Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5
Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali
naturali, di sorgente e termali.
(B.U. 22 aprile 2008, n. 17)
INDICE
PARTE I OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1 - Oggetto e finalità
PARTE II COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 - Oggetto
TITOLO II PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Art. 4 - Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE
Art. 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle
pietre affini ad uso ornamentale
TITOLO III AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
CAPO I PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Art. 7 - Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione.
Contenuto dell'autorizzazione
Art. 8 - Subingresso nell'autorizzazione
Art. 9 - Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione
CAPO II CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 10 - Regime di concessione
Art. 11 - Diritto proporzionale
Art. 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e
degli interventi pubblici di recupero ambientale
Art. 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi
calamitosi
Art. 15 - Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di
specifici interventi
Art. 16 - Opere ed impianti a servizio dell'attività
estrattiva
Art. 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Art. 18 - Adempimenti particolari
TITOLO IV RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE
Art. 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
PARTE III RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E
UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI
MINERARI DISMESSI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 - Oggetto
Art. 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
TITOLO II RICERCA
Art. 22 - Oggetto
Art. 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Art. 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Art. 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Art. 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Art. 27 - Diritto proporzionale
TITOLO III CONCESSIONE MINERARIA
Art. 28 - Oggetto
Art. 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del
giacimento minerario
Art. 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti
minerari dismessi
Art. 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione.
Contenuto della concessione
Art. 32 - Diritto proporzionale
Art. 33 - Pertinenze minerarie
Art. 34 - Obblighi informativi
Art. 35 - Durata e proroga della concessione
PARTE IV RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 - Oggetto
Art. 37 - Natura e regime giuridico
TITOLO II RICERCA
Art. 38 - Oggetto
Art. 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Art. 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Art. 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Art. 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Art. 43 - Diritto proporzionale
TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 44 - Oggetto
Art. 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Art. 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione.
Contenuto della concessione
Art. 47 - Obblighi a carico del concessionario
Art. 48 - Sospensione della coltivazione
Art. 49 - Diritto proporzionale
Art. 50 - Pertinenze minerarie
Art. 51 - Obblighi informativi
Art. 52 - Durata e rinnovo della concessione
Art. 53 - Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria
Art. 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad
acqua di sorgente
TITOLO IV DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO
Art. 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Art. 56 - Stabilimenti termali
Art. 57 - Contenuti dell'autorizzazione
Art. 58 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
PARTE V DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
Art. 59 - Accesso ai fondi
Art. 60 - Ipoteca mineraria
Art. 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere
pubblicistico
PARTE VI DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 62 - Conferenza di servizi
Art. 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Art. 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n.
31
Art. 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e
della coltivazione mineraria
Art. 66 - Domande in concorrenza
Art. 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della
concessione
Art. 68 - Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di
ricerca e della concessione
Art. 69 - Rinuncia
Art. 70 - Decadenza
Art. 71 - Revoca
Art. 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e
alla revoca
Art. 73 - Rinvio
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 74 - Vigilanza
Art. 75 - Sanzioni
Art. 76 - Polizia mineraria
Art. 77 - Diritti di istruttoria
Art. 78 - Abrogazioni
Art. 79 - Disposizioni transitorie
Art. 80 - Disposizioni finanziarie
Art. 81 - Disposizione finale
Art. 82 - Dichiarazione d'urgenza
PARTE I OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del
territorio, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 2,
comma primo, lettera i), 3, comma primo, lettera e), 4, 6, e 11
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per la Valle d'Aosta), 26, 34 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla
Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1bis
del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre
1978, n. 641), e dal decreto del Presidente della Repubblica 27
dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta
delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed
utilizzazione delle miniere), la Regione disciplina, con la
presente legge, l'attività estrattiva dei minerali solidi di cava e
di miniera, delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e
i relativi interventi e strumenti di gestione.
PARTE II COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Oggetto)
1. La presente parte disciplina l'attività di coltivazione delle
cave e torbiere.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava
i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima
categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri
interventi sul suolo che comportano l'utilizzazione a scopo
prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad
esclusione del prelievo di pietrame di cui all'articolo 15.
TITOLO II PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 3 (Piano regionale delle attività estrattive)
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno
strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi
effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e
sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura
geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e
paesistico-ambientale, per la disciplina dell'attività estrattiva
di materiali inerti nel territorio regionale.
2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle
opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione,
dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla
valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre
affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle
di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche
i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati
ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i
giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, comma 2, al
fine del loro inserimento nel PRAE.
3. Il PRAE persegue l'obiettivo di rendere compatibili le
esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia
ambientale, tenuto conto della valutazione dei seguenti
aspetti:
a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere
previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione
territoriale e, per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale,
per la valorizzazione della produzione;
b) risorse, con l'indicazione delle fonti di approvvigionamento
delle attività produttive del settore e degli effetti a livello
occupazionale;
c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative
sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;
d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti
urbanistici, con particolare riferimento:
1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;
2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;
3) alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di
approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti
già compromessi;
4) alla salvaguardia dell'ambiente naturale;
5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;
6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione,
favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività
estrattive, in atto o abbandonate;
e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al
fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in
esercizio, sia per le aree di cava abbandonate, con particolare
riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di
impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.
4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:
a) piano inerti;
b) piano pietrame;
c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso
ornamentale.
5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:
a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al
comma 3;
b) l'elenco e la descrizione delle aree di cava in
esercizio;
c) l'elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora
suscettibili di sfruttamento;
d) l'elenco e la descrizione delle nuove aree per attività
estrattive;
e) l'individuazione dei siti di cava già oggetto di attività
estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando
prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le
possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali di
massima.
6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia
presentato un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente
dalla coltivazione del giacimento residuo, può procedersi
all'utilizzo alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale
e successiva modificazione del PRAE ai sensi dell'articolo 4, comma
6.
7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate
sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che
qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico
ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del
bilancio regionale.
8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali
previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici,
sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono
immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le
opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico
interesse.
Art. 4 (Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE)
1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere
del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della
legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della
procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale)), e dei Comuni
interessati.
2. La proposta del PRAE è depositata presso la struttura
regionale competente in materia di miniere e cave, di seguito
denominata struttura competente, pubblicata per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione e affissa all'Albo notiziario
regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.
3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione,
chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla struttura
competente.
4. Nel caso in cui le osservazioni di cui al comma 3 siano
finalizzate all'inserimento nel PRAE di ulteriori aree estrattive,
il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui
all'articolo 3, comma 7, e dello studio di impatto ambientale di
cui all'articolo 7 della l.r. 14/1999, i quali sono inoltrati dalla
struttura competente al Comitato tecnico per l'ambiente per
l'espressione del parere di competenza.
5. Il PRAE è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, o dalla data
di ricevimento del parere di cui al comma 4, e diventa esecutivo il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
6. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE
è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale
modificazione.
