Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14
Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone
con disabilità.
(B.U. 27 maggio 2008, n. 22)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in
attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale,
eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e
statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella
Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e
della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate:
a) promuove la programmazione di un sistema di interventi
organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti
sociali di cittadinanza, con la corresponsabilità delle istituzioni
pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e
delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la
costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità
solidale;
b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità
fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello
sanitario con il modello sociale;
c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima
autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la
piena mobilità della persona con disabilità, in particolare
mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso
interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero
funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché, con
riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con
disabilità e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in
modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione
sociale, a migliorare le opportunità di vita indipendente e a
favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità
fisica, sensoriale o psichica, anche in conformità ai principi
della legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della l.
328/2000;
d) pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilità,
sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando
l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori
contestuali e ambientali in cui la persona con disabilità vive;
e) riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo
fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua
necessità di prendersi cura e di assistere quotidianamente la
persona con disabilità.
Art. 2 (Obiettivi. Soggetti attuatori)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in
particolare, mediante:
a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che
coinvolgono la Regione, i Comuni, singoli o associati, l'Azienda
regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta,
le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e
le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore
delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di
sussidiarietà e solidarietà;
b) la programmazione di interventi aventi carattere di
universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari
opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla
base dei seguenti principi:
1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza,
del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua
famiglia;
2) riconoscimento della centralità della persona, prima
destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della
famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli
stessi;
3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere
e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo
degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);
c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della
disabilità e la promozione di attività di informazione e di
sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare
l'approccio culturale alla disabilità;
d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari
impegnati nel campo della disabilità;
e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative
innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in
favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo
regionale dell'invalidità civile di cui alla legge regionale 7
giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze
economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti).
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1
concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i
soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:
a) la Regione;
b) gli enti locali;
c) l'Azienda USL;
d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n.
16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di
promozione sociale);
e) le cooperative sociali;
f) le istituzioni del privato sociale;
g) le organizzazioni sindacali.
Art. 3 (Destinatari)
1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri
extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti
nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori
stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio
regionale, se certificati come persone con disabilità ai sensi
degli articoli 3 e 4 della l. 104/1992, e le loro famiglie.
2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilità
conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in
età lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i
diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo
progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse
esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e
all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuità
assistenziale.
CAPO II PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Art. 4 (Gruppo interistituzionale sulla disabilità)
1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle
persone con disabilità è affidato al Gruppo interistituzionale
sulla disabilità, nominato con deliberazione della Giunta
regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, al fine di:
a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di
inclusione delle persone con disabilità;
b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi,
monitorarne e valutarne l'applicazione;
c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei
soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e
lavorativo delle persone con disabilità;
d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle
attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la
realizzazione di una rete informativa regionale sulla
disabilità.
2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle
persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale
competente in materia di disabilità.
Art. 5 (Integrazione socio-sanitaria)
1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come
presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali
e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in
attività, servizi, interventi e progettualità, secondo logiche di
priorità territoriale.
2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi
sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione
produttiva verso una logica sistemica che garantisca il
coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla
persona.
3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e
all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli
operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di
inclusione delle persone con disabilità.
Art. 6 (Informazione e sensibilizzazione)
1. La Regione promuove e sostiene attività di informazione e di
sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare
l'approccio culturale alla disabilità.
2. In particolare, la Regione sostiene l'opera degli organismi
che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la
partecipazione alle iniziative culturali delle persone con
disabilità.
CAPO III SERVIZI
Art. 7 (Accertamenti e certificazioni)
1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà,
alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla
capacità di intervento e relazione e alla capacità complessiva
individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche
collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999.
2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di
linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti
omogenei di valutazione e misura della disabilità, scientificamente
fondati sui principi dell'ICF.
Art. 8 (Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione
multidimensionale)
1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della
presente legge, è prevista la definizione di un progetto
individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l.
162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000, che comprende, oltre
alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura,
assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e
inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare
riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un
complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e
dalle aspettative della persona con disabilità e della sua
famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le
modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa
occorrente.
