Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Legge regionale in materia di lavori pubblici. (*)
(B.U. 27 giugno 1996, n. 29).
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione della legge
CAPO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI
PUBBLICI
Art. 4 - Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori
pubblici
Art. 5 - Forme di cooperazione fra enti locali
Art. 6 - Piano regionale dei lavori pubblici
Art. 7 - Programma regionale di previsione
Art. 8 - Programma regionale operativo
Art. 9 - Contenuto degli studi di identificazione dei
bisogni
Art. 10 - Disciplina della valutazione degli interventi
CAPO III CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 11 - Modalità generali di redazione della progettazione
Art. 12 - Contenuto della progettazione preliminare
Art. 13 - Contenuto della progettazione definitiva
Art. 14 - Contenuto della progettazione eseurotiva
Art. 15 - Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici
Art. 15bis - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili
in economia
Art. 15ter - Modalità di esecuzione e procedure di
affidamento
Art. 16 - Direzione dei lavori
Art. 17 - Collaudi ed accettazione delle opere
Art. 18 - Disciplina della manutenzione delle opere
pubbliche
CAPO IV MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 19 - Scelta del contraente per i servizi attinenti alla
ingegneria ed architettura
Art. 20 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni
di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria
Art. 21 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni
di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo
inferiore alla soglia comunitaria
Art. 21bis - Affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata
Art. 22 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici
superiori alla soglia comunitaria
Art. 23 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici
inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori
esclusi
Art. 23bis - Cause di esclusione
Art. 24 - Procedure di scelta del contraente negli appalti di
lavori pubblici di interesse regionale
Art. 25 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici
Art. 26 - Procedura ristretta
Art. 27 - Procedura negoziata
Art. 28 - Soggetti ammessi alle gare
CAPO V CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
Art. 29 - Capitolati d'oneri per i servizi attinenti
all'ingegneria ed all'architettura
Art. 30 - Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di
appalti di lavori pubblici
Art. 31 - Piani di sicurezza
Art. 32 - Varianti in corso d'opera
Art. 33 - Subappalto
Art. 34 - Cauzioni e coperture assicurative
CAPO VI REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 35 - Concessioni di lavori pubblici
Art. 36 - Società a partecipazione pubblica
Art. 37 - Realizzazione di lavori pubblici con capitale di
rischio privato
Art. 38 - Realizzazione da parte della Regione di lavori in
economia di competenza degli enti locali
CAPO VII ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 39 - Competenze degli organi regionali
Art. 40 - Struttura centrale di coordinamento
Art. 40bis - Consulta regionale per i lavori pubblici
Art. 40ter - Comitato ristretto
Art. 41 - Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici
Art. 42 - Elenco prezzi
CAPO VIII FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
Art. 43 - Formazione degli addetti nel settore dei lavori
pubblici
Art. 44 - Sistema di certificazione della qualità
CAPO VIIIbis Art. 44bis - Ambito di applicazione. Definizioni
Art. 44ter - Attività di progettazione, di direzione dei lavori,
di collaudo ed accessorie
Art. 44quater - Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo
Art. 44quinquies - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 44sexies - Progettazione di lavori di impiantistica e per
la sicurezza
Art. 44septies - Lavori di manutenzione
Art. 44octies - Consuntivo scientifico
Art. 44novies - Qualificazione
Art. 44decies - Limiti all'affidamento congiunto e
all'affidamento unitario
Art. 44undecies - Affidamento dei lavori
Art. 44duodecies - Criteri di aggiudicazione
Art. 44terdecies - Varianti
Art. 44quaterdecies - Contratti di sponsorizzazione e contratti
misti
Art. 44quindecies - Rinvio
CAPO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO
SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE
Art. 45 - Finanziamento dei servizi
CAPO X NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 - Applicazione della legge
Art. 47 - Norme transitorie
Art. 48 - Abrogazione di norme
ALLEGATO A - Tabella delle categorie di lavori pubblici
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi
dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo
criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità
progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità
dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza.
2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti
istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e
uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto
l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di
lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del
Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori), o di un'opera costituente un insieme di lavori
edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure
l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2
(1);
b) (1b);
c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto
che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad
eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste
unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo;
d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende
l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione
di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione (1a);
e) (1b);
f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica
si intende il contratto d'appalto o la concessione di lavori
pubblici ovvero l'esecuzione in economia (1c);
g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto
privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché
dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in
qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di
cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una
società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si
impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di
soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di
fonte privata ovvero di fonte pubblica e privata, nel rispetto
della disciplina prevista nell'art. 37 (2);
h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a
titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di
servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi
restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali
previsti dalla vigente normativa nazionale;
i) per importo si intende il valore economico dei singoli
contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA);
l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore
previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA,
per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.
Art. 3 (Ambito di applicazione della legge) (3)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori
pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da
realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di
cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla
manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali,
funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al
recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi
sui beni culturali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione;
b) ai Comuni;
c) alle Comunità montane;
d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per
soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi
carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di
tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore
alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;
e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico
fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di
esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico
servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di
servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano
strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi
soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino
opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente
condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati
settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale
vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi
di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo
superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale
o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento
dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si
applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto
compatibili, 19, 20, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 e 41, comma 5.
i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il
contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai
predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15bis e
15ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori
eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23bis,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2bis, e 41, comma
5.
3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere
artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione
della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti
funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con
riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a
quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non
disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa
statale vigente in materia di lavori pubblici.
CAPO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI
PUBBLICI
Art. 4 (Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori
pubblici)
1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione
di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione
e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per
il soddisfacimento dei bisogni identificati (4).
2. Alle fasi di cui al comma 1 corrispondono gli studi ed i
livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di
cui agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14 (5).
3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché
alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il
coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro
pubblico, che deve essere nominato o identificato preliminarmente
all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore
all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di
realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni
attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art.
7, comma 1, della l. 109/1994, e successive modificazioni (5a).
4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico,
nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere,
nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto
di nomina (5).
5. Il coordinatore sovraintende al tempestivo sviluppo del ciclo
di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:
0a) cura la redazione di un documento preliminare all'avvio
della progettazione i cui contenuti sono definiti all'articolo 11
(5b);
a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere
con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel
capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di
eventuali inadempienze o negligenze;
b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni
spesa ordinata;
c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza
dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia
(6);
d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e,
relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica
l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista,
e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4
(6);
e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di
diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara,
al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento
della consegna. Sovraintende all'esecuzione dell'appalto o della
concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In
relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico,
il coordinatore sovraintende all'esercizio delle funzioni dei
responsabili del procedimento di cui agli art. 4, 5 e 6 della legge
regionale 6 settembre 1991, n. 59(Norme in materia di procedimento
amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
di autocertificazione), che non assume in via diretta;
f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il
funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici,
di cui all'art. 41.
6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento
all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di
servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico,
con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse
secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta
definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e
finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del
raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.
7. Al momento dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni
singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga
necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne,
provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del
lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente
organo deliberativo di procedere alla nomina di cui al comma 9.
Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici
inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie
fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono
garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari.
Resta ferma la possibilità del coordinatore di richiedere, con
proposta motivata, il supporto di professionisti esterni anche
durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia
provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute
esigenze (6a).
8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il
coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico
è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura
regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale
può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati
soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica,
inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai
sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle
d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come
modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto
di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali
funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al
soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le
ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla
competenza del coordinatore del ciclo. Qualora, all'interno delle
fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, alcune
funzioni siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente,
il dirigente competente affida ad uno o più dipendenti lo
svolgimento delle predette funzioni, fermo restando in capo al
coordinatore del ciclo l'onere di fornire il supporto tecnico e di
mantenersi informato sul corso dei procedimenti. Per i lavori di
competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti
aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore
è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e
regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale
dell'ente o dalla figura corrispondente (6b).
8bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura
tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in
relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare
coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante
ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di
realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno
(6c).
9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di
valorizzazione delle strutture interne, il ricorso alle figure
professionali esterne di cui ai commi 7 e 8bis deve avvenire
soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o
di professionisti aventi competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
giuridico necessarie per espletare l'incarico loro affidato. Gli
organi competenti procedono al conferimento dell'incarico previo
accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica
e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da
parte dei singoli professionisti utilizzati, con particolare
riferimento alle attività professionali svolte nei settori connessi
ai lavori pubblici. L'accertamento deve essere altresì condotto in
relazione alla capacità di integrazione delle risorse
specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento. L'atto di
nomina è subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità
professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia
superiore alla soglia comunitaria, le procedure di affidamento sono
quelle di cui all'articolo 20 (6d).
10. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 7 e 8bis non
possono, per tutta la durata dell'incarico, assumere altri
incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici
cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente
incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite
dagli ordinamenti professionali (6e).
Art. 5 (Forme di cooperazione tra gli enti locali) (7)
1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata,
attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della
legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in
Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge,
nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture
tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita
convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico.
Art. 6 (Programmazione dei lavori pubblici) (8)
1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge si svolge sulla base del programma regionale di
previsione e del piano regionale operativo di cui agli artt. 7 e
8.
2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del
territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con
lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro
soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici,
costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori
pubblici. All'individuazione dei bisogni procedono le strutture
tecniche delle singole amministrazioni competenti (8a).
3. L'individuazione, negli atti programmatori generali e di
settore dell'Amministrazione regionale, o nel programma di governo,
di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un
singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della
relativa progettazione.
4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi
di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori
strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti
studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni
competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture
specialistiche esterne individuate in conformità agli articoli 20,
21 e 21bis (8b).
4bis. (8c).
5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce
presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma
regionale di previsione di cui all'art. 7.
5bis. I documenti programmatori di cui agli articoli 7 e 8 sono
pubblicati sul sito internet della Regione a cura della banca
dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41; della
intervenuta approvazione dei predetti documenti, da parte degli
organi competenti, è data notizia sul Bollettino ufficiale della
Regione (8d).
Art. 7 (Programma regionale di previsione) (9)
1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie
determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi
della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40,
individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di
previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato
completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione
regionale, agli interventi volti alla conservazione e
riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne
la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di
autofinanziamento.
2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta
regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria
deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto
a verifica annuale.
3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma
regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare
le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove
disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
4. Il programma regionale di previsione si compone:
a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi,
raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie
di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale,
funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova
realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;
b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico
inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura
centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con
deliberazione della Giunta regionale.
5. Nel programma regionale di previsione sono altresì
ricompresi:
a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio
sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di
interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione
provvedono altri soggetti attuatori e i lavori pubblici, eseguiti
dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in
modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli
atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3, o che siano a
completamento di lavori già avviati dalla Regione;
b) i programmi di manutenzione di cui all'articolo 18 (9a).
5bis. Al programma regionale di previsione è allegato l'elenco
degli interventi che si intendono avviare, ma che non hanno
ricadute finanziarie nel triennio di riferimento del programma
(9b).
Art. 8 (Piano regionale operativo) (10)
1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di
previsione, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura
centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle
successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel
medesimo.
2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13,
si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al
comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di
cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale
d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione
definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano
regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve
essere conforme agli strumenti urbanistici. Qualora sopravvengano
particolari esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate,
restano salve le speciali procedure di variante di cui ai titoli
III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)
(10a).
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta regionale
approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo
con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di
previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore
del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della fattibilità tecnica e
finanziaria degli interventi ivi ricompresi.
4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel
corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della
Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di
carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.
5. Il piano regionale operativo si compone:
a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte
sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di
coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione
della Giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui
all'art. 7, comma 4, lett. b), aggiornate con l'indicazione dei
tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una
percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché
dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7
e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati
economici desumibili dalle progettazioni definitive;
b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel
piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici
da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare
attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35
ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui
all'art. 36;
c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo
le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).
