Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66
Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del
Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente
della Giunta.
(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11).
Art. 1 (Consiglio)
Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e
regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni
che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi, dai
regolamenti e fermo restando quanto disposto dal regolamento
interno per il funzionamento del Consiglio, spetta al Consiglio
regionale, di provvedere:
a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento
dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti
regionali;
b) alla creazione e all'ordinamento di istituzioni di carattere
generale della Regione;
c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;
d) all'approvazione della costruzione e sistemazione
straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori
pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di
competenza della Giunta;
e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a
carico della Regione di strade di interesse regionale;
f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per
il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei
regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in
osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e
regionale vigenti;
g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;
h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche
di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative
spese;
i) alle subconcessioni di acque pubbliche;
j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla
accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;
k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;
l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di
mutui;
m) (Omissis) (1);
n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla
assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi
pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;
o) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su
determinati affari o materie di competenza del Consiglio, salvo i
casi di riserva di legge;
p) alla nomina di commissioni o di membri di organi collegiali
devoluta espressamente al Consiglio;
q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla
toponomastica locale;
r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al
Parlamento;
s) all'espressione del parere previsto dall'articolo 43, secondo
comma, dello statuto;
t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non
siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del
Presidente della Giunta.
Art. 2
Presidente del Consiglio.
Fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il
funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio
esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;
b) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti
all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di
parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e
fa osservare il regolamento;
c) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle
Commissioni, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei
progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e
provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del Consiglio;
d) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla
istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle
denunce presentate al Consiglio o alla Presidenza del
Consiglio;
e) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del
Consiglio;
f) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al
Segretario del Consiglio;
g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di
competenza del Consiglio quando a ciò sia delegato dal Consiglio
stesso;
h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai
regolamenti interni del Consiglio;
i) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per
quanto concerne i provvedimenti del Consiglio.
Art. 3
Giunta.
Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto,
dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla Giunta regionale di
provvedere, sotto la presidenza della Giunta e dell'Assessore
delegato a norma del seguente articolo 4 e purché sia presente
almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie
determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:
a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la
gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio;
c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei
limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;
d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai
contratti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio;
e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di
opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale
di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della
Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della
Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure
di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi
dell'Amministrazione regionale;
g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per
istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;
h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti
speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una
amministrazione separata;
i) alla nomina di commissioni e di membri di organi collegiali
non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della
Giunta da leggi o regolamenti;
j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle
imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata
dal Consiglio;
k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi
delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti
illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli
encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di
assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti
pubblici;
l) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ad essa
demandata;
m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e
straordinari, di importo non superiore a lire 5 milioni (2), da
erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori
di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di
agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di
turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i
servizi di interesse pubblico locale;
n) (Omissis) (1);
o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese
obbligatorie e per spese impreviste, nonché dai fondi globali per
oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo
l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione
delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese
obbligatorie e per i servizi in economia;
p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e
beni della Regione;
q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di
deliberazioni amministrative di competenza del Consiglio nei limiti
previsti dall'articolo 36 dello Statuto;
r) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata
non superiore agli anni nove;
s) alla approvazione della istituzione di uffici di
conciliazione nei comuni della Regione;
t) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle
Amministrazioni comunali o consorziali;
u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva
di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento
dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti
sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;
v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salva la
competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi
e le azioni possessorie.
Art. 4
Presidente della Giunta.
Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo Statuto,
le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il Presidente della
Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
c) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità
all'articolo 18 dello Statuto;
d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale
è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;
e) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti
all'ordine del giorno;
f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla
Regione;
g) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il
Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai
singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;
h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della
Amministrazione regionale, fatte salve le competenze degli organi
del Consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e
personale della Presidenza del Consiglio;
i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in
via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di
regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al
Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di
nomina;
j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli
atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni
possessorie nell'interesse della Regione;
k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati
dal Consiglio o dalla Giunta, ed ha facoltà di delegare la firma
degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;
l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o
mediante un assessore da lui delegato;
m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti
generali e locali;
n) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la
Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione
regionale;
o) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente al
Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, il quale svolge
le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento
del Presidente della Giunta il verbale è firmato dall'assessore che
ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o
impedimento del Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta,
le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari
grado o da un assessore, designati dal Presidente della Giunta;
p) adotta, con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti
il personale dell'Amministrazione regionale;
q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed
impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di
pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario
Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma
degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente
delegato;
r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di
impedimento, un assessore;
s) nomina i Commissari preposti ai comuni ed alle istituzioni
pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri Enti
pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive
Amministrazioni;
t) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici
locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;
u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della
Giunta e degli altri Organi esecutivi regionali e sui contratti e
convenzioni dell'Amministrazione regionale;
v) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per
la Valle d'Aosta.
Art. 5
Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del
Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del
Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data
28 luglio 1949, con le successive modificazioni, è abrogato.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
¦
(1) Lettera abrogata dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n.
45.
(2) Importo così elevato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 1991,
n. 63.
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