7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale,
considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la
rilevanza della coltivazione di tali minerali per l'economia
regionale, il PRAE è redatto tenuto conto, ove esistenti o
disponibili, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti
nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle
pietre affini ad uso ornamentale di cui all'articolo 5.
Art. 5 (Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini
ad uso ornamentale)
1. Il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre
affini ad uso ornamentale, gestito ed aggiornato dalla struttura
competente, comprende:
a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e
in atto, come censiti dai competenti organi statali e regionali,
delle cave inattive e abbandonate e dei nuovi giacimenti che, per
le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano
suscettibili di attività estrattive e lavorative;
b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti
in ogni cava;
c) i dati storici di ogni cava;
d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto,
comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti
e le opere più significative in cui gli stessi siano stati
impiegati.
2. I dati del catasto sono pubblici.
TITOLO III AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
CAPO I PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 6 (Domanda di autorizzazione e istruttoria)
1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è
rilasciata nel rispetto del PRAE e la relativa domanda deve essere
presentata alla struttura competente.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta
legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione
della dimensione dell'area oggetto della domanda e dei relativi
dati catastali;
f) il quantitativo di materiale da movimentare e quello da
estrarre;
g) il materiale o i materiali da coltivare;
h) il periodo di tempo per cui l'autorizzazione è richiesta;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
3. La domanda deve essere, inoltre, corredata della
documentazione tecnica di cui all'allegato A.
4. Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato a valutazione
di impatto ambientale (VIA), la domanda di autorizzazione è
presentata alla struttura competente, corredata della
documentazione di cui agli articoli 11, 12 e 18 della l.r.
14/1999.
5. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale
provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire, nel caso in cui l'intervento sia sottoposto a VIA,
il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4
della l.r. 14/1999;
d) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di
cui all'articolo 62.
6. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di
competenza regionale, l'autorizzazione contiene anche le
prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo
tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento
amministrativo preposto alla tutela dei vincoli anzidetti, fermo
restando quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale
richiesta, che contiene l'indicazione dei tempi entro i quali deve
essere assolta, sospende i termini del procedimento.
Art. 7 (Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione.
Contenuto dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è
rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione,
tenuto conto:
a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della
salubrità della zona circostante;
b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di
competenza regionale;
c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia
regionale;
d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al
complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione
ambientale;
e) di altri preminenti interessi generali.
2. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia assoggettato a VIA,
l'autorizzazione tiene luogo della decisione sulla compatibilità
ambientale e, in caso di valutazione positiva, contiene le relative
prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione
dirette alla salvaguardia degli interessi di cui al comma 1.
3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di
coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta
provenienti da altre escavazioni, l'autorizzazione contiene inoltre
l'indicazione delle eventuali autorizzazioni o prescrizioni per
l'utilizzo di detti materiali, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 concerne anche le opere e
gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni,
limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito,
con riferimento alla compatibilità degli stessi con il territorio e
con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti
gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
vigenti.
5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla
prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria
o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree
interessate da presentare al momento della prima richiesta. La
garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori
e comunque non oltre centottanta giorni dalla notifica del
provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare
e la durata.
6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di
autorizzazione entro novanta giorni dalla sua presentazione e il
relativo provvedimento è notificato, entro i successivi quindici
giorni, al richiedente e al Comune o ai Comuni interessati.
7. Laddove sia prevista la VIA, la Giunta regionale provvede in
merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla
data di ricevimento da parte della struttura competente del parere
del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della
l.r. 14/1999.
8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio
del Comune interessato per la durata di quindici giorni.
Art. 8 (Subingresso nell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di
trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o a
causa di morte a titolo particolare, l'avente causa deve, entro il
termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, presentare
domanda di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla
struttura competente, corredata della documentazione di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).
2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione,
sulla domanda di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità
tecniche ed economiche del subentrante.
3. Dal momento del trasferimento, il subentrante per atto tra
vivi è soggetto, in solido con il precedente titolare, a tutti gli
obblighi imposti dal provvedimento originario sino all'emanazione
del nuovo provvedimento di autorizzazione. Il richiedente
l'autorizzazione al subingresso deve inoltre presentare alla
struttura competente il titolo sul giacimento.
4. Nel caso di successione a titolo universale, a causa di
morte, del diritto sul giacimento, l'autorizzazione è trasferita
con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano
richiesta entro sei mesi dall'apertura della successione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla
presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata
nell'articolo 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per
tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi. La Giunta
regionale provvede, con propria deliberazione, sulla relativa
domanda, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche
del subentrante.
5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla
prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria
o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta. La
garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche
l'ammontare e la durata.
Art. 9 (Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo
superiore a dieci anni e può essere rinnovata, per un periodo di
uguale durata, con l'osservanza delle disposizioni previste per il
suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura
competente a partire dall'ottavo mese e non oltre il terzo mese
antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione,
la proroga dell'autorizzazione per un periodo non superiore a due
anni, allorché il soggetto autorizzato non abbia completato la
coltivazione e presenti domanda almeno tre mesi prima della
scadenza dell'autorizzazione medesima.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'autorizzazione può
essere rilasciata per un periodo non superiore a venti anni e può
essere prorogata e rinnovata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e
3, in considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della
coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso
ornamentale.
CAPO II CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 10 (Regime di concessione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948, le
cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario
appartengono al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre
il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomprese nel PRAE,
al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle
in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi
dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, previa diffida da effettuarsi
trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il
proprietario dell'area:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non intraprenda, una
volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
b) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al
programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;
c) sia decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 70,
comma 1.
3. A seguito del provvedimento di acquisizione del giacimento al
patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale, con
propria deliberazione, può assegnare l'area stessa in concessione a
chi abbia, tra quanti hanno presentato la relativa domanda,
l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
4. Al procedimento di concessione di cui al comma 2 si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
5. La concessione, previa osservanza delle disposizioni previste
per il rilascio, può essere rilasciata per un periodo massimo di
dieci anni per il pietrame e gli inerti e venti anni per i marmi e
le pietre affini ad uso ornamentale e può essere rinnovata o
prorogata, ai sensi dell'articolo 9, sino all'esaurimento del
giacimento.
6. Al trasferimento della concessione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 67.
Art. 11 (Diritto proporzionale)
1. Il concessionario deve versare alla Regione il diritto
proporzionale anticipato pari a euro 40 per ogni ettaro o frazione
di ettaro di superficie oggetto della concessione, con un minimo di
euro 600 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal
dirigente della struttura competente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta
all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro
il 31 marzo di ogni anno.
Art. 12 (Diritti dei privati in caso di concessione)
1. Al proprietario della cava o della torbiera date in
concessione deve essere corrisposto, da parte del concessionario,
l'indennizzo di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o
della torbiera e, se necessario, il valore degli impianti, dei
lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi
dell'articolo 45, commi quarto e quinto, del r.d. 1443/1927.
2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si
risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma
1.
