Legge regionale 6 giugno 1980, n. 24
Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2,
concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico
(rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il
funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.
(B.U. 3 luglio 1980, n. 6 - Testo ufficiale approvato in lingua
francese)
Art. 1
L'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2,
modificato dalla legge 9 maggio 1963, n. 11, concernente
provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed
altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei
servizi del Corpo di soccorso alpino, è completato dai nuovi
seguenti commi (quarto, quinto e sesto comma):
" La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è
subordinato all'impegno da parte dei richiedenti di affidare la
gestione dei rifugi e delle altre opere alpine, a parità di titoli,
a persone residenti in Valle d'Aosta e, per l'esecuzione delle
opere di costruzione e di ristrutturazione, di affidarsi per quanto
possibile, ai servizi delle imprese locali.
I proprietari che affidano la gestione dei loro rifugi hanno
l'obbligo di diffondere il più possibile l'avviso d'appalto
attraverso l'Assessorato regionale al turismo, il comune, l'azienda
di soggiorno, la Società delle guide locali, ecc.
I postulanti per la gestione dovranno sostenere un esame
preliminare d'idoneità; l'Assessore regionale al turismo, dopo aver
sentito l'Unione guide di alta montagna, il Corpo di soccorso di
alta montagna valdostano e la sezione del CAI di Aosta, deciderà
sulla composizione della Commissione ".
Art. 2
Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale suddetta
è aggiunta la frase seguente:
" e in conformità alle condizioni poste al quarto e quinto comma
dell'articolo 2 ".
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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