Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
(B.U. 18 dicembre 2007, n. 52)
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Informazione ai cittadini
Art. 4 - Competenze della Regione
Art. 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti
Art. 6 - Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di
recupero e di smaltimento di rifiuti
CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 7 - Sistema integrato di gestione dei rifiuti
Art. 8 - Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO
Art. 9 - Funzioni dell'Autorità di subATO
Art. 10 - Misure per incrementare la raccolta differenziata e la
valorizzazione dei rifiuti urbani
Art. 11 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 12 - Determinazione dei canoni per il conferimento dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani
CAPO III GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI
DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Art. 13 - Definizioni
Art. 14 - Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da
scavo
Art. 15 - Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e
costruzione
Art. 16 - Gestione dei materiali inerti da demolizione e
costruzione
CAPO IV OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI
Art. 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti
CAPO V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Art. 18 - Principi e campo di applicazione
Art. 19 - Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in
sicurezza permanente
Art. 20 - Finanziamenti
CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 21 - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani
Art. 22 - Veicoli a motore fuori uso
Art. 23 - Determinazione dell'entità del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi
CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 24 - Disposizioni finanziarie
Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 26 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità ed oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione
dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e
nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che
assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare
riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).
Art. 2 (Obiettivi)
1. Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli
indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano
regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI:
a) la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto,
smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei
servizi pubblici:
1) in un ambito regionale unico (ATO), corrispondente al
territorio della regione, per le attività di smaltimento e recupero
finale dei rifiuti urbani;
2) in sottoambiti territoriali ottimali (subATO), coincidenti
con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per
le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) il recupero e l'effettivo avvio della valorizzazione, anche a
fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani;
c) la riduzione progressiva dell'uso delle discariche per
rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche
attraverso l'individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase
della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e in
esecuzione dei programmi attuativi del Piano, di cui alla del.
cons. reg. n. 3188/XI, predisposti ai sensi delle direttive vigenti
in materia;
d) il raggiungimento dell'autosufficienza nelle fasi di
smaltimento finale dei rifiuti urbani che residuano a valle delle
raccolte differenziate.
2. Nella gestione dei rifiuti speciali, la Regione promuove:
a) la corretta gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli
urbani, con particolare riferimento ai rifiuti valorizzabili, in
conformità alle finalità di cui alla parte IV, titolo II, del
d.lgs. 152/2006, relativamente alla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti
dalle attività di demolizione e costruzione, comprese le
costruzioni stradali, al fine di ottimizzare l'uso delle discariche
per rifiuti inerti e favorire il riutilizzo diretto nei luoghi di
produzione, nonché il riciclaggio dei rifiuti che residuano dalle
attività di demolizione e costruzione.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la
Regione:
a) assume le necessarie decisioni di carattere pianificatorio e
tecnico, finalizzate all'individuazione dei sistemi finali di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, in conformità alla normativa comunitaria
e statale vigente, con particolare riferimento alla ricerca di
sistemi che prevedano l'individuazione della discarica solo come
impianto residuale rispetto ad altri sistemi, anche complessi, di
smaltimento e recupero;
b) adotta atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla
riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani nei subATO;
c) individua azioni coordinate volte a raggiungere livelli
minimi di valorizzazione dei rifiuti urbani raccolti in forma
differenziata, fatto salvo il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10;
d) promuove la sottoscrizione di accordi e convenzioni con i
consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio aderenti al Consorzio nazionale imballaggi e con
eventuali altri consorzi nazionali per il recupero di rifiuti
valorizzabili diversi dagli imballaggi;
e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e
sensibilizzazione degli utenti, domestici e non, finalizzata alla
piena conoscenza degli obiettivi regionali in materia di gestione
dei rifiuti urbani e delle modalità di conferimento idonee al
conseguimento degli obiettivi stessi;
f) promuove l'adozione di iniziative volte alla riduzione dei
rifiuti domestici attraverso l'autocompostaggio delle frazioni
organiche, oltreché di interventi finalizzati alla riduzione dei
rifiuti di imballaggio;
g) promuove il consumo di beni eco-compatibili.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la
Regione:
a) individua le necessarie azioni finalizzate a favorire il
conferimento, in forma differenziata, dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani al fine di assicurare il concorso nel
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di
valorizzazione di cui all'articolo 10, anche attraverso forme di
penalizzazione tariffaria;
b) disciplina l'organizzazione e la gestione dei cantieri edili,
con particolare riferimento alla gestione dei materiali da scavo e
dei materiali che residuano da attività di demolizione e
costruzione, comprese le costruzioni stradali, favorendo il
riutilizzo in cantiere;
c) fissa le prescrizioni, da recepire nei progetti di opere
pubbliche o private, inerenti alle modalità di gestione dei
materiali di cui alla lettera b);
d) fissa le prescrizioni inerenti alla gestione dei materiali da
scavo da avviare al recupero e per l'uso ottimale delle discariche
per rifiuti speciali inerti;
e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e
sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini
professionali e delle associazioni di categoria, finalizzata alla
piena conoscenza delle norme per l'attuazione delle disposizioni
vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche in
relazione all'obbligo per le imprese di concorrere al
raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 178 del d.lgs.
152/2006.
5. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 196, comma 1,
lettera p), del d.lgs. 152/2006, la Regione, gli enti pubblici da
essa dipendenti, gli enti locali e le società da essi
maggioritariamente partecipate devono coprire il fabbisogno annuale
di materiale necessario alla realizzazione, alla ristrutturazione,
alla manutenzione straordinaria di manufatti e all'acquisto di
beni, indicati in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, impiegando materiale
riciclato per almeno il 30 per cento del fabbisogno medesimo. Tutti
i progetti di titolarità della Regione e degli altri enti di cui al
primo periodo del presente comma devono prevedere espressamente
l'impiego di detti materiali.
Art. 3 (Informazione ai cittadini)
1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di
informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena
conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di
settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di
favorire comportamenti conformi alle esigenze di riduzione,
riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo
dell'informazione, predisponendo programmi pluriennali di attività
e provvedendo alla realizzazione e divulgazione di materiale
didattico e informativo.
3. Le Autorità di subATO, nel rispetto della programmazione
regionale di settore, oltre alla produzione di materiale proprio,
curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del
materiale didattico ed informativo di cui al comma 2,
armonizzandone i contenuti agli indirizzi formulati dalla Giunta
regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta
necessaria in relazione alle peculiari caratteristiche del
territorio di riferimento.
4. Le Autorità di subATO attuano, in collaborazione con i
Comuni, le attività di informazione e sensibilizzazione necessarie
in relazione ai tipi di raccolta attivati con riferimento alla
pianificazione comprensoriale.
Art. 4 (Competenze della Regione)
1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196, comma
1, del d.lgs. 152/2006, spettano inoltre alla Regione:
a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi
dell'articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
b) l'approvazione, all'esito della conferenza dei servizi di cui
all'articolo 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dei progetti di
impianti per la gestione dei rifiuti, il rilascio
dell'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero definite dagli allegati B e
C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità di cui al
medesimo articolo 208, ed il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e
sperimentazione ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006;
c) il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni
integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
d) la determinazione delle garanzie finanziarie per la
realizzazione e l'esercizio di impianti per lo smaltimento ed il
recupero dei rifiuti di cui alle lettere b) e c);
e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei
rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento
per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani nei subATO;
f) lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità di
ATO per le fasi finali di smaltimento e recupero finale dei rifiuti
urbani, ivi compresa l'assunzione delle decisioni in merito
all'individuazione tecnica del sistema di trattamento integrato dei
rifiuti.
fbis) il finanziamento delle spese per la progettazione, la
realizzazione o l'allestimento, totale o parziale, degli impianti,
anche di proprietà degli enti locali, riconosciuti di interesse
regionale e previsti dal sistema integrato di trattamento dei
rifiuti (1).
Art. 5 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 concorre all'attuazione dei
programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è
elaborato secondo logiche di autosufficienza, programmazione
integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità ed in base
a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il
Piano persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione della quantità
di rifiuti prodotti, dell'effettivo recupero di materia ed energia
e sostiene l'innovazione tecnologica.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola in
sezioni tematiche, distinte e separate, relative alla gestione dei
rifiuti urbani e speciali, degli imballaggi, dei rifiuti di
imballaggio e alla bonifica delle aree contaminate; esso contiene
inoltre i criteri per l'individuazione dei siti idonei alla
realizzazione degli impianti.
3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il
Consiglio permanente degli enti locali e le Autorità di subATO. Per
l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta
regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di
indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare:
a) la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in
discarica;
b) gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali inerti;
c) gli indirizzi per la gestione di particolari tipologie di
rifiuto speciale, quali i rifiuti assimilabili agli urbani, i
residuanti dall'uso di prodotti fitosanitari e i derivanti da
attività particolarmente diffuse a livello regionale, quali le
autoriparazioni, le lavorazioni del legno, le attività sanitarie e
similari;
d) gli indirizzi per la gestione dei rifiuti nelle strutture
pubbliche o che gestiscono servizi pubblici;
e) gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti per la
disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei
rifiuti urbani nei subATO;
f) gli indirizzi per la disciplina, a livello di subATO, del
sistema tariffario, in conformità a quanto disposto dall'articolo
238 del d.lgs. 152/2006.
4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto, ove
previsto, alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della
legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1991, n. 6. (Disciplina della valutazione
di impatto ambientale)).
5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, i programmi
esecutivi e gli atti di indirizzo e coordinamento sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con
cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la
sua adozione.
Art. 6 (Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e
di smaltimento di rifiuti)
1. Al fine di favorire la realizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, è riconosciuto un contributo
ambientale ai Comuni sede di tali impianti, ad eccezione delle
discariche per rifiuti speciali inerti.
2. L'entità del contributo ambientale è determinata con
deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia
dell'impianto, all'entità e alla qualità di rifiuti conferiti. La
Giunta regionale individua, inoltre, i criteri per la suddivisione
del contributo fra i Comuni confinanti ed effettivamente
interessati dal disagio provocato dalla presenza degli
impianti.
3. L'entità del contributo ambientale è aggiornata, ogni tre
anni, con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il contributo ambientale è corrisposto ai Comuni interessati
da parte dei soggetti gestori degli impianti di smaltimento e
recupero, ad eccezione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani per i quali la Giunta regionale può prevedere forme
di versamento diverse. Il contributo costituisce onere aggiuntivo
rispetto alla tariffa di conferimento presso gli impianti in
questione.
5. I Comuni interessati all'introito del contributo ambientale
devono destinare almeno il 50 per cento del relativo gettito ad
interventi finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione
ambientale.
CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 7 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)
1. La Regione costituisce Autorità di ambito territoriale
ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale
dei rifiuti urbani.
2. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative
dell'Autorità di ATO sono esercitate dalla struttura regionale
competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
di gestione dei rifiuti, di seguito denominata struttura
competente.
3. Le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono
Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le funzioni
organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO sono
esercitate dai predetti enti.
4. La Regione orienta le attività di recupero e di smaltimento
verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e
speciali assimilabili che tenda:
a) ad assicurare l'autosufficienza regionale per lo smaltimento
delle frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di
recupero;
b) ad assicurare la corretta gestione delle fasi di smaltimento
e recupero finale, sia per le frazioni di rifiuto urbano che
residuano dalle attività di recupero, valorizzabili a fini
energetici, sia per le particolari tipologie di rifiuto o di
residuo, quali i fanghi degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane e assimilate, i rifiuti speciali da attività
sanitarie, gli animali e le parti di animali destinati alla
distruzione e tutte le tipologie di rifiuto disciplinate dal
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano;
c) ad assicurare un'efficace protezione della salute e
dell'ambiente;
d) a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche
con azioni positive a carattere preventivo;
e) ad ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, di
recupero, anche energetico, e di riciclaggio come materie delle
singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalle raccolte
differenziate e dei rifiuti speciali.
5. Nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la Regione
persegue criteri di economicità, efficienza ed efficacia e di
tutela della salute e dell'ambiente.
6. I rifiuti urbani e speciali provenienti dalle raccolte
differenziate devono essere destinati esclusivamente alle
operazioni di recupero. E' vietata ogni attività di smaltimento,
fatte salve le tipologie di rifiuti urbani pericolosi che devono
essere raccolti in forma separata al fine di assicurarne l'avvio ad
idonee operazioni di smaltimento.
Art. 8 (Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO)
1. Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO, le Comunità
montane e il Comune di Aosta provvedono, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, all'avvio delle attività
finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del
relativo servizio. In caso di mancato rispetto del predetto
termine, la Regione diffida gli enti interessati ad adempiere entro
l'ulteriore termine di sessanta giorni. In caso di persistente
inadempimento, la Regione, sentito l'ente inadempiente, provvede in
via sostitutiva, con oneri a carico del medesimo ente, mediante la
nomina, con decreto dell'assessore regionale competente, di un
commissario ad acta.
2. Le Comunità montane provvedono a sottoscrivere con i Comuni
ad esse appartenenti apposita convenzione volta a disciplinare, in
fase di avvio, le modalità e le condizioni per l'esercizio delle
funzioni inerenti alla gestione del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, in considerazione anche delle
particolarità locali, nonché delle modalità di trasferimento dei
beni oggetto del servizio. Le Autorità di subATO possono stipulare
tra loro apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 104 della
l.r. 54/1998, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e
delle attività di cui al presente articolo.
3. Il Piano di subATO, costituente il documento di riferimento
per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, è approvato dall'Autorità di subATO,
contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui al
comma 2, ed è predisposto in relazione alle particolarità
territoriali, insediative e di variazione della popolazione
turistica evidenziate da ciascun Comune appartenente all'ambito
territoriale di riferimento del subATO.
4. Il Piano di subATO definisce, in particolare:
a) le modalità di riorganizzazione del servizio, rivolto a tutte
le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184,
comma 2, del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi previsti per
il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. Tali sistemi
possono essere diversi a seconda delle particolarità territoriali e
delle esigenze legate alla popolazione turistica;
b) il numero e le modalità di dotazione e di gestione delle
stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri
comunali di conferimento;
c) la tipologia degli eventuali servizi integrativi ed
aggiuntivi che si intendono attivare;
d) il sistema di gestione del servizio;
e) i costi per la riorganizzazione del servizio ed il relativo
piano tariffario;
f) il programma operativo di attuazione degli interventi
previsti per assicurare la piena riorganizzazione del servizio.
5. I Piani di subATO approvati sono trasmessi, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, alla struttura
competente, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità in
relazione alle disposizioni e agli obiettivi individuati nel Piano
regionale di gestione dei rifiuti. La struttura competente esprime
il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
del Piano di subATO proponendo, qualora necessarie, integrazioni o
modificazioni che devono essere recepite dall'Autorità di subATO
nei successivi trenta giorni.
6. Le Autorità di subATO disciplinano le modalità di esercizio
del servizio inerente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti
urbani e degli altri servizi connessi, nel rispetto della normativa
comunitaria e statale vigente e del Piano regionale di gestione dei
rifiuti, attraverso appositi regolamenti, predisposti in conformità
a quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
I regolamenti devono stabilire, in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità di conferimento, raccolta differenziata e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, in
coerenza con le modalità organizzative dello smaltimento e del
recupero finale definite nel Piano regionale di gestione dei
rifiuti;
d) le modalità per la gestione di tutte le tipologie di rifiuto
urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs.
152/2006;
e) le misure per favorire ed ottimizzare il conferimento, la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari da imballaggio;
f) le modalità di determinazione dei quantitativi di rifiuti
urbani indifferenziati conferiti dagli utenti;
g) le modalità di assimilazione, per qualità e quantità, a
rifiuto urbano dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da
attività produttive, commerciali e di servizio;
h) gli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi, a favore di
utenti non produttori di rifiuti urbani, e le modalità di
svolgimento dei medesimi;
i) le azioni previste a livello comprensoriale, finalizzate alla
sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti e alla
riduzione della produzione dei rifiuti urbani.