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 (Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli
interventi pubblici di recupero ambientale)
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava,
escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale,
deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a
titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto
nell'autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio
ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture
pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o
indirettamente, dall'attività estrattiva.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il
Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di
categoria, determina l'ammontare del contributo per metro cubo di
minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal
dirigente della struttura competente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il contributo relativo all'anno solare precedente deve essere
versato al Comune entro il 30 giugno, sulla base della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto
autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il
Comune di disporre l'accertamento diretto nel sito.
4. Il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione
alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova
autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di
modificazione delle autorizzazioni in corso.
Art. 14 (Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi
calamitosi)
1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i
soggetti da questi incaricati in conformità alla normativa vigente,
nelle ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di
cava anche in deroga a quanto previsto nel PRAE:
a) per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di
ripristino e di sistemazione;
b) per interventi atti a scongiurare pericolo per la pubblica
incolumità.
2. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale devono
presentare domanda al Presidente della Regione, corredata del
progetto di coltivazione e di recupero ambientale, con la procedura
di cui agli articoli 6 e 7.
3. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della
Regione.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo
superiore a tre anni e può essere prorogata solo a seguito di
motivata necessità per le finalità di cui al comma 1.
5. Il materiale di cava estratto deve essere impiegato
esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1.
6. I proprietari delle aree interessate dagli interventi hanno
diritto ad un equo indennizzo.
7. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale sono
esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 13.
Art. 15 (Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici
interventi)
1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da
accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi
di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di
ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi,
rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché
ubicati nell'ambito territoriale del Comune dove avviene il
prelievo e per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel
progetto concessionato o autorizzato.
2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è
rilasciata dal Comune territorialmente competente, acquisiti, ove
richiesti, gli assentimenti relativi ai vincoli di carattere
pubblicistico di competenza regionale. Il Comune fissa le eventuali
garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il prelievo
del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli
interventi di cui al comma 1, e per il conseguente ripristino
ambientale.
3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai
fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e
dei terzi, è effettuato dal Comune territorialmente competente.
Art. 16 (Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva)
1. Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione,
se allocati all'interno delle aree inserite nel PRAE, devono
rispettare le prescrizioni ivi contenute.
2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1
sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve
rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda, previa verifica di conformità alle previsioni del
PRAE o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del
coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 17 (Prescrizioni comuni a più cave)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le
prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in
una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle
acque.
2. Per l'esecuzione dei lavori di preparazione, per la
manutenzione e per l'utilizzo delle opere al servizio delle cave di
cui al comma 1 e per esigenze di coordinamento della coltivazione,
possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori
secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli
interessati alla struttura competente, entro trenta giorni dalla
costituzione medesima, mediante produzione di copia dell'atto
costitutivo.
4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla
Giunta regionale, con propria deliberazione, quando lo impongano
esigenze di sicurezza ovvero di salvaguardia ambientale della zona
o quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i
due terzi dei fondi relativi all'area interessata.
5. Nel caso di consorzi obbligatori, quando le opere non sono
state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono
secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può
nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta
delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del
consorzio fino all'attuazione delle direttive stesse, con addebito
delle spese a carico del consorzio. A tal fine, il commissario
invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota
di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura
stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Art. 18 (Adempimenti particolari)
1. I titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi del
presente titolo devono:
a) fornire alla struttura competente i dati statistici di cui
all'articolo 1 del regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717
(Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla
produzione delle miniere e cave);
b) mettere a disposizione della struttura competente e delle
altre strutture regionali competenti, nelle zone soggette a vincolo
di competenza regionale, tutti i mezzi necessari per ispezionare i
lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.
2. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della
guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926,
n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).
TITOLO IV RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE
Art. 19 (Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse)
1. Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e),
comprese le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati
che rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i
proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di
ripristino ovvero di riconversione ambientale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione
della Giunta regionale.
3. Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la
Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione,
contributi per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere
direttamente alla loro realizzazione.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa
domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di
vista ambientale, sino ad un massimo del 60 per cento dei costi
relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata alla
struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta
legittimato alla presentazione della domanda;
c) l'ubicazione e la dimensione dell'area interessata
dall'intervento;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area.
6. La domanda deve essere, inoltre, corredata della
documentazione di cui all'allegato B.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce
eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di
cui al comma 3.
PARTE III RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E
UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI
MINERARI DISMESSI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 (Oggetto)
1. La presente parte disciplina la ricerca e la coltivazione dei
minerali solidi di prima categoria di cui all'articolo 2, comma 2,
del r.d. 1443/1927.
Art. 21 (Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei
minerali solidi di prima categoria e delle attività a questi
correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale ed
ambientale loro caratteristico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede, ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di
valorizzazione dei siti minerari dismessi in coerenza con gli
indirizzi comunitari, all'incentivazione e alla disciplina della
riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario
dismesso a fini turistici, museali e culturali e del riutilizzo a
fini economici dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a
sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento
minerario.
TITOLO II RICERCA
Art. 22 (Oggetto)
1. La ricerca ha ad oggetto l'individuazione di giacimenti
minerari e la loro economica coltivabilità, nel rispetto della
salvaguardia ambientale.
Art. 23 (Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)
1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve
essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta
legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della
ricerca;
g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di
ricerca;
h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della
documentazione tecnica di cui all'allegato C.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati
presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai
Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi
pretori.
4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale
provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di
cui all'articolo 62.
5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale
richiesta sospende i termini del procedimento.
Art. 24 (Contenuto del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è
trasmesso, entro i successivi quindici giorni, ai Comuni e alle
Comunità montane interessati e notificato al richiedente.
2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le
condizioni in ordine:
a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e
idrogeologica;
c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti
interessi generali.
3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla
prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria
o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta,
volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La
garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica
del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.
Art. 25 (Durata e proroga del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un
periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di
ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il
titolare del permesso di ricerca, di seguito denominato
ricercatore, abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra
adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i
lavori di ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura
competente almeno novanta giorni prima della scadenza del permesso
di ricerca.
Art. 26 (Obblighi a carico del ricercatore)
1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di
giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla
struttura competente.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente,
ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei
lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente
all'espletamento dell'attività di ricerca.
3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei
luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel
permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli
eventuali danni prodotti.
Art. 27 (Diritto proporzionale)
1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto
proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione
di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un
minimo di euro 600 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal
dirigente della struttura competente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta
all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente,
entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO III CONCESSIONE MINERARIA
Art. 28 (Oggetto)
1. La concessione mineraria ha ad oggetto l'attività di
coltivazione del giacimento minerario, le pertinenze minerarie, la
fase di arricchimento del minerale e il recupero ambientale del
sito.
2. La concessione mineraria può inoltre essere rilasciata per la
gestione dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze, ai
fini della valorizzazione socio-culturale ed ambientale dei siti
stessi.