6. (10b)
7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni,
autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di
carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico,
igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente
normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione
amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma
3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste
alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro
pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il
coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da
ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce
l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione
di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa
regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al
comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura
centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di
servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla
progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale
di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle
amministrazioni e delle strutture regionali interessati. Qualora
un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali
opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della
riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.
9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista
in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo
regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita
ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro
programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.
10. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del
piano regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
Art. 9 (Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali)
(11)
1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le
previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione
previsionale e programmatica possono sostituire il programma di
previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia
annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di
intervento che deve essere coerente con le indicazioni della
relazione previsionale e programmatica.
Art. 10 (Disciplina della valutazione degli interventi)
1. Per ciascun lavoro pubblico realizzato e di importo superiore
a 5 milioni di euro, IVA esclusa, l'ente destinatario finale
dell'opera, trascorso il periodo di tempo dall'utilizzo stabilito
nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, è tenuto
ad eseguire una verifica sul grado di soddisfacimento del bisogno,
con specifico riferimento al raggiungimento delle finalità
funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione.
2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una
relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento
di cui all'art. 40.
3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della
predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di
correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.
CAPO III CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 11 (Modalità generali di redazione della progettazione)
1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente
legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di
carattere generale:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali
ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di
documento preliminare alla progettazione o di capitolato d'oneri
(11a);
b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative
comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili
all'intervento oggetto della progettazione;
c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico
estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di
descrizione;
d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni
tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali,
anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;
e) previsione, da parte del documento preliminare alla
progettazione e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati
progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di
progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la
consegna (11b).
1bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva (12).
1ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di
particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da
progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo
inferiore a 300.000 euro ovvero nelle opere urgenti conseguenti a
calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente
dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di
lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione (12).
1quater. La progettazione, attraverso un insieme di attività tra
loro coordinate, traduce nel progetto le esigenze del committente
espresse nel documento preliminare alla progettazione che, con
approfondimenti tecnici e amministrativi rapportati alla
complessità, all'entità e alla tipologia dell'intervento:
a) descrive la situazione iniziale, gli obiettivi da perseguire,
nonché le esigenze e i bisogni da soddisfare;
b) definisce le fasi di progettazione da sviluppare ed i
relativi tempi di svolgimento, i livelli di approfondimento
richiesti e le eventuali forme semplificate ammesse;
c) indica il livello di complessità dell'intervento e una
previsione sommaria dei costi (12a).
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute negli art. 12, 13 e 14 sono necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore del ciclo di cui
all'art. 4, comma 3, qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali
prescrizioni insufficienti, provvede ad integrarle ovvero a
modificarle al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché
delle specifiche disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 14, è
verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui
all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli art. 19, 20 e 21,
l'esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 4, comma 5,
lett. d), da parte del coordinatore, costituisce condizione per la
liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso
tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione
della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale
successivo livello di progettazione (13).
4. Nel caso di progettazione esecutiva la polizza assicurativa,
richiesta al progettista ai sensi dell'art. 34, comma 7, deve
essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite. Il
coordinatore in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei
lavori per cause non imputabili al progettista deve autorizzare la
sospensione della polizza.
4bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico,
oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio,
che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista
architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano
in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di
progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di
ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di
trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti
specifici (12).
Art. 12 (Contenuto della progettazione preliminare)
1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire
i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate
negli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3. La
progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche
funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico,
accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni
logistiche dell'area di intervento e alle condizioni geologiche e
geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La
progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni
costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base
parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento
preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una
stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e
delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i
procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di
realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (14).
2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al
comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme
legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione
del lavoro pubblico.
3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì,
di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i
vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico,
igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti
sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano
territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici;
relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione
indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole
conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di
determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La
progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una
verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In
tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o
regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la
progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione
sulla compatibilità ambientale dell'intervento (15).
4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve
essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e
la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto
dalla normativa vigente (15a).
Art. 13 (Contenuto della progettazione definitiva)
1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di
acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del
lavoro pubblico nel piano regionale operativo di cui all'art. 8
(16).
2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti
della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto,
le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del
lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative,
logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva,
inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro
compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro
caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di
esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di
dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.
3. La progettazione definitiva deve in particolare
contenere:
a) (16a)
b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i
profili urbanistico, paesaggistico e
logistico-infrastrutturale;
c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;
d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche
(17);
e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato
d'oneri;
f) le specifiche tecniche dei principali materiali
prescelti;
g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel
rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri.
gbis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione
esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove
previsto dalla normativa vigente (17a).
3bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle
relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11
marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive
di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento
(17b).
4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio degli assensi e delle autorizzazioni
di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione
dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o
della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8,
comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione
preliminare (18).
Art. 14 (Contenuto della progettazione esecutiva) (19)
1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve
sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari
di lavorazione che compongono le opere, identificate nella
progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e
caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei
documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.
2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la
progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi
in cui:
a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul
costo e sulle soluzioni progettuali già definite;
b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi
di progettazione;
c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di
progettazione.
3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:
a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli
costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le
specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo.
Il predetto computo deve contenere l'esatta identificazione delle
lavorazioni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai
fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere,
eventualmente oggetto di subappalto. Per le componenti
impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati
progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e
percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i
calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei
relativi costi;
b) l'elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute
ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in
progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l'elenco
delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;
c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;
d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle
tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e
coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;
e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi
obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente
impiantistica o tecnologica;
f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela
ambientale.
4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a
20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a
verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni
di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti
del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del
ciclo provvede, in concomitanza con l'avvio delle procedure di
affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma
finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle
opere.
5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della
necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4
può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le
procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l'affidamento di
incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla
normativa vigente.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro,
la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.
7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al
comma 4 deve essere munito di una polizza indennitaria civile
contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento
dell'attività affidatagli.
Art. 15 (Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici) (20)
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge
hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa
contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed
accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in
sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola
d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con
esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui
all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.
2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al
comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da
parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei
seguenti adempimenti:
a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo
14;
b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui
all'articolo 30, comma 3;
c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;
d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti
amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro
pubblico;
e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per
l'intervento.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in
concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione,
da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale
privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto
previsto dall'articolo 35.
4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori
pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della l.
2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai
sensi dell'articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. Possono
stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a
500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle
opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei
terreni.
5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la
fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può
procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli
articoli 15bis e 15ter. Nello stesso modo si può procedere,
indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori
indicati nell'articolo 15bis, anche per il completamento della fase
di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza
dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di
rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F,
oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento
dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello
stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi
di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori
dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a
qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.
6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali
necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista
l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari
materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al
preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto
appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali,
con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non
possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici.
8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di
aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai
capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in
pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza.
Art. 15bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili
in economia) (21)
1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione
amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di
cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.
2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di
lavori:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere
esistenti;
b) interventi di messa in sicurezza;
c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la
sicurezza;
e) lavori ed indagini necessari per la redazione di
progetti;
f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e), di importo non superiore a 40.000 euro. (21a)
Art. 15ter (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento)
(22)
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) mediante cottimo fiduciario;
c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000
euro;
d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a
40.000 euro; (21a)
e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte
mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000 euro,
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d),
ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, ed un direttore dei lavori. (21a)
3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per
mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i
medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiano i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno
l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo
fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.
5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso
allegati, laddove esistenti, devono indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei
lavori;
d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla
documentazione contabile;
e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il
committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure
di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il
medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
6. La convenzione deve indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i corrispettivi della prestazione;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei
lavori;
d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai
fini della liquidazione del corrispettivo;
e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione,
mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli
obblighi assunti.
7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di
apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.
8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è
preceduto da gara informale alla quale sono invitate,
rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in
relazione alla tipologia del lavoro.
9. E' ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o
impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi
di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi
non superiori a 40.000 euro. (21a)
10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione
dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche
mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo,
all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero
al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale.
Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono
indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno
provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il
competente organo in seno al committente definisce limiti e
condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di
liquidazione della spesa.
11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in
economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro
ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per
i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione
che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo
contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio
presenti la necessaria disponibilità.
12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del
prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il
criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella
lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione
automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore
a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.
13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le
ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori,
al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza,
l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione
amministrativa.
Art. 16 (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le
risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di
direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori.
Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori
inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.
2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, non
possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o
indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse
tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente
del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale
preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata al
progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le
modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21 (23).
3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una
completa e dettagliata azione di controllo nei confronti
dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto
contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre
modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro
contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per
l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore
del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
4. Il capitolato d'oneri di cui all'art. 29, nel caso di ricorso
a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne,
l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti
di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento
alle modalità di formulazione delle proposte di atti o
provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti
dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del
contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di
avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla
partecipazione alle operazioni di collaudo.
5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori
devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti
da eventuali negligenze, errori o ritardi nell'attività di
direzione dei lavori. La garanzia può essere prestata mediante
polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente
ai requisiti indicati nel capitolato d'oneri o nel contratto.
Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante,
il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante
medesimo (24).
5bis. In relazione alla tipologia e alla complessità
dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono
nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o
più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati
prioritariamente nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti
all'esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali
necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma
verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche
con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche; dell'attività
affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante
(24a).
Art. 17 (Collaudi ed accettazione delle opere)
1. Le operazioni di collaudo finale amministrativo sono
obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente
legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta
funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed
alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro
pubblico eseguito (25).
2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre
mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale
attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che
è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di
cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei
certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore,
nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e
di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con
quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle
vigenti leggi in materia di tutela ambientale.
3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi
entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e si concludono con il
collaudo amministrativo (25a).
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, su motivata
proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel
capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, in
considerazione della particolare localizzazione dell'opera, termini
diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo,
laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di
cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere
oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per
l'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi,
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai
sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato
dall'organo competente del soggetto appaltante nei due mesi
successivi alla predetta data (25b).
5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale
inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo
di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare
esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore
del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto
indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle
operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa
di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o
dell'organo competente nel caso degli altri soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra
400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il
certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione
degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito
positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di
regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla
redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi
dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi
successivi a tale data. (25c).
6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il
collaudatore o il coordinatore del ciclo contesti l'esistenza di
errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari
interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la
sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di
progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai
sensi dell'art. 32, comma 7. Si applica, in ogni caso, il comma 10
dell'art. 28 della l. 109/1994 (25d).
7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne
determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art.
1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre
opere civili, nonché della componente impiantistica, determina,
laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di
garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la
contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle
opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo
del collaudo amministrativo di cui al comma 3.
7bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni
di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto dell'entità e
della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale
d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, se intendono subordinare
il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica
garanzia fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se
non espressamente prevista nel capitolato speciale (26).
8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del
direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento di
condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei
lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti
tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei
lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio
nei seguenti casi (26a):
a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque,
prima del subentro di un nuovo appaltatore;
b) utilizzo parziale dell'opera;
c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei
lavori;
d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente
prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8,
comma 10;
e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto
d'appalto;
f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari
ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4,
comma 3.
9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8,
lett. b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente
l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al
comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei
casi di cui al comma 8, lett. a), c), e) e f), il collaudo in corso
d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i
quali si procede secondo il regime ordinario del presente
articolo.
10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al
coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al
progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine
perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può
aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto
alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal
capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non
sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci
giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le
risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente
accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve
dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.
11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività
professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi
devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi
professionali.
12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in
relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il
numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una
commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile
del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti
nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno
(26b).
13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi
non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i
soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre
fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico.
14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali,
approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori
cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi
ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici
di interesse regionale di cui all'art. 2. L'elenco è tenuto ed
aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei
lavori pubblici (26c).
15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al
comma 14 devono presentare alla struttura centrale di
coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14.
Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non
iscritti nell'elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti
preliminarmente all'affidamento dell'incarico ai fini della
verifica dei requisiti (26d).
16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le
categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma
14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei
collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di
studio e dall'esperienza professionale documentata.