7. I regolamenti di cui al comma 6 devono essere adottati entro
sei mesi dalla data di avvio delle attività finalizzate
all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO.
8. Le attività di riorganizzazione del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani da parte delle Autorità di subATO sono
assoggettate a valutazione periodica sulla base di criteri di
efficienza, efficacia ed economicità da parte dell'Osservatorio
regionale sui rifiuti di cui all'articolo 17.
Art. 9 (Funzioni dell'Autorità di subATO)
1. L'Autorità di subATO è titolare del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito territoriale
di riferimento. Essa svolge funzioni di organizzazione, affidamento
e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed in
particolare:
a) redige ed approva il programma operativo, attuativo del Piano
di subATO;
b) realizza gli interventi previsti dal programma operativo ed
individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
c) individua i soggetti affidatari del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, secondo le modalità di cui agli
articoli 113, 113bis e 113ter della l.r. 54/1998;
d) provvede alla determinazione e all'articolazione della
tariffa e alla determinazione delle relative modalità di
riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi;
e) provvede alla verifica della gestione operativa;
f) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata da
raggiungere a livello di bacino territoriale ottimale, in coerenza
con gli obiettivi fissati dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti;
g) provvede all'aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale,
del Piano di subATO.
Art. 10 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e la
valorizzazione dei rifiuti urbani)
1. In ogni subATO deve essere assicurato il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione
dei rifiuti urbani:
a) 40 per cento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre
2007;
b) 50 per cento di raccolta differenziata e 40 per cento di
valorizzazione, entro il 31 dicembre 2009;
c) 60 per cento di raccolta differenziata e 50 per cento di
valorizzazione, entro il 31 dicembre 2011.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
deve coincidere con l'adozione da parte dei subATO di misure che
consentano di perseguire un'idonea qualità dei rifiuti raccolti in
forma differenziata, in modo da assicurare il conseguimento di
livelli di valorizzazione.
3. Il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata e di valorizzazione comporta l'applicazione, a carico
delle Autorità di subATO, di un'addizionale del 20 per cento al
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
Art. 11 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs.
152/2006, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa di
cui al medesimo articolo, da essa determinata ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati ulteriori criteri per la definizione delle componenti
dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la
gestione dei rifiuti urbani. La Giunta regionale definisce,
inoltre, i criteri per l'applicazione di agevolazioni a favore
degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite
autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.
Art. 12 (Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale
determina gli importi dei canoni relativi ai servizi assicurati
presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, da
applicare nell'anno successivo ai soggetti conferitori di rifiuti
urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. La Giunta
regionale determina, inoltre, i criteri per le eventuali riduzioni
o penalizzazioni da applicare alle Autorità di subATO in relazione
agli obiettivi conseguiti nella raccolta differenziata e nella
valorizzazione, limitatamente ai rifiuti urbani
indifferenziati.
2. I canoni sono determinati, per le differenti tipologie di
rifiuto ammesse agli impianti regionali di smaltimento e recupero,
sulla base dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla
Regione nell'anno precedente, in attuazione di quanto previsto
dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 63 (Costituzione di una
Società per azioni per la gestione dell'impianto di compattazione e
discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di
Brissogne).
3. Il dirigente della struttura competente provvede, entro il 30
aprile di ogni anno, al calcolo e alla comunicazione dei canoni per
ciascun subATO, sulla base dei quantitativi effettivamente
conferiti presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero,
suddivisi per tipologie, fissando i tempi e le modalità di
versamento alla Regione degli importi dovuti.
CAPO III GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI
DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Art. 13 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) materiali inerti da scavo: i materiali inerti, non
pericolosi, derivanti da operazioni di scavo e costituiti da
materiale naturale terroso, litoide, roccioso o limoso privo di
inquinanti chimici, compresi i materiali derivanti da versanti in
frana, da operazioni di disalveo e da attività di sistemazione
idraulica di torrenti e fiumi, destinati ad essere riutilizzati,
direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per
aggregati, o ad essere avviati a operazioni di reimpiego in
recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche ambientali ed
agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche;
b) materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le
costruzioni stradali: i materiali inerti non pericolosi, costituiti
da miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e materiali in
gesso, derivanti da attività di demolizione e costruzione, e le
miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, destinati ad
essere riutilizzati direttamente all'interno del cantiere, previo
eventuale trattamento di selezione, vagliatura e riduzione
volumetrica;
c) rifiuti inerti: i rifiuti, non pericolosi, derivanti da
attività di demolizione e costruzione, che residuano dalle attività
di riutilizzo diretto di cui alla lettera b) e che rientrano nella
classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
d) rifiuti da costruzioni stradali non pericolosi: il materiale
inerte, proveniente dalla sovrastruttura stradale composta da
strati base, binder e tappeti di usura, avente leganti bituminosi
non contenenti catrame di carbone e il materiale sciolto da
sottofondi stradali che residuano dalle attività di riutilizzo
diretto di cui alla lettera b);
e) rifiuti pericolosi da demolizione e costruzione, comprese le
costruzioni stradali: i rifiuti derivanti da dette attività e
classificati come pericolosi nel catalogo europeo dei rifiuti, di
cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio
2000, destinati allo smaltimento o al recupero;
f) cantiere: il luogo in cui sono effettivamente eseguiti i
lavori di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni
stradali, e l'insieme dei luoghi interessati dalla realizzazione
delle opere e dei depositi a servizio del cantiere, ed
espressamente individuati nei piani di sicurezza allegati al
progetto approvato dall'autorità competente e nel piano operativo
di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili). Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione
dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006;
g) area attrezzata di stoccaggio e di deposito: l'area o le aree
recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel
piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono
assicurate le seguenti attività:
1) ricovero dei mezzi d'opera;
2) deposito dei materiali di costruzione;
3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione,
comprese le costruzioni stradali;
5) selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei
materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le
costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno
del cantiere;
6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano
dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di
tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività
svolte;
h) spostamento dei materiali: la fase di eventuale trasferimento
dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione
e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di
esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di
deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui
alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui
al d.lgs. 152/2006;
i) trasporto: la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o
di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di
riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui
alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel
cantiere.