3. Ai fini della presente legge, per concessione si intendono
anche le subconcessioni assentite ai sensi dell'articolo 11 della
l. cost. 4/1948.
Art. 29 (Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento
minerario)
1. La domanda per il rilascio della concessione per la
coltivazione del giacimento minerario deve essere presentata alla
struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente
risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee garanzie bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della
domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere, inoltre, corredata della
documentazione tecnica di cui all'allegato D.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati
presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai
Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi
pretori.
4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale
richiesta sospende i termini del procedimento.
Art. 30 (Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari
dismessi)
1. La domanda per la gestione dei siti minerari dismessi ai fini
della loro valorizzazione socio-culturale ed ambientale deve essere
presentata alla struttura competente dai soggetti legittimati dalle
disposizioni regionali vigenti in materia e deve contenere:
a) la documentazione redatta da un tecnico abilitato in ordine
alla non attuale coltivabilità del giacimento oggetto della
domanda;
b) la documentazione tecnica ed economica progettuale
dell'intervento socio-culturale da attuare nel sito minerario, in
coerenza con le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, con
propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) la documentazione in ordine alla sussistenza dei mezzi
finanziari necessari;
d) il periodo di tempo per cui è richiesta la concessione;
e) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. Per la concessione a fini socio-culturali e ambientali del
patrimonio immobiliare dismesso trovano inoltre applicazione gli
articoli 29, commi 3 e 4, e 77.
Art. 31 (Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto
della concessione)
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la
Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della
conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria
deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui
all'articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità
della zona circostante;
b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere
pubblicistico di competenza regionale;
c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro
utilizzazione;
d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente
alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione
produttiva.
2. La concessione contiene:
a) la delimitazione dell'area di concessione;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti
nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito
estrattivo.
3. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata
alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia
bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima
richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree
interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina
anche l'ammontare e la durata.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la
Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della
conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria
deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui
all'articolo 28, comma 2, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) il rispetto della disciplina specifica in tema di
valorizzazione socio-culturale-ambientale dei siti minerari
dismessi;
b) la rispondenza del progetto al conseguimento della finalità
di valorizzazione socio-culturale dei siti minerari dismessi;
c) la rispondenza del progetto agli obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione ambientale perseguiti dalle disposizioni regionali
vigenti in materia.
5. La struttura competente trasmette copia dell'atto di
concessione di cui ai commi 1 e 4 ai Comuni e alle Comunità montane
interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla
conservatoria dei registri immobiliari a spese del
concessionario.
Art. 32 (Diritto proporzionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le
misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni
di coltivazione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, devono
corrispondere anticipatamente alla Regione tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) estensione dell'area interessata;
b) tipologia del minerale estratto;
c) quantità, tenore e valore del minerale estratto.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni triennio
dal dirigente della struttura regionale competente sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta
all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro
il 31 marzo di ogni anno.
4. La concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, non
è soggetta alla corresponsione del diritto proporzionale.
Art. 33 (Pertinenze minerarie)
1. Il concessionario deve trasmettere alla struttura competente,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia, firmata da
un tecnico abilitato, sul valore delle pertinenze stesse all'atto
della comunicazione.
2. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle
pertinenze relative a ciascuna concessione.
3. I dati dell'elenco sono pubblici.
Art. 34 (Obblighi informativi)
1. I titolari di concessioni devono presentare alla struttura
competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici
riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni
ulteriore notizia e chiarimento, in conformità alle istruzioni
dalla medesima impartite.
2. I titolari devono inoltre mettere a disposizione della
struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i
lavori.
Art. 35 (Durata e proroga della concessione)
1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo
superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di
uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura
competente un anno prima della scadenza della concessione e può
essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli
obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.
3. La Giunta regionale può disporre la proroga della
concessione, con le stesse modalità stabilite per il rilascio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.
4. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura
competente almeno centoventi giorni prima della scadenza della
concessione.
PARTE IV RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 (Oggetto)
1. La presente parte disciplina la ricerca, la coltivazione e
l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali quali riconosciute dalla normativa vigente in materia.
2. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali e delle attività a
queste correlate, assicurando:
a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei siti;
b) l'utilizzazione sostenibile e durevole di tali risorse nel
contesto del complessivo sviluppo regionale economico e sociale
sostenibile.
Art. 37 (Natura e regime giuridico)
1. La coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e
l'utilizzo di quelle termali sono esercitati tramite lo strumento
della concessione a titolo oneroso e a tempo determinato, come
disciplinato dalla presente legge.
TITOLO II RICERCA
Art. 38 (Oggetto)
1. La ricerca ha ad oggetto:
a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde
acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, di acqua
di sorgente e termale;
b) l'individuazione del bacino idrogeologico;
c) l'accertamento della costanza della temperatura, della
conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche,
fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
d) la captazione con opere provvisorie ai fini degli
accertamenti di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 39 (Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)
1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve
essere presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente
risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) la classificazione dell'acqua o delle acque da ricercare;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della
domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di
ricerca;
h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della
documentazione tecnica di cui all'allegato B.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati
presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai
Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi
pretori.
4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale
provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) effettuare i sopralluoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di
cui all'articolo 62.
5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale
richiesta sospende i termini del procedimento.
Art. 40 (Contenuto del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è
trasmesso ai Comuni e alle Comunità montane e notificato al
richiedente.
2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le
condizioni in ordine:
a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e
idrogeologica;
c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti
interessi generali.
3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla
prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria
o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta,
volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La
garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica
del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.
Art. 41 (Durata e proroga del permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un
periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di
ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, qualora
il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra
adeguate giustificazioni sulla necessità di proseguire i lavori di
ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura
competente almeno centoventi giorni prima della scadenza del
permesso di ricerca.
Art. 42 (Obblighi a carico del ricercatore)
1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di
sorgenti o falde acquifere, deve darne comunicazione scritta alla
struttura competente con espressa indicazione delle relative
caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente,
ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei
lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente
all'espletamento dell'attività di ricerca.
3. Il prelievo dei campioni di acqua deve essere eseguito alla
presenza di funzionari della struttura competente dell'Azienda
sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e del
dipartimento regionale competente in materia di acque minerali
naturali, di sorgente e termali.
4. Il ricercatore adotta tutte le misure idonee a proteggere la
sorgente da pericoli di inquinamento.
5. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei
luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel
permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli
eventuali danni prodotti.
Art. 43 (Diritto proporzionale)
1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto
proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione
di ettaro della superficie oggetto del permesso di ricerca, con un
minimo di euro 250 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal
dirigente della struttura competente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta
all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente,
entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 44 (Oggetto)
1. La coltivazione ha ad oggetto:
a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque
minerali naturali, termali e di sorgente non affioranti;
b) la stabile sistemazione delle superfici;
c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione
igienico-sanitaria;
d) l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della
coltivazione.