2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione
multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la
presa in carico della persona con disabilità, sulla base della
valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e
familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai
protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'UVMD può,
nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze
scientifiche esterne.
3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento
principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con
il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con
quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e di
monitorare costantemente l'evoluzione della situazione personale e
di consentire l'implementazione e la riformulazione del progetto
individuale in relazione al ciclo vitale, alle opportunità, alle
risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che
favoriscano una presa in carico efficace.
4. La presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e
l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti
dal progetto individuale, interventi di valutazione, di consulenza,
di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche,
pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso
alla rete dei servizi.
Art. 9 (Percorso educativo, scolastico e formativo)
1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e
formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita
delle persone con disabilità, la diffusione della cultura
dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di
discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende
tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla
nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.
2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e
pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la
diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano
educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5,
della l. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse
organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le
attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro
istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e
l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione
iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non
docente.
3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la
fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne
favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo
percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento
degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e
integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di
percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine,
le modalità di certificazione delle competenze in esito al percorso
scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento
tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.
4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con
disabilità per la frequenza dei percorsi di istruzione
universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative
specifiche di educazione presentate dal Centro territoriale
permanente di istruzione e formazione in età adulta (CTP),
istituito con decreto del Sovraintendente agli studi della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste del 21 febbraio 2005, n.
7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere
l'apprendimento permanente.
Art. 10 (Inserimento e integrazione nel mondo del lavoro delle persone
con disabilità)
1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei
singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro
dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento e il
consolidamento di attività autonome da parte degli stessi,
attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e
accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione
nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.
2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalità di
cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi
di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale,
di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e
l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo
2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del
lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei
servizi per l'impiego):
a) il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro
famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale
di inserimento lavorativo;
b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di
riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo
in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative
integrate di istruzione e formazione professionale;
c) un sistema integrato di servizi per il lavoro,
socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul
posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;
d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro
per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo
inserimento lavorativo;
f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al
fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarità
delle persone con disabilità da inserire o già inserite nel mondo
del lavoro.
3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le
attività di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine
di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno
personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli
strumenti in favore della disabilità previsti dalla l. 68/1999 e
dalla l.r. 7/2003, con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di formazione professionale e di collocamento mirato.
4. La Regione, in accordo con il Consiglio permanente degli enti
locali e l'Azienda USL, può elevare le quote di riserva di cui
all'articolo 3 della l. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di
persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico
impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.
5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione
verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
(Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno
2005, n. 118).
6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di
cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in
considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione
riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti
pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la
maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone con
disabilità di cui all'articolo 1 della l. 68/1999 o da persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 che, in
ragione della natura della loro disabilità o della gravità del loro
disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale
in condizioni normali.
7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli
socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione,
nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra
le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura
delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego
delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici
programmi di recupero e di inserimento lavorativo.
Art. 11 (Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone
con disabilità)
1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi
dell'articolo 24 della l. 104/1992, mediante interventi finanziari
finalizzati:
a) all'eliminazione o al superamento delle barriere
architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con
disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di
attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla
locomozione ad uso privato.
2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente
articolo:
a) gli enti pubblici;
b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;
c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità
consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale
permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla
mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni
mediche collegiali di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1999.
3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o
al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in
edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in
conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa
effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione,
appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non
superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.
4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o
al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in
edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi
contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per
cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi
di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque
non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unità immobiliare o
luogo oggetto di intervento.
5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o
al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in
edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie,
possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non
superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro
25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori.
6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche
per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature,
intendendosi per tali:
a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione
delle persone con disabilità;
b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere
architettoniche e a favorire la mobilità interna e esterna agli
edifici;
c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli,
anche se prodotti in serie.
7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:
a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle
d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa
effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad
euro 25.000 per ogni singolo intervento;
b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale
finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti
contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso
privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c),
ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari
al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri interventi pubblici concessi per le medesime
iniziative.