17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione
all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale
svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del
Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica
composta da sei esperti nominati con deliberazione della Giunta
regionale su designazione degli ordini professionali (25).
18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i
soggetti:
a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese esercenti
appalti pubblici di lavori (26e);
b) interdetti dai pubblici uffici;
c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;
d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei
reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del
codice penale;
e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario,
amministrativo o contabile.
19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso
ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi).
20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei
quali si accertino:
a) una delle condizioni previste dal comma 18;
b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato
ritardo nell'espletamento del collaudo;
c) falsità delle dichiarazioni;
d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.
21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento
del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è
ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma
primo, del d.p.r. 1199/1971.
22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla
cancellazione d'ufficio.
Art. 18 (Disciplina della manutenzione delle opere
pubbliche)
1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la
prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse
regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il
mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, secondo specifici programmi di
manutenzione (26f).
2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui
all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione
programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono
tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli
stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi
atti, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede
tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle
verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti
effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi
periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al
biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che
identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o
al ripristino del corretto stato d'uso (26g).
3. Gli atti di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità
con cui viene assicurata la programmazione delle attività di
manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne,
fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo
alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori (26g).
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, possono affidare lo svolgimento
dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o
beni o categorie di essi, ad un unico soggetto scelto, tra quelli
di cui all'articolo 28, con pubblica gara indetta per
l'aggiudicazione del relativo contratto per un periodo da uno a
cinque anni (27).
5. Qualora gli interventi di manutenzione di cui al presente
articolo comportino sostituzione o ripristino di elementi edilizi,
essi devono essere eseguiti sulla base di documenti progettuali che
permettano di identificare lo stato di fatto, le aree di
intervento, le finalità degli interventi e la valutazione dei loro
effetti sullo stato delle opere, le quantità da eseguire, nonché le
specifiche dei materiali da utilizzare privilegiando quelli locali.
Gli atti regolamentari di cui al comma 2, nonché i singoli
capitolati, prevedono in quali casi si rendano necessarie
operazioni di collaudo.
6. I costi annui sostenuti per le manutenzioni, con riferimento
a ciascuna opera pubblica, devono essere trasmessi alla banca dati
- osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
CAPO IV MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 19 (Scelta del contraente per i servizi attinenti alla
ingegneria ed architettura)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o
realizzatori, di cui all'art. 3, devono fissare le modalità di
redazione delle progettazioni nel rispetto delle prescrizioni
contenute negli art. 11, 12, 13 e 14. Tali modalità sono altresì
specificate nel capitolato d'oneri, di cui all'art. 29, che
dev'essere sottoscritto, per accettazione, dal prestatore del
servizio preliminarmente all'avvio delle prestazioni stesse.
1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì le prestazioni
attinenti alla relazione geologica, alla direzione dei lavori di
cui all'articolo 16, al coordinamento in materia di sicurezza per
la progettazione e l'esecuzione dei lavori e agli studi di impatto
ambientale relativi ai lavori pubblici (28).
2. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile
all'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente
articolo, è computato il valore complessivo stimato delle
prestazioni di progettazione e di quelle indicate nel comma 1bis,
con esclusione di quelle affidate da altro soggetto appaltante
ovvero svolte dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b).
Quando il valore cumulato delle predette prestazioni è di importo
equivalente o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20 per l'aggiudicazione di
ciascuna prestazione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,
possono tuttavia derogare a tale applicazione per singole
prestazioni attinenti ad un unico servizio il cui valore stimato,
al netto dell'IVA, sia inferiore a 80.000 euro, purché il valore
cumulato di tali prestazioni non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutte le prestazioni (29).
3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo,
l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività relative alle indagini in situ o in laboratorio,
quali perforazioni e sondaggi, prelievo di campioni, prove in situ,
prove in laboratorio, prospezioni geofisiche e altre similari, ai
rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche e geotecniche, e per la mera
redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di
supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi
(30).
4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i
relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli artt.
12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:
a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti
aggiudicatori;
b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di
cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono
avvalersi;
c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica
degli studi di assistenza e di consulenza), e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice
civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti leggi comunitarie e nazionali;
e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai
capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile,
aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti
leggi comunitarie e nazionali;
f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche
eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d), ed e), i quali,
prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito o si
impegnino a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; (30a)
(30b)
fbis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui
alla lettera d), e di società di ingegneria di cui alla lettera e),
anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale
vigente (30c).
4bis. (30d)
4ter. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo o di parti di esso può essere affidata ai soggetti di cui
al comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), in caso di
indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e
specialistiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione
dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto oppure in caso di
lavori di particolare complessità o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una
pluralità di competenze. La sussistenza delle predette cause di
impedimento è attestata, per la Regione, dal dirigente del
dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta
all'affidamento dell'incarico e, per gli altri soggetti appaltanti,
dal legale rappresentante (30e).
5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività
di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati, già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di
offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione
sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE,
per i professionisti iscritti nei registri professionali degli
Stati membri dell'Unione europea (30f).
6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente
articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7
(30g).
7. Ai fini di cui al comma 6, costituisce controllo e
collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali
dall'art. 2359 del codice civile, anche se tali rapporti
intercorrano, congiuntamente con altri soggetti, tramite società,
direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazione
fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'art. 2359,
comma terzo, del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una
sola delle seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese al fine di acquisire appalti di opere, di forniture o
di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto
ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in
assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e
dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati
in base all'assetto proprietario.
7bis. I divieti di cui al comma 6 sono altresì estesi ai
soggetti che intrattengano rapporti professionali di natura
subordinata o parasubordinata con gli affidatari degli appalti di
servizi di cui al presente articolo (30h).
8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono
essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i
progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte
di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e
diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre
sottoscritta dalla persona incaricata ai sensi del comma 5
dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche
(30i).
9. L'affidamento della progettazione esecutiva è sempre
subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della
dichiarazione di una compagnia di assicurazione relativa alla
disponibilità al rilascio della polizza assicurativa di cui
all'art. 34, comma 7.
10. Il computo del corrispettivo, nonché la determinazione dei
ribassi consentiti ai fini dell'affidamento degli appalti di
servizi di cui al presente articolo deve avvenire in conformità
alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
11. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una
commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo
paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'art. 3,
comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e
collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei
bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato
d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere
suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25,
comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1,
lett. a), della dir. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere,
preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta
regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini
professionali (30j).
12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20
e 21. In caso di somma urgenza, l'affidamento è disposto dal
dirigente competente a trattativa privata (30k).
Art. 20 (Affidamento di incarichi professionali per prestazioni
di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria)
1. L'affidamento di incarichi professionali di cui all'art. 19,
comma 1bis, avviene sulla base dei principi stabiliti nella
presente legge. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a pubblicare, all'inizio
di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della
Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e,
anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale
ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso
indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura
da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo
complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 euro, IVA
esclusa (31).
2. Per l'affidamento degli appalti di servizi, di importo
equivalente o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti ad applicare le disposizioni previste
dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, facendo ricorso:
a) alla procedura negoziata in tutti i casi previsti e
consentiti dalle vigenti normative comunitarie e statali, nonché
quando la natura dei servizi non consenta la fissazione preliminare
globale di un prezzo, ovvero qualora l'esperimento di una procedura
di gara abbia prodotto soltanto offerte irregolari, incomplete o
inaccettabili, purché le condizioni iniziali dell'appalto non
vengano modificate;
b) al concorso di progettazione, qualora si renda necessaria
l'acquisizione della progettazione preliminare per la soluzione di
problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è
predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico;
c) alla procedura ristretta, cioè alla licitazione privata, per
gli appalti di servizi dove sia ritenuta necessaria, a giudizio del
coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, una fase di
prequalifica per selezionare i candidati da invitare;
d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, in tutti gli
altri casi. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura
accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs.
157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da
avvenimenti imprevisti o imprevedibili, ovvero quando abbiano
provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1
(31a).
3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei
prestatori di servizi deve essere accertata sulla base dei
requisiti previsti dai bandi-tipo di cui al comma 6, e, nelle more
della loro approvazione, dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs.
157/1995. In ogni caso, deve essere acquisita la dimostrazione di
aver svolto prestazioni di servizi nell'ambito della specifica
competenza professionale richiesta dal bando. Nel caso di
prestazioni multidisciplinari, l'accertamento delle referenze
avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e
tenuto conto della tipologia e del valore economico della
componente medesima. Tali componenti devono essere espressamente
indicate per tipologia ed importo nel bando (31b).
4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con
l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera di invito del
punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio.
L'ordine di importanza di tali parametri deve essere approvato dal
soggetto appaltante contestualmente all'indizione della gara e
basarsi:
a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali,
nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera
b);
b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità
progettuale, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma
2, lettera b);
c) sulla capacità progettuale del prestatore del servizio;
d) sull'approccio metodologico e conoscitivo all'oggetto del
servizio;
e) sulla riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica;
f) su altri elementi tecnici di valutazione indicati nel bando
(31c).
5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le
amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento
di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di
cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al
d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle
offerte (31d).
6. La Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla
commissione di cui all'articolo 19, comma 11, da utilizzare per gli
appalti di servizi di cui al comma 2; nelle more dell'approvazione,
si utilizzano gli schemi allegati al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 67 (Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa
all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli
avvisi di gara d'appalto pubbliche). I bandi relativi ai pubblici
concorsi di progettazione di cui al comma 2, lettera b), devono
riportare l'ammontare del premio che i soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, intendono riconoscere al vincitore per acquisire la
proprietà della progettazione vincente e devono precisare se al
vincitore medesimo sono direttamente affidati, ove in possesso dei
requisiti indicati nel bando, i successivi livelli di
progettazione. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da
attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione
giudicatrice a titolo di rimborso spese, in misura comunque non
inferiore al 50 per cento del premio fissato in favore del
vincitore (31e).
Art. 21 (Affidamento di incarichi professionali per prestazioni
di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo
inferiore alla soglia comunitaria)
1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano,
nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto
regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i
requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal
curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del
valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i
soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli elementi
preferenziali oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di
logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed
all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000
euro, adottano, inoltre, criteri di rotazione (32).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori assicurano la necessaria pubblicità
tramite l'affissione in apposita bacheca per cinque giorni
lavorativi e consecutivi, degli avvisi che riportano le indicazioni
necessarie per l'individuazione degli appalti di servizi di cui al
comma 1.
3. (32a)
3bis. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e di
architettura il cui importo è pari od inferiore al 20 per cento
della soglia comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4,
lettere c), d), e), f) e fbis), previa pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2, e nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. (33).
Art. 21bis (Affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata) (33a)
1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al
comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente
competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di
architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19,
comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo
incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque
soggetti idonei, se sussistono in tale numero.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al
concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo
il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti.
3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di
architettura il cui importo non sia superiore a 40.000 euro, nei
casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri
casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi
possono essere affidati direttamente, assicurando la non
ripetitività dell'affidamento. (21a)
4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto
generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere
affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le
modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti
e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla
tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Art. 22 (Qualificazione) (34)
1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della
normativa statale vigente.
2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo
complessivo non superiore a 75.000 euro, la qualificazione dei
soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla
normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle
imprese
Art. 23 (Qualificazione degli appalti di lavori pubblici
inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi)
(76a)
Art. 23bis (Cause di esclusione) (35)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o
di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
b) nei cui confronti è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità), e successive modificazioni; il divieto
opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o
il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o
in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata
in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
oppure è stato pronunciato decreto penale di condanna ai sensi
dell'articolo 459 del codice di procedura penale per qualsiasi
reato che incide sulla affidabilità morale e professionale o per
delitti finanziari; il divieto opera se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli
amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, il divieto opera
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e degli articoli
445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale);
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a
favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti
delle casse edili;
f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
g) che, nell'esercizio della propria attività professionale,
durante il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede, ovvero
hanno commesso un grave errore nell'esecuzione di lavori affidati
dal soggetto che bandisce la gara;
h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti
definitivi, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse secondo la legislazione vigente;
i) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
con decorrenza dell'effetto sanzionatorio dalla data di inserimento
nel casellario informatico di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della
comunicazione del soggetto appaltante all'Osservatorio dei lavori
pubblici;
j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste
da discipline di settore.