Art. 45 (Domanda di concessione di coltivazione)
1. La domanda per la concessione di coltivazione deve essere
presentata alla struttura competente e deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che
giuridica;
b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente
risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della
domanda di concessione;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della
domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.
2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della
documentazione tecnica di cui all'allegato E.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati
presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai
Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi
pretori.
4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale
richiesta sospende i termini del procedimento.
Art. 46 (Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto
della concessione)
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la
Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria, previa determinazione
del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche
delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo
parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62,
provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione
tenuto conto dei seguenti criteri:
a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità
della zona circostante;
b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere
pubblicistico di competenza regionale;
c) rilevanza delle sorgenti e della loro utilizzazione;
d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente
alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione
produttiva.
2. La concessione contiene:
a) la delimitazione dell'area di concessione e dell'area di
protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti
nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni
da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole
sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla
presenza di un funzionario della struttura competente;
d) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di
misuratori automatici a registrazione continua di portata e di
conducibilità elettrica e di pluviografi e termografi ubicati in
posizione idonea nell'area di concessione, salvo che si tratti di
concessioni di acque minerali somministrate esclusivamente in loco
come bevanda;
e) le condizioni in ordine al mantenimento e alla salvaguardia
delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle
situazioni idrogeologiche e ai preminenti interessi pubblici
esistenti sull'area;
f) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito
estrattivo.
3. L'efficacia della concessione è subordinata alla prestazione,
da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o
assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta
a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La
garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare
e la durata.
4. La struttura competente trasmette copia dell'atto di
concessione ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo
notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
5. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla
conservatoria dei registri immobiliari a spese del
concessionario.
Art. 47 (Obblighi a carico del concessionario)
1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni
contenute nella concessione, deve:
a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo
accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli
impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura,
della conducibilità e della portata. Per le acque termali,
l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della
portata;
b) installare in posizione idonea, nell'ambito dell'area oggetto
della concessione, la strumentazione per la misurazione delle
precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle
temperature di minima e di massima;
c) inviare ogni sei mesi alla struttura competente i risultati
delle rilevazioni effettuate ai sensi delle lettere a) e b);
d) far effettuare da istituti universitari o da laboratori
autorizzati dal Ministero della salute le seguenti analisi:
1) batteriologiche e chimico-fisiche annuali di controllo, per
le acque minerali;
2) batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni,
per le acque termali;
e) inviare ogni sei mesi alla struttura competente una
comunicazione scritta relativa ai:
1) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi
grafici originali, desunti dagli strumenti indicati nella
concessione;
2) dati relativi alla quantità di acque imbottigliate
mensilmente;
3) dati relativi al numero delle persone impiegate negli
stabilimenti;
f) attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dalle
strutture regionali competenti per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e
terapeutica delle acque.
2. Il dirigente della struttura competente può ordinare in ogni
momento l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle
analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario della
struttura regionale competente in materia di acque minerali
naturali, di sorgente e termali.
4. I contratti di somministrazione di acque minerali naturali o
termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta
regionale, contestualmente all'approvazione del programma annuale
dei lavori di coltivazione o delle sue varianti di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
(Norme di polizia delle miniere e delle cave).
Art. 48 (Sospensione della coltivazione)
1. La concessione deve essere costantemente esercitata tranne
che sia consentita, con deliberazione della Giunta regionale, la
sospensione delle attività per motivate ragioni.
2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e
comunque prevista nei programmi annuali di lavoro e di coltivazione
di cui al titolo II del d.P.R. 128/1959, non costituisce
sospensione ai fini del comma 1.
3. Il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione
del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di
sospensione dell'attività.
Art. 49 (Diritto proporzionale)
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto
proporzionale annuo:
a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro
compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro
600;
b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente
imbottigliati (*).
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal
dirigente della struttura competente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta
all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro
il 31 marzo di ogni anno.
Art. 50 (Pertinenze minerarie)
1. Sono, in particolare, pertinenze minerarie ai sensi
dell'articolo 23 del r.d. 1443/1927:
a) le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai
serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti
di utilizzazione delle acque minerali naturali;
b) le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di
contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo
automatico di misurazione della portata.
2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili senza
pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri,
sanitari e produttivi.
3. Il concessionario deve trasmettere, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla struttura
competente l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia
sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione,
firmata da un tecnico abilitato.
4. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle
pertinenze relativo a ciascuna concessione.
5. I dati dell'elenco sono pubblici.
Art. 51 (Obblighi informativi)
1. I titolari di concessione di acque minerali naturali, di
sorgente e termali devono presentare alla struttura competente,
entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le
sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e
chiarimento in conformità alle istruzioni dalla medesima
impartite.
2. I titolari di concessione devono, inoltre, comunicare entro
quindici giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre
il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle
analisi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d).
3. I titolari di concessione devono inoltre mettere a
disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per
ispezionare i lavori.
4. I dati di cui al presente articolo sono memorizzati nel
sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque
minerali naturali, di sorgente e termali. Essi godono delle
guarentigie stabilite all'articolo 11 della l. 1162/1926 e sono
utili per l'elaborazione della relazione informativa annuale che
evidenzia lo stato di utilizzazione della risorsa, e i risultati
dei controlli effettuati. La relazione è inviata anche ai Comuni
interessati.
Art. 52 (Durata e rinnovo della concessione)
1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo
superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di
uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura
competente un anno prima della scadenza della concessione e può
essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli
obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.
Art. 53 (Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria)
1. La sorgente non deve avere interferenze con l'abitato, con le
opere pubbliche e le coltivazioni agricole in atto o programmate; a
tal fine, il richiedente deve allegare la perizia asseverata
redatta da un tecnico abilitato, da cui risulti che non esistono le
menzionate interferenze.
2. Il provvedimento di concessione individua un'area di
protezione assoluta della sorgente e un'ulteriore area entro la
quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né
di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della
Giunta regionale.
3. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto
dall'area di protezione igienico-sanitaria, è risarcito al
proprietario del terreno da parte del concessionario.
Art. 54 (Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di
sorgente)
1. Il titolare di permesso di ricerca o di concessione per acqua
minerale naturale può richiedere il rilascio del medesimo
provvedimento per acqua di sorgente, presentando la relativa
domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e
sanità pubblica.
2. La struttura di cui al comma 1 trasmette la domanda al
Ministero della salute allegando il proprio parere in merito.
3. La domanda è accolta subordinatamente all'ottenimento da
parte del Ministero della salute del riconoscimento di acqua di
sorgente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque
minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE).
4. Ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma
3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al
rilascio del corrispondente titolo di acqua di sorgente.
