 1986, n. 4 come modificata ed integrata dalla legge
regionale 11 giugno 1986, n. 25, concernente interventi a sostegno
dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni, la relativa autorizzazione di spesa di Lire 3.000 milioni
è ripartita per l'esercizio finanziario 1987 come segue:
Cap. 22704 Lire 700 milioni
Cap. 35602 Lire 300 milioni
Cap. 36475 Lire 1.000 milioni
Cap. 36477 Lire 300 milioni
Cap. 36705 Lire 700 milioni (Disposizioni in materia di
artigianato)
Art. 25
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi
fra gli artigiani di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire
550 milioni (Cap. 36670).
Art. 26
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.500 milioni recata dalla
legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 concernente azioni
finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano è ripartita per
l'esercizio finanziario 1987 nel modo seguente:
Cap. 36710 Lire 250 milioni
Cap. 36715 Lire 1.100 milioni
Cap. 36720 Lire 50 milioni
Cap. 36725 (di nuova istituzione) Lire 100 milioni
Art. 27
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla
legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, concernente la nuova
disciplina dell'artigianato, è elevata, per l'esercizio finanziario
1987, di Lire 10 milioni (Cap. 36755).
(Disposizioni in materia di commercio)
Art. 28
1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi
fra i commercianti di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n.
25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
Lire 700 milioni (Cap. 36900).
Art. 29
1. Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla
legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni
ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio 1987, per Lire
5.000 milioni (Cap. 36950).
(Disposizioni in materia di turismo)
Art. 30
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 700 milioni recata dalla
legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente il recupero e la
valorizzazione di sentieri di montagna ai fini dello sviluppo del
turismo escursionistico, è ridotta, per l'esercizio finanziario
1987, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, di Lire
200 milioni
(Cap. 37175).
Art. 31
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 4.000 milioni recata dalla
legge regionale 6 agosto 1986, n. 38, concernente la costruzione
dell'impianto funiviario Chardonney - Laris in Comune di
Champorcher, è rinviata per Lire 1.000 milioni all'esercizio
finanziario 1988.
2. Per l'esercizio finanziario 1987 è, pertanto, autorizzata
l'iscrizione della somma di Lire 3.000 milioni per le finalità
della legge medesima (Cap. 37502).
Art. 32
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, della legge regionale
7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di
innevamento artificiale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
1987, la spesa di Lire 1.500 milioni (Cap. 37504).
Art. 33
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge
regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la
manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa
per l'esercizio finanziario 1987 è determinata in complessive Lire
800 milioni, così suddivisa:
Cap. 37506 Lire 500 milioni
Cap. 37507 Lire 200 milioni
Cap. 37508 Lire 50 milioni
Cap. 37509 Lire 50 milioni
Art. 34
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 5.000 milioni recata
dall'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90,
concernente il rifinanziamento del fondo regionale di rotazione per
gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio di cui
alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive
integrazioni e modificazioni, è ulteriormente incrementata per
l'esercizio finanziario 1987, di Lire 2.000 milioni (Cap.
37510).
Art. 35
1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo -
sportive è determinata, per l'esercizio finanziario 1987, ai sensi
dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 7 agosto 1986,
n. 45, in Lire 5.600 milioni (Cap. 22845 per Lire 600 milioni e
Cap. 37575 per Lire 5.000 milioni).
(Disposizioni in materia di attività alberghiere)
Art. 36
1. Il contributo da concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli
albergatori di cui alla legge regionale 1o giugno 1984, n. 19 è
determinato, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 345 milioni
(Cap. 37850).
Art. 37
1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II -
Provvidenze per il turismo - della legge regionale 8 ottobre 1973,
n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato,
per l'esercizio finanziario 1987, per Lire 6.000 milioni (Cap.
37900).
(Disposizioni in materia di trasporti)
Art. 38
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno
1983, n. 64, concernente le provvidenze in favore dei portatori di
handicaps e delle persone anziane fruenti dei servizi di trasporto
pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa
di Lire 100 milioni (Cap. 38025).
Art. 39
1. Per il ripristino del collegamento funiviario Aosta - Pila e
del relativo collegamento funiviario urbano della frazione Pila in
Comune di Gressan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n.
84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, l'ulteriore
spesa di complessive Lire 7.000 milioni (Cap. 38093).
Art. 40
1. La quota di spesa in Lire 3.000 milioni recata per
l'esercizio finanziario 1987 dalla legge regionale 31 dicembre
1985, n. 90, per la realizzazione del collegamento ferroviario
Cogne - Charemoz, di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n.
68, è rinviata per Lire 2.000 milioni all'anno 1988.
2. Per l'esercizio 1987 è, pertanto, autorizzata l'iscrizione
della somma di Lire 1.000 milioni
(Cap. 38095).
(Disposizioni in materia socio - sanitaria)
Art. 41
1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui
alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap.
39410).
Art. 42
1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n.
85, concernente la realizzazione di presidi poli - distrettuali, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire
1.500 milioni (Cap. 40250).