Art. 14 (Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo)
1. [I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non
sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006,
qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in
frana o conseguenti ad attività di sistemazione idraulica e
manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualità
ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico
di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del
d.lgs. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere
espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione
preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi
assoggettati a denuncia di inizio attività, dal soggetto titolare
dell'intervento cui le opere si riferiscono] (2)
2. [ I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti
qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione
effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui
all'articolo 186, comma 3, del d.lgs. 152/2006, se derivanti
da:
a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica
ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;
b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o
alla messa in sicurezza permanente;
c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali
impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
d) siti ove siano state esercitate attività produttive
commerciali, artigianali e industriali che risultino dismesse e che
possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad
esclusione delle attività agricole;
e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei
di fiumi e di torrenti la cui qualità ambientale non risulti essere
corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito
dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006] (3)
3. [ I materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti
ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria,
ad attività di riutilizzo diretto o ad attività di riutilizzo
presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora ciò non sia
possibile, devono essere destinati ad attività quali la gestione
ordinaria di discariche, l'utilizzo in operazioni di bonifica o
messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero
ambientale di siti già destinati ad attività estrattive, il
recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari
ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarità pubblica o
privata, per la quale sia necessario l'utilizzo di terra, rocce,
ghiaia e sabbia] (4)
4. Al fine di favorire l'avvio del riutilizzo dei materiali
inerti da scavo, sono individuate apposite aree di stoccaggio
attrezzate. Tali aree, di titolarità pubblica, devono essere
realizzate a livello intercomunale in zone che risultino
baricentriche rispetto al bacino di riferimento.
5. [ All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate
provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di
tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo
consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o
con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In
tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere
assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti
impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio
attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di
discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono
soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti. La gestione dei
materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di
stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno
dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
dalle Autorità di subATO.] (5).
6. [La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio
attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle
procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006 ] (6).
7. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da
scavo costituiscono punto di riferimento obbligatorio per i
soggetti, pubblici e privati, che usufruiscono di finanziamenti
pubblici, per un valore pari o superiore al 50 per cento del costo
delle opere, e che hanno la necessità di utilizzare tali materiali
per le attività edili o di recupero o bonifica ambientali. Le aree
di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo
costituiscono inoltre punto di riferimento obbligatorio per i
gestori delle discariche operanti nel territorio regionale, ai fini
dell'approvvigionamento dell'eventuale materiale necessario per la
ricopertura periodica, la formazione di argini, le ricoperture
finali e i recuperi ambientali delle discariche stesse.
8. Al fine di destinare parte delle aree di discarica per
rifiuti speciali inerti all'esercizio dei centri di stoccaggio dei
materiali inerti da scavo, i titolari di tali aree devono
presentare alla struttura competente apposita domanda, corredata
della seguente documentazione:
a) una planimetria catastale concernente le zone da destinare al
deposito dei materiali inerti da scavo, specificando le aree di
stoccaggio del materiale in ingresso, quelle destinate alle
eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione
volumetrica, e quelle per lo stoccaggio del materiale da avviare al
riutilizzo;
b) una relazione tecnica riportante:
1) l'indicazione dell'estensione dell'area da utilizzare per i
depositi;
2) l'indicazione delle eventuali attività di selezione,
vagliatura e riduzione volumetrica, con la specificazione delle
caratteristiche dell'attrezzatura che si prevede di utilizzare;
3) l'indicazione presunta dei quantitativi di materiale da scavo
che si intendono stoccare, sia in ingresso che in uscita;
4) l'indicazione delle altezze dei cumuli;
5) l'indicazione delle modalità gestionali, con la
specificazione di tutte le misure previste per evitare la
formazione di polveri e, in generale, per evitare inconvenienti
alle persone e all'ambiente.
9. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da
scavo, realizzate all'interno delle aree di discarica, devono
risultare separate rispetto alle zone destinate all'esercizio della
discarica medesima e la gestione delle due attività deve essere
assicurata in modo tale da non creare promiscuità ed
interferenze.
10. La struttura competente decide sulla domanda di cui al comma
8 entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Al fine del
rilascio dell'autorizzazione, può essere convocata un'apposita
conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutti i nullaosta,
permessi, autorizzazioni, pareri o altri atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di altre strutture regionali o di enti
diversi dalla Regione.