TITOLO IV DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO
Art. 55 (Sorgenti idrominerali e idrotermali)
1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in
funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può
avvenire esclusivamente:
a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco;
b) presso stabilimenti termali in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche quali previste
dalle disposizioni vigenti in materia;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'impiego delle sorgenti di cui al comma 1 è subordinato
all'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, con propria
deliberazione, previo parere della struttura competente in materia
di prevenzione dell'Azienda USL e verifica della sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) possesso della concessione alla coltivazione della sorgente
rilasciata dalla Giunta regionale;
b) possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione
del servizio sanitario nazionale);
c) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque da
parte del Ministero della salute;
d) rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i
criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo
svolgimento della relativa istruttoria.
Art. 56 (Stabilimenti termali)
1. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si
utilizzano:
a) acque minerali naturali;
b) fanghi, sia naturali sia preparati artificialmente, limi,
muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.
Art. 57 (Contenuti dell'autorizzazione)
1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 55,
comma 2, deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente
l'autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in
relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento
stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.
2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il
regolamento sanitario interno con le eventuali indicazioni ritenute
necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
3. L'autorizzazione ha la durata massima di trenta anni ed è
rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività; essa non può
essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri,
ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche
ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi
agli stabilimenti termali.
4. La struttura competente dell'Azienda USL provvede ai
controlli annuali sull'osservanza delle prescrizioni stabilite,
dando, in caso di inosservanza, immediata comunicazione alla
struttura regionale competente in materia di igiene e sanità
pubblica per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 58.
Art. 58 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può
sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa
diffida, ove siano riscontrate irregolarità nell'utilizzazione
delle acque minerali termali e i titolari delle autorizzazioni non
abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad
eliminare dette irregolarità.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può revocare
l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida,
ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il
normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali
e termali.
PARTE V DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
Art. 59 (Accesso ai fondi)
1. Il ricercatore o il concessionario, otto giorni prima
dell'ingresso nei fondi per l'effettuazione dei lavori, deve
notificare copia del permesso di ricerca o della concessione ai
proprietari e ai possessori dei terreni compresi nel perimetro
interessato, i quali non possono opporsi ai lavori.
2. I proprietari dei terreni interessati hanno diritto di
esigere una cauzione, a carico del ricercatore o del
concessionario, per gli eventuali danni derivanti dalla ricerca o
dalla concessione; in caso di disaccordo, l'ammontare della
cauzione è definito dal dirigente della struttura competente
secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 31 del r.d. 1443/1927,
entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.
3. Il ricercatore o il concessionario deve effettuare il
deposito della cauzione presso la tesoreria regionale entro
quindici giorni dalla determinazione della cauzione ai sensi del
comma 2 e può avviare l'esecuzione dei lavori di ricerca solo dopo
l'avvenuto deposito.
Art. 60 (Ipoteca mineraria)
1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della
concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del
giacimento è subordinata ad autorizzazione della Giunta
regionale.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:
a) dell'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei
relativi valori;
b) del programma dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione
ipotecaria a garanzia del finanziamento, con l'indicazione dei
tempi di esecuzione dei medesimi.
3. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una
somma superiore all'80 per cento del valore delle pertinenze, quale
determinato dalla struttura competente.
4. L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del
concessionario, del programma dei lavori di cui al comma 2, lettera
b).
5. L'espropriazione forzata del diritto di concessione può
essere promossa soltanto dai creditori ipotecari; il relativo
precetto deve essere notificato alla Regione che ha rilasciato la
concessione.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e gli obblighi
stabiliti nell'atto di concessione, a favore e a carico del
concessionario, subordinatamente all'accertamento da parte della
Giunta regionale del possesso da parte dell'aggiudicatario di
adeguati requisiti di capacità tecnico-economica.
Art. 61 (VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico)
1. Laddove richiesto dalla l.r. 14/1999, il richiedente deve
corredare la domanda con la documentazione ivi prevista.
2. L'istruttoria delle domande è curata dalla struttura
competente la quale provvede a:
a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
b) accertare nel sito la situazione dei luoghi;
c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di
cui all'articolo 62;
d) acquisire il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di
cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999.
3. Qualora l'istruttoria riguardi miniere situate in zone
soggette a vincolo pubblicistico, la struttura competente cura il
coordinamento complessivo dell'attività istruttoria con le
competenti strutture regionali, promuovendo anche sopralluoghi
congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni
particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.
4. I provvedimenti sulla domanda di permesso di ricerca e di
concessione contengono anche le prescrizioni a tutela dei vincoli
di carattere pubblicistico di competenza regionale e la decisione
sulla VIA.
PARTE VI DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 62 (Conferenza di servizi)
1. La struttura competente indice una conferenza di servizi,
convocando, oltre agli enti e alle amministrazioni di cui al comma
2, i rappresentanti di altri enti o amministrazioni interessati
dall'attività estrattiva.
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano:
a) il dirigente della struttura competente, con funzione di
presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di tutela del territorio;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di ambiente;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di risorse idriche;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di valutazione di impatto ambientale;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di tutela del paesaggio;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di igiene e sanità pubblica;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di aree boscate;
i) il dirigente della struttura dell'Azienda USL competente in
materia di prevenzione;
j) il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni interessati.
Art. 63 (Rapporti con la disciplina urbanistica)
1. Le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca e nella
concessione mineraria prevalgono sulle eventuali prescrizioni
difformi contenute negli strumenti urbanistici anche per quanto
concerne l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della
miniera, salvo specifici divieti a tutela della salubrità,
dell'ambiente e della sicurezza della zona.
Art. 64 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)
(1)
Art. 65 (Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della
coltivazione mineraria)
1. In sede di rilascio delle concessioni di cui agli articoli 28
e 44 e dei permessi di ricerca di cui agli articoli 22 e 38, la
Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone in merito
all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli
impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione e di
utilizzo termale delle acque.
2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1
sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve
rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda, previa verifica della conformità con le
prescrizioni dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e
dell'utilizzo delle acque di cui al comma 1, ponendo a carico del
coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 66 (Domande in concorrenza)
1. Due o più domande di permesso di ricerca o di concessione per
la coltivazione sono concorrenti qualora ricadano sulla stessa area
o su aree diverse ma interferenti.
2. Il permesso di ricerca o la concessione sono rilasciati
prioritariamente al soggetto che presenti le capacità
tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.
3. A parità di condizioni, prevale il soggetto che abbia
ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni oggetto di ricerca
o, in difetto, quello che abbia presentato la domanda in data
anteriore.
Art. 67 (Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione)
1. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere
trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta
regionale e previo accertamento delle capacità tecnico-economiche
del subentrante.
2. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario, il
relativo permesso o la concessione possono essere trasferiti agli
eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di
apertura della successione e che nello stesso termine abbiano
nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti con la Regione
e con i terzi ai sensi dell'articolo 1105 del codice civile.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di
fusione della società permissionaria o concessionaria in altra
società.
4. Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del
concessionario cedente contenuti nel permesso di ricerca o nella
concessione.
5. Ai sensi dell'articolo 27 del r.d. 1443/1927, il
trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta
la decadenza dal permesso o dalla concessione in capo al
promissario cedente.
Art. 68 (Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della
concessione)
1. L'autorizzazione, il permesso di ricerca e la concessione
cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.