10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle
imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de
minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a
favore delle persone con disabilità da parte della Regione è
stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione
economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18
(Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio
2002/2004). La Giunta regionale stabilisce, con propria
deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche
procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di
cui al presente articolo.
CAPO IV PRESTAZIONI
Art. 12 (Sportello informativo integrato)
1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività
informativa e di consulenza a favore della collettività e, in
particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro
familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita
sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità,
realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di
convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato
sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema
di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo
integrato.
2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni
concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni,
benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare
riferimento:
a) agli aspetti fiscali;
b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone
con disabilità;
c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;
d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla
progettazione accessibile;
e) all'educazione e all'istruzione;
f) alla formazione;
g) al lavoro;
h) alla mobilità e ai trasporti;
i) alle riviste specializzate e alla documentazione;
j) alla sanità;
k) al tempo libero e al turismo;
l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti
informatici.
3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi
uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari
servizi.
Art. 13 (Rete di servizi)
1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con
disabilità prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:
a) domiciliarità, costituita dai servizi che assicurano:
1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero
programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al
mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la
capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e
lavorativa, e interventi di promozione delle attività sportive,
ricreative e di integrazione sociale;
2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e
all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilità e
di continuità;
3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o
interventi di assistenza domiciliare integrata;
4) interventi di sostegno economico;
5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea
programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;
b) residenzialità, costituita dai servizi, integrati nella rete
territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone
con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la
permanenza nel proprio domicilio.
2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con
disabilità fino ai sessantaquattro anni di età e alle loro
famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con
disabilità usufruiscono dei servizi e delle prestazioni previsti
per le persone anziane non autosufficienti.
3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e
il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle
strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano
disciplinati dall'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio
2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del
Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella
regione).
4. E' autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la
vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attività svolte
nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I
proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto
di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La Giunta
regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in
materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le
variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.
Art. 14 (Azioni positive)
1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare
anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare
ai settori della casa, dei trasporti, delle attività
turistico-ricreative, dello sport, della cultura e della
formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di
superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione
sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che
sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'articolo 3
della l. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:
a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate
all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con
disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di
comunicabilità;
b) le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative
sociali operanti a favore della disabilità e favoriscono
significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli
che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale
delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei
servizi.
2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei
piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui
all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con
deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
previo parere della Commissione consiliare competente e del
Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e i criteri per
la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno,
la Giunta regionale relaziona alla Commissione consiliare
competente in merito all'applicazione del presente articolo.
Art. 15 (Rete informativa regionale sulla disabilità)
1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione
regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire
una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta,
l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali
valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso
l'Amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente
necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni
del Gruppo interistituzionale di cui all'articolo 4.
2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le
analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il raccordo
operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che
forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di
verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a
livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e
la rispondenza al bisogno.
CAPO V MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7
Art. 16 (Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, e
disposizioni transitorie)
1. (1)
2. In sede di prima applicazione, il Comitato dura in carica
fino alla scadenza naturale del Consiglio per le politiche del
lavoro, di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di
cui all'articolo 34, comma 6, della l.r. 7/2003, come sostituito
dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 17 (Modalità di attuazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale disciplina, con propria
deliberazione:
a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la
tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 4;
b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello
informativo integrato di cui all'articolo 12;
c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con
disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria
abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere
architettoniche e sensopercettive, nonché la rimozione degli
ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative;
d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare,
nell'ottica della presa in carico:
1) la composizione e le modalità di funzionamento delle
UVMD;
2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel
passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana;
3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla
sua famiglia;
4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di
neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda
USL.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni,
sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui
all'articolo 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla
piena attuazione della presente legge.
Art. 18 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire
la vita di relazione delle persone disabili), è abrogata.
2. E', inoltre, abrogato il comma 5 dell'articolo 18 della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni
2000/2002).
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della
presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti
provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 è determinato
complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000
per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000
a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010
nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e
beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti
negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al
capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo
le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale
11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni
2002/2004).
4 Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Sostituisce l'art. 34 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.
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