Art. 24 (Procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità e
termini) (36)
1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale sono
affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove
ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero
mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove
soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono
presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla
trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un
bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del
contratto, è consentito nelle sole ipotesi previste dall'articolo
27.
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso in seguito a motivata decisione dei soggetti
appaltanti, sentito il dirigente della struttura preposta all'avvio
delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di
opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la
scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero
per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un
periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è
effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell'articolo 12, e di un capitolato prestazionale corredato
dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche
e tecniche inderogabili.
3. Nelle ipotesi di lavori di importo superiore alla soglia
comunitaria o la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 60 per cento del valore dell'opera e nelle ipotesi di
lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici,
l'affidamento degli appalti può avvenire anche sulla base della
progettazione definitiva. In tal caso, la redazione della
progettazione esecutiva di cui all'articolo 14 avviene a cura
dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima,
entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale,
al coordinatore del ciclo per la verifica di cui all'articolo 14,
comma 4. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei
lavori. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il capitolato
speciale di cui all'articolo 30, comma 3, deve obbligatoriamente
stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le
specifiche tecniche per la verifica della rispondenza della
progettazione esecutiva ai precedenti livelli di progettazione, le
modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro
correzione a cura e spese dell'appaltatore, nonché i presupposti
per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della
cauzione di cui all'articolo 34, comma 1, in caso di persistenza
negli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, ad
esclusione di quelli di importo inferiore a 500.000 euro, di quelli
relativi a lavori di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle
opere di consolidamento dei terreni, devono essere in ogni caso
stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326 della l. 2248/1865,
all. F.
4. Gli appalti di cui al comma 2 sono affidati mediante
procedura ristretta e quelli di cui al comma 3 mediante procedura
aperta o ristretta.
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o
delle concessioni di cui alla presente legge, è fatto divieto ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in deroga alla normativa
vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, di
comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso
di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura
ristretta o di gara informale che precede la procedura negoziata,
prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto
appaltante, dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento mediante procedura negoziata.
6. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul
sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani
nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori
di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000
di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su
due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio
regionale. Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000
euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto
nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo
del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla
soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste
dalla normativa statale vigente.
7. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, per la trasmissione alle imprese richiedenti dei
capitolati d'oneri e dei documenti complementari e per la
comunicazione delle informazioni complementari sui contenuti degli
stessi sono stabiliti in conformità alla normativa statale
vigente.
Art. 25 (Criteri di aggiudicazione) (37)
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può
avvenire:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara;
b) con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Per l'identificazione del prezzo più basso l'offerta è
formulata:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante l'indicazione
di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di
gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a
sistemi o subsistemi di impianti tecnologici;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante l'indicazione
del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei
prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate
per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e
forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso
sull'importo a corpo posto a base di gara;
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura,
mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la
parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le
modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero
mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di
gara.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
prende in considerazione tutti od alcuni dei seguenti elementi
variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto
posto a base di gara;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
f) l'assunzione della manutenzione;
g) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da realizzare
indicati nel bando di gara.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso
avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. Nei casi di cui al comma 3, il bando o gli atti di gara
devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al
medesimo comma, le modalità di attribuzione del punteggio relativo
a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale
individuare l'offerta più vantaggiosa. Nei medesimi casi, la
valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione
giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la
presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo
criteri di imparzialità e competenza.
6. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più
basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare
l'anomalia delle offerte ai sensi della normativa statale vigente.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione,
di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di
invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per
cento di quello posto a base di gara. Il bando o la lettera di
invito devono precisare le modalità di presentazione delle
giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per
l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni
per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte
non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi e
all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore
verifica in contraddittorio.
7. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, stabiliscono nel bando di
gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione
dell'anomalia delle offerte ai sensi del comma 6 ovvero
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità
superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media, con
aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si
avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto mediando la
predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a
sorte dall'autorità che presiede la gara tra i nove numeri,
equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici
dell'offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior ribasso
immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi
esclusi. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
ferma restando la facoltà del soggetto appaltante di richiedere
appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di
anomalia.
8. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia dell'offerta
quando l'entità del prezzo offerto appaia anormalmente bassa
rispetto alla qualità e tipologia delle prestazioni offerte; in tal
caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, richiedono per
iscritto al concorrente di presentare, entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta, le precisazioni e gli elementi
giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta.
9. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il
criterio del prezzo più basso, l'ufficiale rogante o il seggio di
gara investiti dal soggetto appaltante provvedono, nel verbale di
gara, all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria
vincola direttamente l'aggiudicatario; il soggetto appaltante è
vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione
definitiva assunto dal dirigente competente o, per gli enti diversi
dalla Regione, dal competente organo.
10. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo
degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo
e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di
gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non
inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per il recapito
della documentazione comprovante il possesso dei predetti
requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la
prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto
appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione
della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le
condizioni, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. In ogni caso,
l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti
comporta l'esclusione del concorrente.
11. Nei venti giorni successivi alla comunicazione del soggetto
appaltante circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva,
l'aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo la
documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto,
completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui
l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti
dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, il
soggetto appaltante incamera la cauzione provvisoria e ha facoltà
di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi
in sede di gara.
12. La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre
sessanta giorni dalla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della
documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del
contratto non avvenga nei suddetti termini, l'aggiudicatario può
svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto
appaltante. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al
rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del
contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con
esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso
non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i
seguenti documenti:
a) il capitolato speciale d'appalto;
b) l'elenco dei prezzi unitari;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) il cronoprogramma dei lavori;
e) i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale
vigente;
f) la dichiarazione relativa ai subappalti;
g) ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del
ciclo.
Art. 26 (Procedura ristretta) (38)
1. Alle procedure ristrette indette per l'affidamento di lavori
pubblici di importo superiore a 1.200.000 euro sono invitati tutti
i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
2. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, il bando di
gara fissa il numero minimo e quello massimo di candidati che si
intendono invitare i quali non possono essere inferiori,
rispettivamente, a cinque e a ventuno. Qualora il numero dei
candidati qualificati sia superiore al massimo fissato dal bando di
gara, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, procedono alla
scelta dei soggetti da invitare per un terzo mediante sorteggio
pubblico, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei
concorrenti, e per i restanti due terzi sulla base dei seguenti
criteri:
a) migliore idoneità economico-finanziaria, determinata in base
al valore della cifra d'affari in lavori, realizzata dal
concorrente nel quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del
bando di gara;
b) migliore idoneità tipologica, determinata in base al valore
della classifica di iscrizione SOA, posseduta dal concorrente nella
categoria indicata dal bando come prevalente alla data di
pubblicazione del bando;
[c) migliore idoneità di localizzazione, determinata in base
tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale
sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti
presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti
all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale
dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando
di gara.] (38a)
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le
modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione della
graduatoria in applicazione dei criteri di cui al comma 2. In caso
di parità di punteggio, il soggetto appaltante colloca in posizione
sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2,
lettera c); in caso di parità del punteggio ottenuto anche sulla
base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione
sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio
relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera b); infine, in
caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da
ultimo citato, procede alla scelta mediante sorteggio.
4. In ipotesi di partecipazione di associazioni temporanee di
concorrenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), e di
consorzi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), il valore di
cui al comma 2, lettera a), è costituito dalla sommatoria dei
valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o
consorzio; il valore della classifica di cui al comma 2, lettera
b), è pari alla sommatoria dei livelli di importo delle classifiche
di iscrizione SOA possedute nella categoria prevalente da ciascuno
dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore di cui al
comma 2, lettera c), è costituito dalla media aritmetica dei valori
propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o
consorzio.
5. Non si fa luogo alla procedura ristretta qualora il numero
dei candidati sia inferiore a tre, nell'ipotesi di cui al comma 1,
ovvero sia inferiore al numero minimo fissato nel bando,
nell'ipotesi di cui al comma 2. In tal caso, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, bandiscono una nuova gara mediante
procedura aperta, anche modificando le relative condizioni ed
aggiudicano comunque l'appalto all'esito della seconda
procedura.
Art. 27 (Procedura negoziata) (39)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare
gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di
un bando di gara, nelle ipotesi e secondo le procedure previste
dalla normativa statale vigente.
2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di
importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di
importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro possono essere affidati dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici
selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli
elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto, per
lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad
almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali
numeri. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, scelgono
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata
previa pubblicazione di bando. (39a)
Art. 28 (Soggetti ammessi alle gare) (40)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422
(Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori
pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato);
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra
imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del
regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo
europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nonché gli altri soggetti
previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.
2. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.
3. Il bando di gara indica l'importo complessivo dell'opera o
del lavoro, la categoria generale o specializzata prevalente e
tutte le ulteriori categorie di lavorazioni, con i relativi
importi, eseguibili in forma sostanzialmente autonoma e di
ammontare superiore al 10 per cento dell'importo complessivo
dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili, affidabili a cottimo o
scorporabili. Il capitolato speciale d'appalto individua le
categorie di appartenenza di tutte le lavorazioni omogenee di
importo superiore a 25.000 euro, che, a scelta del concorrente,
sono subappaltabili o affidabili a cottimo.
4. L'impresa singola è ammessa alla gara qualora sia in possesso
di attestazione in corso di validità dei requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori, ivi compresi gli oneri
per la sicurezza, ovvero nella categoria prevalente e nelle
categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi
alle opere scorporabili, non posseduti dall'impresa, sono
conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella
categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 16.
5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori dei soggetti
di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai
consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera
e all'organico medio annuo sono computati cumulativamente con
riferimento alla totalità delle imprese consorziate.
6. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio di cui al comma 1,
lettera c), e delle imprese consorziate i cui titolari,
rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo
amministrativo del consorzio. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
7. I consorzi di cui al comma 1, lettera c), hanno facoltà di
eseguire i lavori in proprio ovvero tramite affidamento alle
imprese ad essi consorziate, indicate in sede di gara, in possesso
dei prescritti requisiti generali di partecipazione. Tale
affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la
responsabilità solidale dei consorzi.
8. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al
comma 1, lettera d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle
lettere b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei
consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero
lavoro pubblico. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui
al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara,
anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al comma 1,
lettere b) e c), non possono avvalersi dell'affidamento in
subappalto in favore dei propri consorziati e sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
9. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e
di consorzi tra imprese artigiane, la responsabilità del consorzio
e delle cooperative ad esso consorziate e le forme di
partecipazione alla gara sono disciplinate dalla normativa statale
vigente.
10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono essere
strutturate:
a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori
omogenei;
b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando
di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l'utilizzo
simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b).
11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere
posseduti nel modo seguente:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10,
lettera a), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con
riferimento:
1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime,
rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo complessivo
dei lavori;
2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime,
rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della
categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per
i relativi importi;
3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e
delle categorie scorporabili per le quali l'associazione
orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime,
rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia
ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali
l'associazione è specificamente qualificata;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10,
lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria
prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti
con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti
importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte
dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle
opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10,
lettera c), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici
delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla
medesima categoria prevalente e nelle misure minime,
rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della
categoria prevalente oppure della somma degli importi della
categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l'associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o
dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie
scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e
per i corrispondenti importi.
12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna
opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da
un'unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui
interi sistemi o subsistemi di impianti ciascuno assumibile ed
eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un'unica
impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.
13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in
ogni caso, possedere il 100 per cento dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando
di gara.
14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8 vale
per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano
riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei
ovvero, nell'ambito della forma di cui al comma 10, lettera c), per
l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli
assuntori di lavori scorporabili nell'ambito delle forme di cui al
comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando
la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.
15. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui agli articoli
26 e 27, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati
nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei
requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti in forma singola
individuati ai sensi del precedente periodo possono, nelle
procedure ristrette, presentare offerta anche in qualità di
mandatari di raggruppamento ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.
16. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è
obbligatoria un'associazione temporanea verticale oppure combinata
o mista, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in
capo ad un concorrente in forma singola.