Art. 69 (Rinuncia)
1. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cava, ovvero di
permessi di ricerca, concessioni di cava, minerarie o di acque
minerali naturali, termali e di sorgente, il rinunciante deve darne
comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento; la Giunta regionale, con propria
deliberazione, stabilisce le misure di sicurezza e di recupero
ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato.
2. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, il
ricercatore o il concessionario non può eseguire lavori di ricerca
o di coltivazione, né variare in qualsiasi modo lo stato del bene
oggetto del permesso o della concessione e delle sue pertinenze, e
deve custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino
al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma
1.
3. Il ricercatore o il concessionario rinunciante che apporta
modifiche allo stato dei beni è obbligato a ripristinare lo stato
dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni
impartite dalla Giunta regionale.
4. La rinuncia del ricercatore e del concessionario ha effetto
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
della deliberazione di cui al comma 1.
Art. 70 (Decadenza)
1. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione alla
coltivazione delle cave e torbiere è dichiarata dalla Giunta
regionale, con propria deliberazione, qualora il coltivatore:
a) non abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni
impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 5, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'articolo 10, commi 2,
lettere a) e b), e 6, e all'articolo 11.
2. La decadenza dalla concessione o dal permesso di ricerca dei
minerali solidi e delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria
deliberazione, quando il concessionario o il ricercatore:
a) non abbiano dato inizio ai lavori nel termine previsto e
comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di
ricerca o della concessione;
b) abbiano sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di
forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della Giunta
regionale;
c) non abbiano versato il diritto proporzionale annuo;
d) abbiano violato le prescrizioni contenute nei rispettivi
provvedimenti di concessione o di permesso o nella presente legge,
ovvero non diano alla coltivazione o alla ricerca adeguato
sviluppo.
3. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali è causa
di decadenza la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui
all'articolo 54, comma 3, da parte del Ministero della salute.
4. La Giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione
o della concessione o del permesso di ricerca sulla base
dell'istruttoria svolta dalla struttura competente e previa
contestazione dei motivi di cui ai commi 1 e 2, da parte del
dirigente della struttura competente al titolare
dell'autorizzazione, al concessionario o al ricercatore, i quali
possono presentare le loro controdeduzioni entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento del dirigente competente.
5. La Giunta regionale, contestualmente alla dichiarazione di
decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in
sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.
6. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione o dal
permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del
relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 71 (Revoca)
1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione, della
concessione o del permesso di ricerca, provvedendo
contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai
soggetti revocati.
2. La revoca dell'autorizzazione e del permesso di ricerca ha
effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 72 (Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla
revoca)
1. Nel caso di rinuncia, di decadenza e di revoca, il
concessionario deve consegnare il giacimento e le pertinenze
inseparabili alla struttura competente, trattenendo, con le cautele
all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati
alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del
giacimento.
Art. 73 (Rinvio)
1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32
del r.d. 1443/1927. I relativi provvedimenti sono di competenza
della Giunta regionale.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano
applicazione le disposizioni di cui al r.d. 1443/1927,
sostituendosi agli organi statali quelli regionali.
3. Per le acque di sorgente trovano, inoltre, applicazione le
disposizioni di cui al d.lgs. 339/1999.
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 74 (Vigilanza)
1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave, delle miniere e
delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e sulla
conformità alle disposizioni di cui alla presente legge delle opere
e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è effettuata
dalla struttura competente.
2. Per i siti estrattivi inseriti in zone vincolate di
competenza regionale, la vigilanza è effettuata anche dalle
strutture regionali competenti alla gestione dei vincoli
stessi.
3. I Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta concorrono
all'attività di vigilanza segnalando le eventuali irregolarità
riscontrate nelle attività di coltivazione.
4. La struttura competente, anche tramite le strutture regionali
competenti per le zone vincolate di competenza regionale, redige
annualmente una relazione sullo stato delle coltivazioni di cava e,
al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica
dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.
5. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle
aziende esercenti cave, miniere e torbiere, acque minerali
naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e
fornire le notizie e i dati necessari agli organi di vigilanza.
6. Per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari relativi
alle acque minerali naturali, di sorgente e termali, la vigilanza è
effettuata dalle strutture competenti dell'Azienda USL.
Art. 75 (Sanzioni)
1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in
assenza di autorizzazione ovvero lavori di ricerca o di
coltivazione in assenza di permesso o di concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000; è inoltre
fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione
ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura
competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di
provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente.
2. Chiunque installi opere ed impianti fissi non autorizzati con
il relativo provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca
o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 12.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di
legge; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla
sistemazione ambientale con le modalità stabilite dalla struttura
competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di
provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di
concessione, oltre all'eventuale decadenza, si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000; è altresì fatto obbligo
all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto
nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione
ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dettate dalla
struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale
di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente.
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della
Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni
effettuate dai soggetti di cui agli articoli 74 e 76.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della
Regione provvede all'immediata sospensione dei lavori non
autorizzati, concessionati o permessi ovvero non conformi alle
prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione, di
concessione o di permesso.
6. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali la
Giunta regionale, in caso di particolare gravità o di mancato
pagamento delle sanzioni, può ordinare la chiusura degli
stabilimenti di cui all'articolo 56 aperti o eserciti senza
autorizzazione regionale o in contrasto con le prescrizioni
contenute nella medesima.
Art. 76 (Polizia mineraria)
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo,
del d.P.R. 182/1982, e dell'articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le
funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di
polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle
miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed
adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave,
contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le
attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli
idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19
marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente
della Regione e del personale dipendente della struttura
competente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni di carattere tecnico ed
antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività
estrattive.
3. Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al
d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione
e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o
sotterranee), la struttura competente può avvalersi delle strutture
competenti dell'Azienda USL qualora nell'esercizio delle proprie
funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela
dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali.
4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla
legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3,
del codice di procedura penale.
5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di
apposito documento regionale di riconoscimento attestante la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle
aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di
sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le
notizie e i dati necessari.
Art. 77 (Diritti di istruttoria)
1. Fatta salva la richiesta di proroga di cui agli articoli 9,
25, 35 e 41, le spese tecniche per l'istruttoria di domande di
autorizzazione di cave, di autorizzazione al permesso di ricerca e
di minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e
termali, nonché di concessione di cave, minerali solidi e di acque
minerali naturali, di sorgente e termali sono a carico del
richiedente.
2. L'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 è
fissato, per l'anno 2008, in euro 400 e successivamente
rideterminato ogni tre anni, dal dirigente della struttura
competente, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato
dall'ISTAT.
Art. 78 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e la
coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta);
b) 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e
torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il
riassetto delle cave abbandonate).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera c) del comma quarto dell'articolo 3 della legge
regionale 25 ottobre 1982, n. 70;
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20
gennaio 2005, n. 1.