Art. 43
1. Per la realizzazione di presidi socio - sanitari
distrettuali, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 500
milioni (Cap. 40550).
(Disposizioni in materia socio - assistenziale)
Art. 44
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.200 milioni recata dalla
legge regionale 7 maggio 1985, n. 26 a favore degli asili - nido è
ridotta, per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 200 milioni.
2. È pertanto autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 1.000
milioni interamente destinata alle spese di gestione (Cap.
22807).
Art. 45
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2 della legge
regionale 11 aprile 1984, n. 9 per la corresponsione di un assegno
integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici
artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, è
elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, di Lire 10
milioni annue
(Cap. 41350).
Art. 46
1. Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n.
71, concernente interventi per opere pubbliche destinate
all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
complessive Lire 2.000 milioni (Cap. 22832 e Cap. 42560 per Lire
1.000 milioni ciascuno).
Art. 47
1. Per la gestione del " Centro Valdostano di Soggiorno di
Sanremo Centre Valdotain de Sejour de Sanremo " di cui alla legge
regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 500 milioni (Cap.
42600 per Lire 420 milioni, Cap. 42605 per Lire 60 milioni e Cap.
42606 per Lire 20 milioni).
(Disposizioni in materia di istruzione)
Art. 48
1. Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali
scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985, n. 54, è
autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, la
maggiore spesa annua di Lire 200 milioni (Cap. 43600).
Art. 49
1. Per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento
professionale e culturale del personale direttivo e docente, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
complessive Lire 562 milioni (cap. 44200 per Lire 370 milioni e
Cap. 44700 per Lire 192 milioni). (Disposizioni in materia di
attività culturali e scientifiche)
Art. 50
1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
complessive Lire 4.220 milioni destinate:
a) quanto a Lire 1.450 milioni per manifestazioni ed iniziative
culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);
b) quanto a Lire 110 milioni per sperimentazioni e ricerche
educative nelle scuole (Cap. 46150);
c) quanto a Lire 450 milioni per l'acquisto e stampa di
monografie di carattere culturale (Cap. 46200);
d) quanto a Lire 460 milioni per interventi a favore di
istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per
manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);
e) quanto a Lire 1.750 milioni per manifestazioni ed iniziative
culturali e scientifiche (Cap. 46350 per Lire 850 milioni e Cap.
46360 per Lire 900 milioni).
Art. 51
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni recata dalla
legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle
bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è
elevata, per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 20 milioni (Cap.
46270).
Art. 52
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge regionale
25 agosto 1980, n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, la relativa spesa è
determinata, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 500 milioni
(Cap. 46420 di nuova istituzione). (Disposizioni in materia di
musei - beni culturali ed ambientali)
Art. 53
1. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale
28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati
o tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la maggiore spesa di
Lire 300 milioni (cap. 46900). (Disposizioni in materia di
promozione culturale, sportiva e sociale)
Art. 54
1. Per l'applicazione dell'articolo 9, comma secondo, della
legge regionale 11 agosto 1981. n. 53, come modificato dalla legge
regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'ulteriore
finanziamento della Federazione sports popolari valdostani, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 30
milioni (Cap. 47505).
(Disposizioni in materia di formazione professionale)
Art. 55
1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio
1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la
spesa di complessive Lire 12.982 milioni per interventi nel settore
della formazione professionale così suddivisa:
Cap. 49000 Lire 4.972 milioni
Cap. 49010 Lire 8.010 milioni
(Disposizioni diverse)
Art. 56
1. L'autorizzazione di spesa di Lire 70 milioni recata dalla
legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, relativa alla realizzazione
del sistema informativo regionale, è sospesa per l'esercizio
finanziario 1987 (Cap. 23750).
Art. 57
1. Per iniziative nel settore della protezione civile, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre
1985, n. 70, la spesa di Lire 158 milioni (Cap. 23944).
Art. 58
1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28
dicembre 1983, n. 80, concernente il finanziamento delle attività
previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, istitutiva
dell'ufficio regionale della protezione civile, è elevata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1987, di Lire 117 milioni
annue (Cap. 23945). (Modificazione della legge regionale 18 agosto
1986, n. 51 concernente l'istituzione del fondo regionale
investimenti occupazione - FRIO).
Art. 59
1. Dopo il comma quarto dell'articolo 10 della legge regionale
18 agosto 1986, n. 51 è aggiunto il seguente quinto comma:
" 5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è
autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui
all'articolo 4 e su proposte dell'Assessore alle Finanze, il
trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo
n. 22890 in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti
in relazione al programma di intervento approvato dalla Giunta
stessa ". (Disposizioni finanziarie)
Art. 60
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge ammontanti a complessive Lire 201.222.696.325
nel triennio 1987/ 1989, la Regione fa fronte con le risorse
evidenziate nel bilancio pluriennale 1987/ 1989, stato di
previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni
indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della
parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella
tabella allegato A.
(Dichiarazione di urgenza)
Art. 61
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
TABELLA A
Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri
derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura
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