17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara
previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel
caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1,
lettere b), c), d) ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria possono
essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di
forme verticali o combinate o miste, i requisiti devono essere
connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.
18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle
associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d)
ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva
accertata nella fase concorsuale. Se l'impresa singola o le imprese
che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti
di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria
prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che:
a) i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per cento
dell'importo complessivo dei lavori;
b) l'ammontare complessivo delle qualificazioni comunque
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori ad
essa affidati;
c) le opere appartenenti alle categorie a qualificazione
obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della
qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica
qualificazione, non eccedano l'importo per la cui assunzione è
richiesta l'attestazione SOA con classifica I;
d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di
cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994.
CAPO V CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
Art. 29 (Capitolati d'oneri per i servizi attinenti
all'ingegneria ed all'architettura)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, gli
schemi-tipo di capitolato d'oneri, predisposti dalla commissione di
cui all'art. 19, comma 11, per ciascuna tipologia dei servizi
attinenti all'ingegneria ed all'architettura previsti nel ciclo di
realizzazione dei lavori pubblici. In assenza della proposta, la
Giunta regionale individua gli esperti ai quali affidare la
redazione degli schemi-tipo di capitolato d'oneri.
2. I capitolati d'oneri, di cui al comma 1, devono rispettare i
seguenti principi:
a) descrizione dettagliata delle prestazioni richieste in
relazione alle loro tipologie ed ai relativi tempi di
esecuzione;
b) definizione del numero minimo degli elaborati progettuali
richiesti;
c) previsione delle modalità di redazione degli elaborati in
relazione al grado di specificità richiesto per il singolo livello
di progettazione di cui agli art. 11, 12, 13 e 14, nonché alla
ricognizione ed al rispetto delle normative applicabili alla
prestazione del servizio;
d) previsione di relazioni sullo stato di avanzamento
nell'espletamento del servizio in relazione al livello di
specificità del servizio stesso;
e) modalità di approvazione degli elaborati progettuali da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo,
fermo restando che qualora il soggetto appaltante decida di
interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di
progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere
liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli
elaborati (41);
g) indicazione delle modalità di escussione delle polizze
assicurative;
h) indicazione delle penali applicabili in caso di ritardo nella
consegna degli elaborati previsti;
i) indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico;
l) indicazione delle prestazioni accessorie che
l'amministrazione aggiudicatrice intende richiedere nel corso delle
successive fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, per
i quali non devono essere previste maggiorazioni rispetto al
corrispettivo pattuito;
m) indicazione del contenuto minimo della polizza assicurativa
prevista per le responsabilità professionali;
n) modalità di integrazione delle prestazioni nel caso di
servizi aventi natura multidisciplinare e individuazione della
persona fisica responsabile della predetta integrazione;
o) indicazione delle sanzioni a fronte dell'inosservanza del
divieto di cui all'art. 19, comma 3.
obis) indicazione del termine eventuale di consegna del servizio
(42);
oter) indicazione delle ipotesi eventuali di sospensione dei
tempi di esecuzione delle prestazioni richieste (43).
Art. 30 (Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di
appalti di lavori pubblici)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, è approvato dal Consiglio regionale, in forma di
regolamento, il capitolato generale per i lavori pubblici di
competenza della Regione. Tale capitolato generale è articolato in
norme cogenti, applicabili a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici, nonché a tutti gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, e in norme derogabili per i soggetti diversi dalla
Regione.
2. Il capitolato generale di cui al comma 1 si applica
automaticamente agli appalti aggiudicati dai soggetti diversi dalla
Regione che siano privi del loro capitolato generale e per quanto
ivi non espressamente derogato nei limiti consentiti dal comma
1.
3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 2, devono procedere alla
predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i
seguenti elementi (44):
a) descrizione dell'intervento nel suo complesso;
b) designazione delle diverse categorie di lavori con il
relativo importo;
c) definizione specifica dell'oggetto contrattuale, con
particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, al
presidio della sicurezza ed alla tempistica di esecuzione dei
lavori;
d) identificazione di tutti i documenti progettuali relativi
alle opere oggetto del contratto;
e) definizione dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il
coordinatore del ciclo, il progettista, l'appaltatore, la direzione
lavori ed il collaudatore o la commissione di collaudo, con
l'indicazione dei legali rappresentanti;
f) indicazione della periodicità e delle modalità con le quali
devono essere fornite, al coordinatore del ciclo, le informazioni
inerenti all'avanzamento tecnico delle attività di cantiere e delle
forniture, alle eventuali variazioni della data di ultimazione
finale, nonché dei termini intermedi ed eventuali variazioni del
costo complessivo dell'appalto, alla presentazione di riserve,
nonché ad ogni altro mutamento delle originarie pattuizioni
contrattuali;
g) identificazione delle specifiche competenze del coordinatore
e della direzione lavori in relazione all'esame delle varianti in
corso d'opera ed alla tutela dei contenuti funzionali, tecnici ed
economici del lavoro pubblico oggetto dell'appalto;
h) elencazione della documentazione che l'appaltatore è tenuto a
predisporre in sede di presentazione dell'offerta ovvero in sede di
aggiudicazione, con particolare riferimento al programma
dettagliato dei lavori, alla logistica di cantiere, ai sistemi di
controllo della qualità, ai sistemi di controllo della sicurezza,
ai sistemi di calcolo degli avanzamenti, alla manodopera
necessaria, con il grado di esaustività e di dettaglio compatibile
con la particolare natura del singolo appalto;
i) periodicità e modalità delle relazioni sull'avanzamento
lavori, che devono contenere dati sulla manodopera e sulle
attrezzature presenti in cantiere;
l) definizione delle modalità di collaudo ed accettazione delle
opere con la puntuale indicazione dei casi nei quali sono ammessi i
collaudi in corso d'opera;
m) definizione delle garanzie fideiussorie e delle coperture
assicurative, ad integrazione delle vigenti normative di legge;
n) previsione delle modalità di fatturazione, di pagamento e di
contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, anche al fine del
versamento degli acconti, favorendo l'introduzione di sistemi di
supporto informatici alternativi rispetto ai sistemi manuali;
o) indicazione delle cause di sospensione dei lavori imputabili
all'appaltatore;
obis) indicazione, nei casi di inottemperanza agli ordini di
ripresa dei lavori e di abbandono del cantiere, dell'ammontare
delle penali e delle ulteriori sanzioni a carico dell'appaltatore
(45);
p) modalità di valutazione dei costi di fermo cantiere, ivi
comprese le spese generali;
q) previsione di penali, con puntuale indicazione dei criteri di
computo, per un valore complessivo non superiore al dieci per cento
del valore di contratto, con un termine massimo ammissibile per il
ritardo con l'indicazione specifica delle relative sanzioni. Il
valore giornaliero della penale non può in ogni caso superare l'uno
per mille del valore di contratto;
r) puntualizzazione delle modalità di approvazione dei contratti
di subappalto e di cottimo, nonché dei requisiti
tecnico-organizzativi dei relativi affidatari, in attuazione del
precetto generale di cui all'art. 33;
s) modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi
dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
t) modalità di valutazione delle eventuali varianti, laddove
ammissibili ai sensi dell'art. 32;
u) specificazione degli elementi previsti nell'ipotesi di cui
all'art. 24, comma 3;
v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista
nell'ipotesi di cui all'art. 33, commi 7 e 8 (45a);
z) (45b)
4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno
che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto,
introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del
genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse
allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto
dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e
comprensibili o allorquando ricorrano specifiche, puntuali e
comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo
proprie dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. E' altresì
vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione
lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede
di gara, quando tale dicitura rende del tutto indeterminato
l'oggetto della prestazione (45c).
Art. 31 (Piani di sicurezza)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti ad
uniformarsi alle misure dettate dalla normativa statale vigente in
materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili. Le violazioni, da parte
dell'appaltatore, del concessionario, dei subappaltatori o
cottimisti, dei piani di sicurezza previsti dalla normativa statale
vigente costituiscono, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, causa di risoluzione del contratto di appalto o
di concessione. Gli oneri previsti per l'attuazione delle misure di
sicurezza imposte dal piano di sicurezza e coordinamento sono
indicati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta
(46).
1bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori,
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), del
d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani
di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di
sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In
tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del
ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno
diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari
degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono
ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente
(47).
2. I capitolati di cui all'art. 30 devono prevedere:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di
svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori
stessi alla cassa edile della Regione;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di
quanto previsto dalla lettera a) da parte dei subappaltatori,
cottimisti o dei prestatori a questi assimilati nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, cottimo o subcontratto (47a);
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi
in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per
le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione
sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità
amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata
dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso
le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione
per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito
delle verifiche condotte, il soggetto appaltante riscontri
difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa
concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, il soggetto
medesimo trattiene sui corrispettivi maturati successivamente alla
riscontrata inadempienza e fintanto che la stessa perduri una somma
pari al 10 per cento dell'importo della rata di acconto o di saldo,
in caso di inadempimento dell'appaltatore, ovvero pari al 10 per
cento dell'importo del contratto di subappalto o di cottimo, in
caso di inadempimento del subappaltatore o cottimista. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzati ad incamerare
definitivamente le somme a detto titolo trattenute qualora le
riscontrate inadempienze persistano all'atto dell'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione (47b);
d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto
appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, di un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
quando quest'ultimo non sia previsto dalla normativa statale
vigente, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del
contratto. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il
coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed
impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un
termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni
continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone
all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso,
l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34
ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa
che segue in graduatoria (48);
dbis) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto
appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, prima della consegna
dei lavori o della sottoscrizione del contratto, di un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando questo sia previsto dalla normativa statale
vigente, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera d). Nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato, si
applicano le disposizioni di cui alla lettera d) (48a);
e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo
del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui
agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del
rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990
(49);
f) l'obbligo di indicare, congiuntamente alla presentazione del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il
nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del
rispetto del piano stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della l.
55/1990;
g) la previsione della dimensione numerica richiesta per la
determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini
dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con
riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e
dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere,
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva,
nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
2bis. La Regione promuove intese con gli enti previdenziali,
assicurativi e con la cassa edile finalizzate all'introduzione di
un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese
esecutrici, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici. Il documento
unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione
dei lavori, la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in
relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e
assicurativi (49a).
Art. 32 (Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge
o di regolamento;
abis) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al
momento della redazione del progetto e non imputabili al soggetto
appaltante (49b);
b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti
e sempre che non alterino l'impostazione progettuale (50);
bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e
specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale (51);
c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione
esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione;
d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice
civile.
2. Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche
essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, non sono
considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al
20 per cento delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale e
purché non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi
siano disposti dal soggetto appaltante, per proprie sopravvenute
esigenze, il predetto limite non trova applicazione nel rispetto
dell'importo del contratto stipulato;
b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo
interesse del soggetto appaltante. Tali variazioni, in aumento o in
diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del
contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al 5
per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
(51a).
3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1,
il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua
volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.
4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione,
determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal
capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le
modalità di esecuzione.
5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed
economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi,
previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore
all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.
6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il
coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli
adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura
centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente
aggiornamento degli atti programmatori e delle informazioni da
trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di
cui all'art. 41.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli
incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni
arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che
al lucro cessante. Il coordinatore predispone una relazione
illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione
degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della
progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta,
e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia
le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di
cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei
progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai
costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per
l'esecuzione delle varianti.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del
coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui
all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati -
osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, nonché
all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio
agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda
l'importo originario del contratto, l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere
i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli
appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la
progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di
esclusione si estende anche alla persona giuridica (51b).
10. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera c), si
considerano errori di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la
progettazione del lavoro pubblico, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta e la violazione delle comuni norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali (51c).
11. Qualora la relazione del coordinatore del ciclo redatta ai
sensi del comma 7 ponga in evidenza la possibilità di riscontrare
da parte dell'appaltatore, già in sede di presentazione
dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lettera c),
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati, anche per la
parte eccedente il quinto dell'importo contrattuale, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto
ad alcuna indennità (51d).