Art. 79 (Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica ai procedimenti autorizzatori
già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Il PRAE in corso di formazione alla data di entrata in vigore
della presente legge deve essere approvato in base alle procedure
di cui alla presente legge. Fino all'adozione del nuovo PRAE,
restano valide le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave
o il rinnovo di quelle già autorizzate in base al PRAE vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni
interessati.
Art. 80 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma
1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 71, 75 e 76 è determinato
in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010
negli obiettivi programmatici 1.2.1 (Personale per il funzionamento
dei servizi regionali) e 2.2.1.06 (Difesa del suolo).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi
bilanci:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.06 al capitolo 52105
(Interventi vari di riassetto e ripristino cave abbandonate) per
annui euro 20.000 a decorrere dal 2008 e al capitolo 52107
(Interventi nel settore minerario e delle acque minerali) per annui
euro 25.000 a decorrere dal 2008;
b) nell'obiettivo programmatico 1.2.1 al capitolo 39020 (Spese
sul fondo unico aziendale) per annui euro 1.250 a decorrere dal
2008 e al capitolo 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico
dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale
regionale) per annui euro 500 a decorrere dal 2008.
4. I proventi derivanti dal diritto proporzionale di cui agli
articoli 11, 27, 32, 43 e 49, dai diritti di istruttoria di cui
all'articolo 77 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo
75, commi 1, 2 e 3, sono introitati nello stato di previsione delle
entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 81 (Disposizione finale)
1. Gli allegati A, B, C, D ed E possono essere modificati con
deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 82 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
________________________________________________
ALLEGATO A
(articolo 6, comma 3)
DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE
L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati
tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono
parte integrante:
a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale, serie
generale, 1° giugno 1988, n. 127;
b) studio idrogeologico;
c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività
estrattiva;
d) progetto di coltivazione così costituito:
1) relazione tecnico-economica;
2) corografia;
3) planimetria catastale;
4) planimetria e sezioni della situazione esistente;
5) planimetria e sezioni di progetto;
6) disegni delle opere d'arte;
7) monografie capisaldi;
8) documentazione fotografica;
e) progetto di recupero ambientale così costituito:
1) relazione tecnica;
2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
3) disegni delle opere d'arte;
4) computo metrico estimativo;
f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal
d.lgs. 624/1996.
2. Qualora la domanda di autorizzazione riguardi anche gli
impianti di cui all'articolo 3, comma 8, la stessa deve contenere
l'ubicazione dell'impianto e la durata di mantenimento
dell'impianto in sito. La domanda, inoltre, deve essere corredata,
nel numero massimo di dieci copie, della seguente documentazione
tecnica:
a) relazione tecnica;
b) planimetria dell'impianto e delle opere a servizio dello
stesso;
c) schema dell'impianto.
ALLEGATO B
(articolo 19, comma 6)
DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE IL PERMESSO DI RICERCA DEI MINERALI
SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO
NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI E DELLE ACQUE
MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati
tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono
parte integrante:
a) gli studi geologico, idrogeologico e geotecnico;
b) la relazione illustrativa dell'intervento;
c) la corografia, planimetria catastale ed estratto del piano
regolatore generale comunale;
d) le planimetrie e sezioni della situazione esistente;
e) le planimetrie e sezioni di progetto;
f) i disegni delle opere d'arte;
g) il computo metrico estimativo dell'intervento ed analisi dei
prezzi;
h) la documentazione fotografica.
ALLEGATO C
(articoli 23, comma 2, e 39, comma 2)
DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE IL PERMESSO DI RICERCA DEI MINERALI
SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO
NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI E DELLE ACQUE
MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati
tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte
integrante:
a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999, ove
richiesto dalla stessa;
b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o
geomeccanico;
c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività
estrattiva;
d) programma di ricerca così costituito:
1) relazione tecnico-economica;
2) corografia;
3) planimetria catastale;
4) planimetria e sezioni della situazione esistente;
5) planimetria e sezioni di progetto;
6) disegni delle opere d'arte;
7) documentazione fotografica;
e) progetto di recupero ambientale così costituito:
1) relazione tecnica;
2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
3) disegni delle opere d'arte;
4) computo metrico estimativo;
f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal
d.lgs. 624/1996.
ALLEGATO D
(articolo 29, comma 2)
DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE
DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO
CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI
1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati
tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte
integrante:
a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999;
b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o
geomeccanico;
c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività
estrattiva;
d) progetto di coltivazione così costituito:
1) documentazione attestante l'appartenenza alla prima
categoria;
2) relazione tecnico-economica;
3) relazione attestante la coltivabilità tecnico-economica del
giacimento;
4) elenco degli investimenti previsti per la preparazione e per
lo sfruttamento del giacimento;
5) corografia;
6) planimetria catastale;
7) planimetria e sezioni della situazione esistente;
8) planimetria e sezioni di progetto;
9) progetto degli impianti e manufatti a servizio della
coltivazione corredato delle planimetrie, sezioni e schemi;
10) disegni delle opere d'arte;
11) documentazione fotografica;
e) progetto di recupero ambientale così costituito:
1) relazione tecnica;
2) disegni delle opere d'arte;
3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
4) computo metrico estimativo;
f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal
d.lgs. 624/1996.
ALLEGATO E
(articolo 45, comma 2)
DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE
DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI
1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati
tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte
integrante:
a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999;
b) studio geologico, idrologico ed idrogeologico;
c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività
estrattiva;
d) progetto di coltivazione così costituito:
1) relazione tecnico-economica;
2) piano tecnico-finanziario;
3) corografia;
4) planimetria catastale;
5) planimetria e sezioni della situazione esistente;
6) planimetria e sezioni di progetto;
7) disegni delle opere d'arte;
8) programma di lavoro;
9) progetto definitivo relativo alle infrastrutture atte
all'utilizzazione dell'acqua;
10) perizia asseverata, redatta da esperto iscritto all'albo
professionale, da cui risulti che non esistono interferenze tra la
sorgente oggetto della domanda e l'abitato, le opere pubbliche
nonché le coltivazioni agricole in atto o programmate;
11) documentazione fotografica.
e) progetto di recupero ambientale così costituito:
1) relazione tecnica;
2) disegni delle opere d'arte;
3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
4) computo metrico estimativo;
f) certificato degli accertamenti fisici, chimico-fisici,
microbiologici, farmacologici e clinici, rilasciati dagli Enti
autorizzati;
g) copia autenticata del decreto del Ministro della salute
relativa al riconoscimento delle proprietà dell'acqua;
h) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal
d.lgs. 624/1996.
__________________________
(*) Si veda l'art. 12 della L.R. 15 aprile 2008 n. 9, per la
decorrenza dell'applicabilità di questo comma. Il comma 1 dell'art.
7 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 dispone che: " Il pagamento
del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della
legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali),
non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del
diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r.
5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi
all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.".
(1) Il presente articolo, che sostituiva il comma 5 dell'art. 14
della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31, è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 61 del 25 febbraio 2009.
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