11. L'autorizzazione per l'attivazione di aree di stoccaggio
attrezzate, all'interno di discariche per rifiuti speciali inerti
di nuova realizzazione, è rilasciata contestualmente alle
autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dei nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006.
12. A decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica
di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, è
vietato. I gestori di discariche sono autorizzati a ricevere i
materiali inerti da scavo limitatamente ai quantitativi necessari
per gli interventi gestionali e di recupero. Annualmente,
contestualmente alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera l), del d.lgs. 36/2003, i gestori
delle discariche devono comunicare alla struttura competente la
quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica a fini
gestionali, di cui va tenuta una contabilità separata. In
particolare, devono essere specificati:
a) la data del ricevimento in discarica del materiale inerte da
scavo da utilizzare a fini gestionali;
b) il nominativo del soggetto conferitore;
c) i quantitativi espressi in peso, se presente una pesa
all'interno dell'impianto, o in volume;
d) l'eventuale costo di conferimento che deve essere documentato
e che costituisce elemento da computare nella determinazione della
tariffa di smaltimento da applicare.
13. I materiali inerti da scavo, accettati in discarica a soli
fini gestionali, non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati
alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.
Art. 15 (Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e
costruzione)
1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in
discarica, devono essere avviate tutte le iniziative volte a
favorire, in via prioritaria, il riutilizzo diretto all'interno dei
cantieri dei materiali inerti da demolizione e costruzione,
comprese le costruzioni stradali, come definiti dall'articolo 13,
comma 1, lettera b). Lo smaltimento dei rifiuti costituisce
operazione residuale rispetto al riutilizzo.
2. La locazione di mezzi con conducente effettuata nell'ambito
delle attività di cantiere e delle correlate attività di
stoccaggio, deposito e spostamento dei relativi materiali, come
definite dall'articolo 13, comma 1, lettere f), g) e h), non
costituisce attività di autotrasporto per conto di terzi.
Art. 16 (Gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad
opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un
titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione
di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei
materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e
costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano
prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce,
e della produzione di eventuali rifiuti.
2. I progetti devono riportare:
a) la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo e dei
materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni
stradali, da riutilizzarsi all'interno del cantiere, le eventuali
operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica
previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da
realizzare, e le modalità di reimpiego;
b) la stima delle quantità di rifiuti inerti che residuano dalle
operazioni di reimpiego o di altre tipologie di rifiuto non
riutilizzabili all'interno del cantiere, da avviare al recupero o
allo smaltimento;
c) le destinazioni finali dei materiali non riutilizzati nel
cantiere e dei rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento
finale.
3. I rifiuti inerti eventualmente non riutilizzabili
direttamente all'interno del cantiere devono essere conferiti, in
via prioritaria, a centri di riciclaggio autorizzati ai sensi degli
articoli 208 e 216 del d.lgs. 152/2006.
4. I progetti devono contenere l'indicazione puntuale del
cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere e delle aree di
stoccaggio e deposito in cui effettuare le attività di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera g).
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le modalità e le prescrizioni tecniche da
rispettare per la gestione all'interno dei cantieri dei materiali
inerti da scavo, dei materiali da demolizione e costruzione,
comprese le costruzioni stradali, soggetti al riutilizzo diretto, e
dei rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego.
6. L'omessa indicazione nei progetti dei dati di cui al presente
articolo ne impedisce l'approvazione da parte delle autorità
competenti.
7. Copia della comunicazione di inizio delle attività di
cantiere deve essere trasmessa, a cura dell'impresa esecutrice
delle opere, al Comune interessato e alla stazione forestale
competente.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4 e
5 comporta l'assoggettamento dei materiali inerti da demolizione e
costruzione alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006. Alle
stesse disposizioni sono assoggettati i materiali inerti da
demolizione e costruzione che non siano effettivamente e
oggettivamente riutilizzati direttamente nel cantiere in cui sono
stati prodotti, nel periodo di validità del titolo abilitativo
edilizio.
CAPO IV OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI
Art. 17 (Osservatorio regionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di
gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente legge e di quelli
indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, è istituito,
presso la struttura competente, l'Osservatorio regionale sui
rifiuti, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) vigila sulla riorganizzazione dei servizi di gestione dei
rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni di cui alla
presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
c) vigila sulle modalità di pianificazione dei servizi a livello
di subATO e sull'attuazione dei relativi piani;
d) provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti
ai flussi dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani;
e) provvede al monitoraggio sui costi di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e sulle
modalità di applicazione delle relative tariffe;
f) controlla la definizione e l'attuazione di accordi di
programma e protocolli di intesa con enti ed operatori coinvolti
nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilabili agli urbani o di particolari tipologie di rifiuto
speciale;
g) propone alla Giunta regionale azioni volte alla promozione di
interventi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei
soggetti interessati alle raccolte differenziate, anche ai fini
della predisposizione dei programmi pluriennali di attività di cui
all'articolo 3, comma 2;
h) propone alla Giunta regionale lo svolgimento di studi e
indagini su alcuni comparti produttivi significativi e, in
generale, sulle utenze non domestiche, anche in collaborazione con
altri enti ed autorità competenti in materia ambientale;
i) fornisce alla Giunta regionale il necessario approfondimento
sulle tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento agli aspetti applicativi legati all'introduzione del
sistema tariffario e al miglioramento della resa della raccolta
differenziata o del recupero dei rifiuti;
j) fornisce alle strutture regionali interessate, qualora
necessario, pareri finalizzati anche all'adozione di atti
amministrativi nel settore della gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali
assimilabili agli urbani;
k) collabora con la Camera valdostana delle imprese e delle
professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités
libérales al fine di promuovere iniziative finalizzate
all'informazione e alla sensibilizzazione nel settore della
gestione dei rifiuti speciali e allo sviluppo del recupero dei
rifiuti presso le imprese operanti nel territorio regionale;
l) provvede all'attivazione e all'organizzazione di uno
sportello informativo inerente alla gestione dei rifiuti urbani e
speciali;
m) provvede alla pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno,
di un rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali assimilabili agli urbani, riportante la situazione per
ogni subATO.
3. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta regionale ed è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con
funzioni di presidente;
b) il responsabile della struttura competente;
c) il responsabile della sezione competente dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA);
d) un rappresentante del Comune di Aosta e due designati
d'intesa dalle Comunità montane;
e) il responsabile del settore competente in materia di gestione
dei rifiuti del Comune di Aosta e due responsabili del medesimo
settore designati d'intesa dalle Comunità montane;
f) un rappresentante designato dai soggetti affidatari della
gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
urbani, operanti nel territorio regionale;
g) un rappresentante designato dalle imprese che gestiscono il
servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, operanti
nel territorio regionale;
h) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
operanti nel territorio regionale, maggiormente rappresentative
degli interessi dei soggetti economici produttori di rifiuti non
domestici;
i) un rappresentante designato dalle associazioni
ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti nel
territorio regionale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio
regionale;
k) un tecnico esperto, avente particolare esperienza in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nel settore della
gestione tecnica ed economica dei rifiuti nel loro complesso, con
funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, designato dalla
Giunta regionale.
4. La durata in carica dei membri dell'Osservatorio è di cinque
anni, decorrenti dalla data di nomina. Con la deliberazione di
nomina sono individuati l'entità degli eventuali compensi da
corrispondere al tecnico esperto di cui al comma 3, lettera k), e
le modalità di liquidazione.
5. I componenti dell'Osservatorio possono designare a
partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.
CAPO V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Art. 18 (Principi e campo di applicazione)
1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei
siti contaminati devono essere effettuati nel rispetto delle
disposizioni di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs.
152/2006.
2. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di carattere
igienico-sanitarie ed ambientali nelle zone interessate dalla
presenza di attività produttive in esercizio, la Regione promuove
con gli enti interessati e con le imprese appositi accordi
finalizzati all'individuazione delle problematiche di gestione del
territorio potenzialmente lesive per la salute delle persone e
dell'ambiente e delle misure atte a monitorare, contenere e,
qualora necessario, migliorare la qualità ambientale, in armonia
con i principi di cui agli articoli 239 e 242 del d.lgs.
152/2006.
Art. 19 (Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza
permanente)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 252 del d.lgs.
152/2006, ai fini dell'esecuzione degli interventi di bonifica o di
messa in sicurezza permanente, del rimodellamento delle scarpate e
della formazione dello strato finale di ricopertura dei siti
contaminati, è consentito l'utilizzo di materiali inerti da scavo e
di fanghi provenienti dallo sfangamento di bacini idroelettrici,
preventivamente caratterizzati in modo analitico e dichiarati
idonei dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario dalle
competenti strutture dell'ARPA e dell'Azienda regionale Unità
sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.
2. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza permanente dei siti contaminati devono essere adottate,
in via prioritaria, tecniche che privilegiano il trattamento, il
riutilizzo e la ricollocazione in loco dei materiali contaminati,
al fine di evitare la movimentazione e di ridurre,
conseguentemente, i rischi derivanti dal trasporto e dalla messa a
discarica di terreno inquinato.
Art. 20 (Finanziamenti)
1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20
novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza
locale), qualora l'esecuzione di interventi di bonifica o di messa
in sicurezza permanente dei siti contaminati sia effettuata
d'ufficio, ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, dal
Comune territorialmente competente, le relative spese sono
sostenute dalla Regione, fatte salve la rivalsa nei confronti dei
soggetti responsabili della contaminazione o del proprietario del
sito e l'applicazione delle altre misure di cui all'articolo 253,
comma 3, del medesimo decreto.
2. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente
dei siti contaminati, effettuati direttamente dai soggetti
obbligati, possono essere assistiti da contributi regionali qualora
sia verificata l'assenza di dolo e nei casi in cui sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Tali contributi
non possono superare il limite massimo del 50 per cento delle spese
ritenute ammissibili.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri e le modalità, anche
procedimentali, relativi alla concessione dei contributi di cui al
comma 2.
CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 21 (Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani)
1. I centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani,
attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di
raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la
consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei
produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili
agli urbani.
2. I centri di cui al comma 1, denominati anche isole
ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni
merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo
avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non
costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come
definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, e
non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli
articoli 208 e 216 del medesimo decreto.
Art. 22 (Veicoli a motore fuori uso)
1. Al fine di contenere i fenomeni di abbandono sul territorio
di veicoli a motore fuori uso e di facilitare l'avvio, da parte dei
Comuni interessati, dei procedimenti finalizzati all'attuazione
degli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione
degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale),
e nelle more dell'individuazione, da parte della Regione, di centri
di raccolta aventi i requisiti di cui all'articolo 208 del d.lgs.