12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 2, impongono all'appaltatore l'esecuzione
dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i
lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto
ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante può,
su proposta del coordinatore del ciclo, procedere alla risoluzione
del contratto limitandosi al pagamento, alle condizioni
contrattuali originarie, del corrispettivo dei lavori eseguiti, dei
materiali utili in cantiere e del decimo dell'importo delle opere
non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti ovvero, in
alternativa, procedere all'esecuzione in variante dei lavori fino
alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tal caso,
nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo
cantiere (52).
12bis. Nelle ipotesi di varianti conseguenti a cause impreviste
e imprevedibili di cui al comma 1, lettera abis), ove i lavori
suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino
complessivamente ad un importo che ecceda i tre decimi dell'importo
originario del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, possono procedere, secondo quanto stabilito al comma 12, alla
risoluzione del contratto ovvero all'esecuzione in variante dei
lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto
(52a).
Art. 33 (Subappalto) (53)
1. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili
in cottimo. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria
prevalente e quelle per le quali siano necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 16, il bando
di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale
d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, definiscono la quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle lavorazioni medesime, ma in ogni caso fino ad un
massimo del 30 per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei
noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente
identificate nella categoria prevalente o nelle categorie di cui
all'articolo 28, comma 16. Laddove, peraltro, il soggetto
appaltante ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che
rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto, in una o più
lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale
divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta
motivata del coordinatore del ciclo.
2. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione
amministrativa, non è subordinato alla preventiva autorizzazione da
parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento in
subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a
15.000 euro, a condizione che l'affidatario del subappalto o del
cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività
inerenti all'oggetto dei lavori e produca attestazione di
regolarità relativamente agli adempimenti contributivi e che
l'appaltatore apporti le opportune integrazioni ai piani della
sicurezza e comunichi al soggetto appaltante, che può esprimere
motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
lavorazioni, il nominativo del subappaltatore o cottimista,
l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta
prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i
lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in
cottimo;
b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del
ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno
trenta giorni prima della data prevista per l'inizio della
prestazione del subappaltatore o cottimista ovvero almeno quaranta
giorni prima della predetta data in ipotesi di subappalto o cottimo
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 euro;
c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti
espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori
oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla
qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori,
nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte
dell'appaltatore;
d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto
appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di
supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del
subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del
contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche
tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;
e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei
richiesti requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori
oggetto del contratto di subappalto o cottimo;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o
cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e
successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di
cui all'articolo 23bis;
g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della
data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o
cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di
subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della
dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 31,
comma 2, lettera c);
h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti
i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi
sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e
versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le
condizioni di cui al comma 3 e provvedono al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Decorso inutilmente tale termine,
l'autorizzazione si intende concessa.
5. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti in
subappalto o cottimo allo scopo di sottrarli alla disciplina
dettata in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici ed al regime dell'autorizzazione da parte del soggetto
appaltante.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, corrispondono
all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
7. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista
da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione
delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui
al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono
senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista
che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi
eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal
contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel
contratto di subappalto o cottimo.
8. In deroga a quanto previsto al comma 6, l'appaltatore ed il
subappaltatore o cottimista, all'atto della richiesta di
autorizzazione, possono convenire che il soggetto appaltante
provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o
cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In tale
ipotesi, la corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista
avviene sulla base delle comunicazioni dell'appaltatore e, in
assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo
desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale
ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. Le
modalità di espletamento di tale procedura sono stabilite nel
capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate,
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare.
Art. 34 (Cauzioni e coperture assicurative)
1. Al fine di garantire la serietà dell'offerta e di tutelare il
soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla
mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici,
per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti,
contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di
una cauzione pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara,
al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a restituire tale
cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari entro
trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del
termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale
cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante
appalto-concorso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, tale cauzione
è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva
(54).
1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere
validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine
di ricezione delle offerte (55).
2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva
pari al 10 per cento del valore del contratto, IVA esclusa. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'incremento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento
lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale, la cauzione definitiva è svincolata in ragione del 50
per cento dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è
svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione
della cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della
concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e
l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1
prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli
oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di
subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di
accettazione delle opere di cui all'articolo 17 ovvero trascorsi
novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il
soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di
collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie
prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera
automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente,
indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte del
soggetto appaltante. Nell'appalto-concorso di cui all'articolo 24,
comma 2, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci
giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva
(56).
2bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte del
cinquanta per cento (57);
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono
in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili
di cui al comma 4 dell'art. 25 (58).
3. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione di
cui al comma 2 può essere proporzionalmente diminuita.
4. (59).
5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, purché non
identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di
collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2.
Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche
della polizza assicurativa in funzione del valore economico
dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle
modalità di esecuzione dei lavori. Nei casi in cui è previsto un
periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere
sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti
di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro
eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere
efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli
effetti stabiliti nel comma 2 (59a).
6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla
Giunta regionale, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria
secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme
nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali
norme (59b).
6bis. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20, il
bando di gara indica le modalità di costituzione e l'ammontare
della cauzione provvisoria e di quella definitiva poste a garanzia,
rispettivamente, della serietà dell'offerta e della corretta
esecuzione del servizio (59c).
7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il
progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del
servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione
di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a
rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per
l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed
oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve
sopportare per varianti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati con il limite di 1.000.000 di euro, per lavori di
importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo
superiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e deve essere mantenuta
sino all'accettazione delle opere eseguite; il coordinatore, in
caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per
cause non imputabili al progettista, deve autorizzare la
sospensione della polizza. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale (59d).
8. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
dichiarazione di cui al comma 7 impedisce alle amministrazioni la
sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del
soggetto affidatario.
8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua
eventuale riattivazione successiva alla sospensione di cui al comma
7 cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del
progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle
procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun
lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia
superiore al quinquennio (59e).
CAPO VI REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 35 (Concessioni di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale
privato possono essere affidati in concessione. La concessione deve
avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle
opere. La controprestazione a favore del concessionario deve
consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente l'opera. Qualora necessario, il soggetto
concedente assicura al concessionario l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
in relazione alla qualità e tipologia del servizio da prestare,
anche mediante un prezzo il cui pagamento a saldo avviene
contestualmente all'attestazione di cui al comma 10. A titolo di
prezzo, il soggetto concedente può altresì attribuire al
concessionario la proprietà o il godimento di beni immobili nella
propria disponibilità, ancorché da realizzarsi nell'ambito della
concessione medesima (59f).
2. Nel caso di affidamento in concessione le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute alla redazione della progettazione
preliminare di cui all'art. 12, che costituisce riferimento per lo
svolgimento della procedura ristretta di cui al comma 5.
3. La redazione della progettazione definitiva di cui all'art.
13 è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara,
contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce
riferimento per la stipulazione della convenzione di
concessione.
4. La redazione della progettazione esecutiva di cui
all'articolo 14, unitamente alla predisposizione del piano di
sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene
a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in
materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente.
La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al
coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le
precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della
convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il
presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di
cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori (59g).
5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate
esclusivamente mediante procedura ristretta col criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a) il valore economico e finanziario della
controprestazione;
b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) gli ulteriori elementi di cui all'articolo 25, comma 3
(59h);
e) la durata della concessione;
f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle
tariffe da praticare all'utenza.
6. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori
pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di
appalto-concorso di cui all'art. 25.
7. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro
controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori
rientranti nell'oggetto della concessione nei limiti consentiti
dalla normativa comunitaria e statale vigente, purché in possesso
dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici (59i).
8. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario
intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente
normativa comunitaria e nazionale e della presente legge.
9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al
collaudo di cui all'articolo 17. Il collaudo deve altresì
verificare il rispetto del contenuto della convenzione di
concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto
concedente (59j).
10. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4,
comma 3, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne
all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere
collaudate al contenuto della convenzione. Tale attestazione
costituisce condizione per l'inizio della gestione dell'opera
oggetto della concessione.
11. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché
all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano
le disposizioni previste dall'art. 41 per la trasmissione dei dati
alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici restano comunque estranee
a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e
terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente
intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia
configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta,
dell'amministrazione concedente.
Art. 36 (Società a partecipazione pubblica)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ricorra l'ipotesi
di cui all'art. 35, comma 1, possono altresì utilizzare, in
alternativa alla concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35,
le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla
normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare
direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza
degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su
di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa
statale.
2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto
sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in
appalto secondo le procedure disciplinate dalla presente legge. Ai
cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le
disposizioni di cui all'art. 35, con l'avvertenza che al
concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.
Art. 37 (Realizzazione di lavori pubblici con capitale di
rischio privato)
1. Il soggetto promotore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio
carico degli oneri finanziari, la realizzazione di infrastrutture
pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, ancorché non
inserite negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 2, mediante l'affidamento di una
concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 35, ovvero la
costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi
dell'articolo 36 (60).
1bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono
procedere alla individuazione del soggetto promotore mediante
avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all'articolo 24, comma
6. L'avviso deve indicare i contenuti dell'offerta da produrre a
corredo delle candidature, in conformità a quanto previsto dal
comma 2, e i criteri per la selezione del promotore (60a).
2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera
mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione
definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera
sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello
preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare
l'importo delle spese sostenute per la redazione della
progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario
con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle
garanzie offerte. Detto importo, soggetto ad accettazione da parte
del soggetto appaltante, è comprensivo anche dei diritti di cui
agli articoli 2578 e seguenti del codice civile e non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario (60b).
3. Il soggetto appaltante valuta l'ammissibilità formale della
proposta, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale
(60c).
4. Entro trenta giorni dalla conclusione, con esito positivo,
delle valutazioni di cui al comma 3, il soggetto promotore è tenuto
alla pubblicazione della proposta per estratto, secondo le modalità
previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla
presente legge e alla normativa comunitaria e statale vigente. Nei
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli
avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare
osservazioni sulla proposta e sull'eventuale progettazione ad essa
acclusa (60d).
5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili,
l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la
preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio
patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior
contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali
ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e
trasparenti (60e).
6. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle
osservazioni presentate in base al comma 4, ritenga di accogliere
la proposta presentata dal soggetto promotore, eventualmente
prescelto in base al comma 5, essa procede all'indizione di una
pubblica gara per l'affidamento della concessione di lavori
pubblici ovvero per la selezione dei soci privati in seno alla
società a partecipazione pubblica, nel rispetto della disciplina
generale dettata dalla presente legge nonché dalle ulteriori
disposizioni, comunitarie e nazionali, di volta in volta
applicabili, così come integrate dai commi 7, 8, 9 e 10.
7. I partecipanti alla pubblica gara, ad eccezione del soggetto
promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione,
una cauzione, in una delle forme previste dalla presente legge, in
misura pari alle spese quantificate in base al comma 2.
8. Nell'ambito della pubblica gara, il soggetto promotore ha
diritto di prelazione sull'affidamento della concessione di lavori
pubblici o sulla selezione dei soci privati in seno alla società a
partecipazione pubblica nel rispetto delle condizioni dell'offerta
risultata vincente. Le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio
della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.
9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui
al comma 8, il soggetto promotore ha diritto al pagamento, da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo quantificato in
base al comma 2.
10. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al
comma 8, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente
una somma pari al cinquanta per cento del medesimo importo
quantificato in base al comma 2, a titolo di rimborso forfetario
per le spese da questo sostenute per la partecipazione alla
gara.
10.1. Il soggetto promotore selezionato ai sensi del comma 1bis
la cui proposta, tenuto conto delle osservazioni presentate, non
sia stata ritenuta meritevole di accoglimento ha diritto alla
corresponsione, a titolo di rimborso spese, di una somma pari al 50
per cento delle spese sostenute per la redazione della
progettazione, quantificate ai sensi del comma 2 (60f).
10bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova
applicazione la normativa contenuta negli artt. 37bis e seguenti
della l. 109/1994, introdotti dalla l. 415/1998 (61).
Art. 38 (Realizzazione da parte della Regione di lavori in
economia di competenza degli enti locali)
1. I lavori pubblici di competenza degli enti locali di importo
superiore a 20.000 euro, finalizzati a garantire la sicurezza e la
continuità funzionale dell'opera, aventi caratteristica di urgenza
ovvero di frammentarietà, possono, data la loro natura, essere
eseguiti in economia direttamente dalla Regione.
