Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27
Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della
previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura
assistenziale.
(B.U. 19 dicembre 2006, n. 52)
Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 3, comma
primo, lettere h) ed i), della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, comma
terzo, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti
legislativi 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di
previdenza ed assicurazioni sociali), come modificato dal decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 197 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste in materia di previdenza complementare), e 24 aprile 2006,
n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per
la copertura di oneri sanitari ed assistenziali), la Regione, con
la presente legge, si propone di fornire maggiore sicurezza
economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella
regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e
professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma
autonoma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione interviene
promuovendo e tutelando:
a) l'adesione a forme pensionistiche complementari;
b) l'adesione a ogni altro strumento previdenziale a favore
delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche
complementari;
c) iniziative di natura assistenziale.
3. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale
vigente, la Regione può, inoltre, promuovere e istituire forme
pensionistiche complementari a base territoriale regionale.
Art. 2 (Coinvolgimento delle parti sociali)
1. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle finalità
di cui alla presente legge, la Regione garantisce e rende attiva la
partecipazione degli organismi associativi e di rappresentanza dei
lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel territorio
regionale.
Art. 3 (Attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge,
la Regione si avvale di Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.,
costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale
26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i
fondi pensione a base territoriale regionale), di seguito
denominata Società, la quale è tenuta ad operare con la diligenza
del mandatario.
2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da
appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente. (1)
3. Le forme pensionistiche complementari a base territoriale
regionale possono avvalersi direttamente, sulla base dei criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dei servizi
forniti dalla Società.
Art. 4 (Soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari a
base territoriale regionale)
1. Alle forme pensionistiche complementari a base territoriale
regionale possono aderire:
a) coloro che risiedono nella regione o che ivi esercitano la
loro attività lavorativa e professionale come dipendenti pubblici o
privati, ovvero in forma autonoma, nonché i dipendenti di imprese
che operano nel territorio regionale con unità operative stabili o
che hanno sede legale nel territorio regionale;
b) il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative della regione;
c) il personale dipendente dall'Azienda regionale sanitaria USL
della Valle d'Aosta;
d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni
operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dalla
relativa disciplina contrattuale.
2. In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), numeri 2), 3) e 4), della legge 23 agosto 2004, n. 243
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli
enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), ed in attuazione
dell'articolo 8, comma 7, lettere a), b), numeri 1) e 2), e c), del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), alle forme pensionistiche
complementari a base territoriale regionale possono altresì aderire
coloro che esplicitamente o tacitamente vi conferiscono il
trattamento di fine rapporto o che aderiscono ad altri fondi
pensione.
Art. 5 (Interventi)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli interventi
regionali sono attuati in conformità ai seguenti principi:
a) devono essere destinati a fronteggiare le situazioni
economiche e sociali più svantaggiate;
b) non possono superare, per ciascun soggetto beneficiario, una
soglia massima;
c) deve essere tenuta in particolare considerazione la
sussistenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio,
sia per quanto attiene alla posizione occupazionale dei beneficiari
o degli appartenenti al loro nucleo familiare, sia per quanto
attiene all'esistenza di motivate necessità assistenziali
all'interno dei nuclei familiari medesimi.
2. Gli interventi regionali sono diretti a fornire:
a) garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del
montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza
dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
b) incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei
soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o
difficoltà;
c) servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a
costi ridotti;
d) incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che
si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche
mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e
logistici essenziali a costi ridotti.
3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad assumere, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, ogni ulteriore
iniziativa atta a garantire sostegno, sotto il profilo
amministrativo, contabile e logistico, alle persone fisiche che
aderiscono alle forme pensionistiche complementari a base
territoriale regionale.
Art. 6 (Beneficiari degli interventi)
1. La Regione, per il tramite della Società, realizza gli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), in
favore di coloro che aderiscono ai fondi pensione di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), o alle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del
d.lgs. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali costituiti a
favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche
complementari e che, anche alternativamente:
a) risiedono nel territorio regionale;
b) nel territorio regionale esercitano in via prevalente la
propria attività lavorativa e professionale;
c) sono dipendenti di imprese con unità operative stabili nel
territorio regionale.
2. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), da
realizzarsi anche per il tramite della Società, sono destinati a
favore di tutti coloro che risiedono nel territorio regionale.
Art. 7 (Fondo di dotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, nell'anno
2006, presso la Società, un apposito fondo di dotazione la cui
consistenza iniziale è determinata in euro 3.000.000.
2. Le risorse del fondo e le rendite derivanti dal loro
investimento operato dalla Società devono essere destinate:
a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5;
b) al pagamento degli oneri derivanti dalle attività svolte
dalla Società per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge;
c) al pagamento di qualsiasi onere necessario al perseguimento
delle finalità di cui alla presente legge.
3. Per gli anni successivi, il fondo è alimentato da eventuali
stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio regionale.
Art. 8 (Rinvio)
1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni,
definisce:
a) i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico
degli interventi di cui all'articolo 5, anche con riferimento agli
ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi;
b) ogni altro aspetto concernente il perseguimento delle
finalità di cui alla presente legge.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è
determinato in euro 3.000.000 per l'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 nell'obiettivo
programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e
vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il
finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1.
(Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato
n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di
quello pluriennale per gli anni 2006/2008 codice A.4. (Interventi a
sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di
iniziative di natura assistenziale).
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'anno 2007, l'eventuale onere annuo a carico
della Regione è determinato con legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R 7
ottobre 2011, n. 23.
|