152/2006 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso), possono essere utilizzati, quali punti di deposito e di
custodia dei veicoli, i luoghi in cui gli stessi risultano in stato
di abbandono.
2. I Comuni interessati devono provvedere, in ogni caso, ad
avviare le procedure finalizzate all'identificazione del
proprietario, per la riconsegna o l'eventuale radiazione e
demolizione del veicolo, in conformità alle disposizioni tecniche
stabilite dal d.lgs. 209/2003 e dall'articolo 231 del d.lgs.
152/2006.
Art. 23 (Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi)
1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24,
della l. 549/1995, per ogni tonnellata/metro cubo di rifiuto
conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, è fissato,
a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura di cui all'allegato
A.
2. Alla rideterminazione del tributo si provvede con legge
regionale, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo. In caso di mancata determinazione, il tributo si
intende prorogato nell'ammontare vigente.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e ai sensi
dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge
finanziaria 2003), i soggetti responsabili delle violazioni di cui
all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995 sono esenti dalle
sanzioni amministrative previste dai citati commi dell'articolo 3
qualora provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a presentare alla struttura competente una
denuncia nella quale deve essere quantificato e certificato il
tributo in tutto o in parte non adempiuto e a regolarizzare, nei
trenta giorni successivi, la propria posizione mediante il
versamento della somma dovuta.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la struttura competente approva il modello di
denuncia di cui al comma 3.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 24 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo
4, comma 1, lettera f), dell'articolo 17, comma 2, lettera h), e
comma 4, dell'articolo 20 e delle campagne di sensibilizzazione e
di informazione previste dalla presente legge è determinato in euro
5.000 per l'anno 2007, in euro 6.694.000 per l'anno 2008 e in euro
6.285.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989,
n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e
di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno
finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010
nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (ambiente e sviluppo
sostenibile).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi
bilanci:
a) per l'anno 2007, mediante l'utilizzo di pari importo delle
risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze
e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche,
studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della
valorizzazione del territorio e delle sue risorse);
b) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse
iscritte:
1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per
euro 10.000;
2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390
(Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione,
propaganda ed informazione del settore) per euro 5.000, al capitolo
59300 (Spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti) per euro 2.082.000 ed al
capitolo 59310 (Spese per la gestione di impianti e di attività
finalizzate allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti nonché per
la gestione delle acque reflue) per euro 4.597.000;
c) per gli anni 2009 e 2010, mediante l'utilizzo delle risorse
iscritte:
1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per
euro 190.000;
2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390 per
euro 5.000, al capitolo 59300 per euro 1.493.000 ed al capitolo
59310 per euro 4.597.000.
4. Al finanziamento per la bonifica di aree inquinate si
provvede anche con il 20% degli introiti derivanti dal tributo
speciale per lo smaltimento in discarica.
4bis. Al finanziamento per la realizzazione delle opere e degli
impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione
dei rifiuti, si provvede anche con il 100 per cento degli introiti
derivanti dal rimborso da parte dei Consorzi delle spese per il
recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 224,
comma 3, lettera h), della parte IV del d.lgs. 152/2006 (7).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'articolo 20, comma 1,
saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
19 della l.r. 90/1989.
Art. 25 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti
solidi);
b) 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di
raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per
l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli
animali o parti di animali da distruggere);
c) 21 agosto 1990, n. 60 (Ulteriori disposizioni in materia di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge
regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge
regionale 16 giugno 1988, n. 44);
d) 30 maggio 1995, n. 19 (Norme per il recupero ed il riutilizzo
di materiali inerti).
2. Sono, inoltre, abrogati:
a) l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
b) l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.
3. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità
nel passaggio dalla preesistente disciplina a quella di cui alla
presente legge, nelle more dell'adozione dei provvedimenti
attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i
corrispondenti provvedimenti attuativi delle leggi di cui al comma
1.
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
(articolo 23, comma 1)
|
Tipologia di rifiuto |
€/ton |
€/mc |
|
Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del d.lgs. 36/2003 |
1,03 |
1,55 |
|
Rifiuti inerti da scavo |
10,33 |
15,50 |
|
Rifiuti urbani |
10,33 |
|
|
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani |
5,16 |
|
|
Rifiuti urbani da spazzamento delle strade |
10,33 |
|
|
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle
strade |
5,16 |
|
|
Fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e
assimilate |
1,03 |
|
|
Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e
assimilate |
5,16 |
|
|
Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico
(scorie) |
1,03 |
|
|
Fanghi, non pericolosi, da impianti di depurazione delle acque
reflue industriali |
2,06 |
|
|
Rifiuti speciali non pericolosi smaltiti in discariche per
rifiuti non pericolosi |
5,16 |
|
|
Rifiuti speciali pericolosi ammessi nelle discariche per rifiuti
non pericolosi |
10,33 |
|
(1) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 1, della L.R. 11
dicembre 2009, n. 47.
(2) Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25
febbraio 2009.
(3) Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25
febbraio 2009.
(4) Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25
febbraio 2009.
(5) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 64 della
L.R. 13 marzo 2008, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza n.
61 del 25 febbraio 2009, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del suddetto art. 64. Ne consegue pertanto il
ripristino della formulazione originaria del comma, come riportata
nel testo.
(6) Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 25
febbraio 2009.
(7) Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 15 aprile 2008, n.
9.
|