2. (76b).
3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 1 i lavori di
pronto intervento.
3bis.L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti
locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi,
qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano
carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli
enti stessi (62).
CAPO VII ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 39 (Competenze degli organi regionali)
1. Per quanto attiene alla Regione, l'attività connessa
all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici di interesse
regionale, di cui alla presente legge, è attribuita alla competenza
del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del Presidente
della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei dirigenti
della Regione.
2. Spetta al Consiglio regionale:
a) (63);
b) (63);
c) l'approvazione del programma regionale di previsione di cui
all'art. 7;
d) l'approvazione del capitolato generale per l'esecuzione di
appalti di lavori pubblici di cui all'art. 30, commi 1 e 2.
3. Spetta alla Giunta regionale:
a) l'adozione del programma regionale di previsione di cui
all'art. 7 (64);
b) l'adozione e l'approvazione del piano regionale operativo di
cui all'art. 8 (64);
c) l'approvazione delle progettazioni, di altri elaborati
tecnici, nonché dei capitolati d'oneri tipo e dei capitolati
speciali tipo;
d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di
ricorso alla procedura dell'appalto concorso (65);
e) (76c);
f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso
d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei
dirigenti (65);
g) l'istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori di cui
all'art. 17 (64);
h) l'istituzione della struttura centrale di coordinamento di
cui all'art. 40;
i) l'istituzione e l'organizzazione della banca dati -
osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
l) (63);
m) l'adozione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;
n) l'assunzione di ogni altro provvedimento previsto dalla
presente legge e non attribuito esplicitamente ad altri organi
della Regione o ai dirigenti.
4. Spetta agli assessori regionali competenti:
a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale,
avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui
all'art. 40, per la redazione del programma regionale di previsione
di cui all'art. 7 e del piano regionale operativo di cui all'art. 8
(64);
b) sovraintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6,
comma 4 (64);
c) predisporre gli schemi di settore, di sviluppo e di
previsione, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento
di cui all'art. 40;
d) istruire i provvedimenti per le varianti in corso d'opera di
cui all'art. 32 e ogni altro provvedimento proposto alla Giunta
regionale.
5. Spetta al Presidente della Giunta regionale stipulare e
sottoscrivere i contratti di appalto pubblico di lavori e di
appalto pubblico di servizi. Tale compito può essere delegato, in
via generale o con riferimento ai singoli contratti, ai dirigenti
regionali preposti ai singoli lavori pubblici.
6. Spetta ai dirigenti della Regione:
a) l'adozione dei bandi di gara dei capitolati speciali
d'appalto, nonché l'invito alle procedure concorsuali previste
dalla presente legge;
b) la presidenza alle procedure di gara con l'assunzione della
veste di ufficiale rogante o di presidente del seggio di gara nelle
procedure di gara di carattere automatico di cui all'art. 25, comma
12;
c) l'adozione degli atti relativi ai lavori pubblici da
eseguirsi in economia;
d) lo svolgimento delle altre attribuzioni ad essi espressamente
demandate da disposizioni della presente legge, fermo restando
quanto disposto dalla l.r. 45/1995.
Art. 40 (Struttura centrale di coordinamento)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel
rispetto delle procedure previste dalla l.r. 45/1995, presso
l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche, una
struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli
coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui
all'art. 4, comma 3 (66).
2. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1
svolge funzioni di assistenza all'attività degli assessorati della
Regione autonoma Valle d'Aosta preposti alla realizzazione di
lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di comportamento
tramite procedure standardizzate conformi ai principi ed alle
disposizioni della presente legge.
3. Compete alla struttura centrale di coordinamento, di cui al
comma 1, organizzare l'attività necessaria per:
a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di
sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla
redazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7,
e del piano regionale operativo di cui all'art. 8 (67);
b) il coordinamento delle proposte dei vari assessorati e la
segnalazione agli stessi delle eventuali incompatibilità al fine di
ricercare le necessarie soluzioni;
c) l'invio delle informazioni inerenti ai singoli atti
pianificatori alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici,
di cui all'art. 41;
d) la verifica prevista dalla disciplina di valutazione degli
interventi di cui all'art. 10;
e) (76c);
f) il funzionamento e l'aggiornamento della banca dati -
osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
g) l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco prezzi di cui
all'art. 42;
h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei
collaudatori (68).
4. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, si
avvale di personale dipendente della Regione secondo la pianta
organica stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto della l.r.
45/1995, con la deliberazione di cui al comma 1.
5. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1,
anche al fine della valorizzazione delle strutture interne
all'amministrazione regionale e della loro crescita professionale,
può comunque avvalersi della collaborazione delle unità
interdisciplinari previste dall'art. 4, commi 7, 9 e 10.
6. Il dirigente responsabile della struttura centrale di
coordinamento, di cui al comma 1, assume le funzioni attribuite al
coordinatore unico di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994 e
successive modificazioni.
7. (69).
8. (69).
9. (69).
10. (69).
Art. 40bis (Consulta regionale per i lavori pubblici) (69a).
1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso
l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la
Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata
Consulta.
2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della
legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è
composta:
a) dall'assessore regionale competente in materia di opere
pubbliche, o suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale
competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale
competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale
competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal
Consiglio permanente degli enti locali;
f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini
professionali interessati;
g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi
professionali interessati;
h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti
nel settore edile;
i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti
del settore edile.
3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della
struttura regionale competente in materia di programmazione e
bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione
abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
designato nell'ambito della struttura regionale competente in
materia di opere pubbliche.
5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte
l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre
essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi
componenti.
6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza
di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto
del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della
Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione,
adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti.
7. Spetta alla Consulta:
a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla
materia delle opere e dei lavori pubblici;
b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla
materia delle opere pubbliche;
c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia
avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del
Consiglio regionale;
d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento
periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;
e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la
convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.
8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato
ristretto è gratuita.
Art. 40ter (Comitato ristretto) (69b)
1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è
composto:
a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale
competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla
Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera e);
c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi
professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra
quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo
40bis, comma 2, lettere f) e g);
d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria
individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in
seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera
h);
e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in
seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera
i).
2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto
del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza
della Consulta.
3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza
di almeno tre dei suoi componenti.
4. Spetta al Comitato ristretto:
a) procedere, su richiesta della Consulta, all'esame preliminare
delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell'articolo 40bis,
comma 6, è chiamata a deliberare;
b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed
approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle
opere pubbliche, anche mediante l'eventuale ricorso a consulenze
esterne.
Art. 41 (Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui
all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta
regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici,
organizzata su base informatica.
2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base
dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori
pubblici, determina:
a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul
valore finale delle opere;
b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di
aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;
c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi
rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero
ciclo;
d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del
disposto dell'art. 42;
e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione
e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;
f) (70).
3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve
costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche
di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre
costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati
sullo stato di fatto.
4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì
la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive
delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e
le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione,
può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la
redazione degli studi e delle progettazioni.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a
trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le
informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta
regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di
trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti
all'omessa o incompleta trasmissione (70a).
6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle
necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali
di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte
statale.
7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e
concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993,
n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e
concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 1.
8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge
altresì le seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse
forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3 (71);
b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e
le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici
informatica;
c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario
regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.
9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato
semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987,
n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di
opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:
a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua
pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore
ai 150.000 euro, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna
gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari,
la durata dei lavori;
b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la
pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;
c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni
ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per
ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie
di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le
penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi
di accelerazione corrisposti (71).
10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta
regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle
informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei
lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del
notiziario.
11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è
inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti,
i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso
viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.
12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati
relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca
dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è
collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione
regionale che espletano procedure di appalto e concessione e
prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
Art. 42 (Elenco prezzi)
1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività
tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta
regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci
elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della
manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da
applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto
delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei
lavori pubblici di cui all'art. 41.
2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove
necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento
di cui all'articolo 40 (71a).
2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco
prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla
Giunta regionale dalla Consulta (72).
3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di
riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di
definizione o di concordamento di nuovi prezzi.
4. (72a).
5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì
l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della
banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41,
sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica,
calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo
triennio.
6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di
diffusione dell'elenco prezzi.
CAPO VIII FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
Art. 43 (Formazione degli addetti nel settore dei lavori
pubblici)
1. Al fine di favorire la qualificazione degli addetti nei
settori delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'architettura,
anche con specifico riferimento al recupero ed allo sviluppo del
patrimonio architettonico e dell'artigianato della Valle d'Aosta
nell'ambito dei lavori pubblici, la Regione promuove la
valorizzazione degli addetti ai settori dei lavori pubblici nonché
al cantiere quali: addetto alla sicurezza in cantiere, addetto alla
qualità, assistente di cantiere, caposquadra, tecnico installatore,
elettricista, idraulico, manovratore di mezzi, muratore, manovale,
stuccatore, decoratore nonché rilevatori, topografi, tecnici del
territorio, disegnatori e ogni altra figura professionale prevista
dalla normativa vigente.
2. La formazione professionale deve assumere un carattere
eminentemente pratico e deve concludersi con il rilascio di un
attestato di professionalità basato sul risultato di una prova
pratica specifica.
3. La Regione promuove la valorizzazione e l'utilizzo, nelle
opere pubbliche, di materiali locali (72b).
4. (73).
Art. 44 (Sistema di certificazione della qualità)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e sostiene la diffusione
della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali
devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza (74).
2. 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
i criteri e le modalità di controllo della qualità delle opere
pubbliche nelle fasi di esecuzione e di collaudo (74a).
3. (75).
4. (75).
5. (75).
CAPO VIIIBIS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI CONCERNENTI I BENI CULTURALI
(75a)
Art. 44bis (Ambito di applicazione. Definizioni)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavori
pubblici relativi ai beni mobili ed immobili ed agli interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni
del patrimonio culturale e agli scavi archeologici, sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di
assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche
oggettive.
2. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente capo
si configurano in:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate
e di beni mobili di interesse storico, artistico ed
archeologico.
3. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un
determinato territorio, delle quali, con metodo stratigrafico, si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo
archeologico recupera altresì la documentazione del
paleoambiente.
4. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni
tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei
caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione
della loro consistenza materiale.
5. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche
specialistiche, periodicamente ripetibili, volte a mantenere i
caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del
manufatto, garantendone la conservazione.
Art. 44ter (Attività di progettazione, di direzione dei lavori,
di collaudo ed accessorie)
1. L'attività di progettazione, fatto salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, si articola, secondo tre successivi livelli di
approfondimento tecnico, in progetto preliminare, progetto
definitivo e progetto esecutivo.
2. L'avvio dell'attività di progettazione può essere preceduto
da uno studio di fattibilità relativo principalmente alle analisi
propedeutiche, alle alternative di progetto e alla fattibilità
tecnica.
3. Per i lavori di scavo archeologico e di manutenzione di beni
immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico, la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto
definitivo.
4. Per i lavori di restauro di superfici architettoniche
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e di
restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto
esecutivo.
5. I progetti sono costituiti dagli elaborati grafici e
descrittivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, in quanto
compatibili in relazione alla specificità dei beni sui quali si
interviene.
6. Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione
professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori
possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente.
7. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici, la direzione dei lavori deve comprendere, tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti
con la tipologia di intervento.
8. Per i lavori di scavo archeologico e di restauro, la
direzione dei lavori può essere integrata da un direttore operativo
con funzioni di direttore scientifico dei lavori.
9. Per gli interventi su beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici, l'organo incaricato delle operazioni di
collaudo finale può comprendere un restauratore con esperienza
almeno quinquennale o in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dalla normativa vigente.
10. Per gli scavi archeologici e i lavori di restauro di beni
mobili ed immobili, qualora sia stabilito nel capitolato speciale
di appalto, è previsto il collaudo interno della documentazione
grafica, fotografica e dei reperti, con l'emissione, da parte del
direttore scientifico, in collaborazione con gli uffici competenti,
degli attestati di regolare esecuzione facenti parte integrante
delle contabilità e necessari per il rilascio del certificato di
regolare esecuzione e del pagamento della rata di saldo.
11. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono
avvalersi, per tutta la durata dei lavori, di personale tecnico
esterno per il controllo degli interventi, scelto sulla base del
proprio curriculum.
Art. 44quater (Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo)
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato
per settori di indagine, e dei metodi di intervento; alla relazione
programmatica sono allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad
acquisire gli elementi idonei e necessari per definire la
fattibilità amministrativa e tecnica, che offra gli elementi di
giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da
approfondire nel progetto definitivo e per la stima del costo
dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello
stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che
si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo
contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi
del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e
dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto
preliminare può limitarsi a comprendere le ricerche e le indagini
strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle
scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
6. Il soggetto appaltante, per interventi di particolare
complessità o specificità, può prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria
qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle
superfici decorate di beni architettonici.
7. La scheda tecnica di cui al comma 6 è redatta e sottoscritta
da professionisti o da soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della normativa vigente ed è finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
vincolato e dell'intervento da realizzare.
8. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento
all'intero complesso e al contesto ambientale in cui il bene è
inserito, approfondisce gli apporti disciplinari necessari,
definisce i collegamenti interdisciplinari, gli indirizzi culturali
e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene
attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto, configura
nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le
priorità, i tipi e i metodi di intervento, con particolare riguardo
ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di
degrado.
9. Il progetto esecutivo definisce in modo compiuto le tecniche,
le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti
del complesso, prescrive le modalità esecutive delle operazioni
tecniche, indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso
della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci
successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto
definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti
di indagine a completamento delle indagini e ricerche
precedentemente svolte.
10. Il progettista, in collaborazione con il direttore dei
lavori, adegua il progetto esecutivo nel corso dei lavori sulla
base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti
effettuati o dei sondaggi eseguiti; il progettista propone al
coordinatore del ciclo gli adeguamenti progettuali necessari al
fine della loro approvazione da parte degli organi competenti.
Art. 44quinquies (Progettazione dello scavo archeologico)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico
prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e l'individuazione di
elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità,
nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine, il progetto
preliminare è costituito da una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per
settore di indagini, alla quale sono allegati i necessari schemi
grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei
reperti sia, infine, al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura
critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali e le indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare
confluiscono nel progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni
relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica
la durata di ciascuna di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) scavo archeologico:
1) scavo;
2) documentazione grafica;
3) documentazione fotografica;
b) restauro di reperti mobili ed immobili:
1) restauro;
2) schedatura dei reperti e delle azioni;
3) immagazzinamento e protezione dei reperti e dei campioni.
8. Il progetto definitivo specifica altresì i costi
relativi:
a) alle opere provvisionali;
b) alle opere in economia;
c) agli oneri per la sicurezza;
d) alle opere suscettibili di non esatta valutazione;
e) a studi e pubblicazioni;
f) alle possibili forme di fruizione, anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del testo;
g) alla manutenzione programmata.
9. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della
natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di
prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di
requisiti specifici.
10. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi
di conoscenza raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 44sexies (Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza)
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la
sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli
elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento
prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la
sicurezza nell'organizzazione tipologica e morfologica dei
complessi di interesse storico-artistico e devono tendere ad
offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal
rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle
richieste per gli edifici di nuova costruzione.
2. La progettazione di cui al comma 1 comprende altresì i piani
di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione,
con l'indicazione delle scorte di magazzino necessarie per
garantire la continuità del servizio.
Art. 44septies (Lavori di manutenzione)
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e
del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere
tutte le specifiche previste per i livelli di progettazione
preliminare e definitiva e sono eseguiti anche sulla base di una
perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene, corredata di eventuali elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale, con la descrizione delle operazioni
da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 44octies (Consuntivo scientifico)
1. Al termine del lavoro, il direttore dei lavori predispone una
relazione finale tecnico-scientifica quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e
futuro programma di intervento sul bene, esplicitando i risultati
culturali e scientifici raggiunti, allegando la documentazione
grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e
dopo l'intervento ed indicando l'esito delle ricerche e delle
analisi compiute e i problemi riscontrati per i futuri
interventi.
2. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso il
soggetto appaltante ed è trasmessa in copia alla struttura
regionale competente in materia di beni culturali.
Art. 44novies (Qualificazione)
1. I lavori disciplinati dal presente capo, di qualunque
importo, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati sulla base della normativa statale vigente.
Art. 44decies (Limiti all'affidamento congiunto e
all'affidamento unitario)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti
ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate
ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
coordinatore del ciclo, non rendano necessario l'affidamento
congiunto.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento
motivato del coordinatore del ciclo che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali,
ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare
unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali
impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle
tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
Art. 44undecies (Affidamento dei lavori)
1. Gli appalti di importo inferiore a 1.500.000 euro, IVA
esclusa, possono essere affidati, oltre che con le procedure
indicate nella presente legge, mediante licitazione privata
semplificata. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, invitano a presentare offerta almeno dieci concorrenti scelti, a
rotazione, fra quelli di cui al comma 2, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto
dell'appalto.
2. I soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, interessati ad
essere invitati alle gare di cui al comma 1, possono presentare
apposita domanda. La domanda presentata nel mese di dicembre ha
validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda
presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. La domanda deve
essere corredata di copia in forma autentica dell'attestazione di
qualificazione SOA e di dichiarazione sostitutiva con la quale il
richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare di appalto.
3. L'affidamento mediante procedura negoziata è ammesso, nel
rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza,
imparzialità, garantiti mediante comunicazione alla banca
dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito
e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000
euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura
calamitosa, qualora per motivata urgenza, attestata dal
coordinatore del ciclo, si rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento ovvero qualora il contratto
d'appalto sia stato oggetto di rescissione ai sensi dell'articolo
340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del
sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione
coatta dello stesso;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dal
soggetto appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e motivare
l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da
affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali
lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente
sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta e che negli
atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
4. E' consentito l'affidamento a trattativa privata al soggetto
esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel
progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze
imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento
complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati
dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o
economici per il soggetto appaltante, oppure, anche se separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari
al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non
può comunque complessivamente superare il 50 per cento di quello
dell'appalto principale.
5. L'affidamento mediante appalto-concorso è consentito per i
soli lavori di particolare entità e complessità di conservazione,
di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di
valorizzazione dei beni culturali, sentita la struttura regionale
competente in materia di beni culturali.
6. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo e con le
modalità di cui agli articoli 15bis e 15ter, le seguenti tipologie
di lavori:
a) lavori di restauro, recupero e manutenzione ordinaria e
straordinaria di edifici di interesse architettonico e
storico-artistico;
b) lavori di scavo archeologico e di restauro dei beni mobili ed
immobili;
c) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di
superfici decorate di beni architettonici;
d) lavori di indagine e di conoscenza propedeutici e necessari
alla redazione di studi e progetti;
e) lavori di completamento, di integrazione ovvero di modifica
parziale di interventi precedenti.
Art. 44duodecies (Criteri di aggiudicazione)
1. I contratti di appalto dei lavori disciplinati dal presente
capo possono essere stipulati a misura, a corpo ovvero a corpo e a
misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto
dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 può
avvenire:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara;
b) con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori relativi a beni mobili o
superfici decorate di beni architettonici, il cui importo stimato
sia inferiore a 5.000.000 di euro, può essere disposta con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi,
il prezzo e l'apprezzamento del curriculum dell'impresa esecutrice,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella
scheda tecnica di cui all'articolo 44quater, comma 6.
4. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, gli elementi valutati ai fini della
partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e
l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso
secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, hanno l'obbligo
di verificare le offerte anomale con le modalità di cui
all'articolo 25, comma 6.
Art. 44terdecies (Varianti)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 32, su proposta del direttore
dei lavori e sentito il progettista, se giustificate
dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una
variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento
del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza
modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il coordinatore del ciclo
può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo
originario del contratto entro il limite del 10 per cento, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme
a disposizione del soggetto appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, in
relazione alla natura e alla specificità dei beni oggetto di
intervento, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale o
per adeguare l'impostazione progettuale, qualora ciò sia reso
necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento
degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il
coordinatore del ciclo può chiedere apposita relazione sulla
proposta al collaudatore, qualora nominato.
Art. 44quaterdecies (Contratti di sponsorizzazione e contratti
misti)
1. Per i lavori disciplinati dal presente capo realizzati
mediante contratti di sponsorizzazione a cura e spese dello
sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in
materia, non trovano applicazione le disposizioni della presente
legge, ad eccezione di quelle relative alla qualificazione dei
progettisti e dei soggetti esecutori. In tal caso, la struttura
regionale competente in materia di beni culturali impartisce le
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione
delle opere e alla direzione dei lavori.
2. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti
dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi
culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i
servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e
le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli
arredi da collocare nei locali e nelle aree assumano rilevanza
prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità
dell'intervento, si applica la disciplina, rispettivamente, dei
servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori
di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti
superiore.
3. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 2 devono
essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla
normativa statale vigente.
4. Negli appalti di cui al comma 2, il soggetto appaltante è
obbligato a specificare, nel bando di gara o nella lettera di
invito, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono
possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara. Nei
casi di trattativa privata senza pubblicazione di bando, il
soggetto appaltante è tenuto a stabilire preventivamente i
requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.
Art. 44quindecies (Rinvio)
1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente
capo, trovano applicazione le disposizioni della presente
legge.
CAPO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO
SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE
Art. 45 (Finanziamento dei servizi)
1. I costi relativi alle attività di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo concorrono alla
determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto
(75b).
2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di
architettura, ivi compresi le prove e le indagini, gli studi di
fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e
ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori,
le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti
servizi e dei lavori, le spese relative agli atti pianificatori di
cui agli articoli 6 e 7 e le somme di cui al comma 7 fanno carico
agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti
appaltanti (75c).
3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7
sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a
spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio
delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le spese relative al funzionamento della commissione di
aggiudicazione previste dall'articolo 25, nonché le spese relative
ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori
(75d).
5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati -
osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul
capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle
d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il
funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori
pubblici".
6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti
per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui
all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla
presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di
bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
7. Tra il personale dipendente del soggetto appaltante
incaricato della progettazione, della funzione di direzione dei
lavori, del coordinamento in materia di sicurezza, della conduzione
dei lavori in economia ovvero nominato collaudatore o coordinatore
del ciclo di realizzazione, i loro collaboratori incaricati di
funzioni tecniche e il personale preposto direttamente alla
gestione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori
e dei connessi servizi di ingegneria e di architettura è ripartita
una somma, con le modalità stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri
previdenziali, dell'importo a base di gara. Il soggetto appaltante
assume a proprio totale carico gli oneri finanziari connessi alla
stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale in favore dei predetti dipendenti (76).
CAPO X NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 (Applicazione della legge)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata
applicazione per i cicli di realizzazione da avviare di cui
all'art. 4, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il
provvedimento di indizione della gara sia stato adottato
dall'organo competente prima della data di entrata in vigore della
presente legge;
b) alle prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura,
affidate prima della data di entrata in vigore della presente
legge, nonché alle relative procedure di selezione del prestatore
di servizio per le quali sia già stato adottato il provvedimento di
indizione della gara prima della data di entrata in vigore della
presente legge;
c) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori
approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate
prima della data di entrata in vigore della presente legge
(77).
3. La presente legge sostituisce tutte le altre norme regionali
regolanti la materia degli appalti di lavori pubblici, con
l'esclusione del regolam. reg. 2/1994, come modificato dal regolam.
reg. 8/1995, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6.
4. Le norme di cui alla presente legge concernenti l'affidamento
di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed
architettura di cui agli art. 20 e 21, comma 1, prevalgono sulla
normativa regionale in materia di incarichi professionali di cui
alla l.r. 47/1994 (78).
5. (76b).
Art. 47 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'approvazione dei capitolati generali di cui
all'art. 30 continua a trovare applicazione il capitolato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063
(Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di
competenza del Ministero dei Lavori pubblici), in quanto
compatibile con le nuove disposizioni statali e regionali in
materia di lavori pubblici.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di
coordinamento di cui all'art. 40, dispone il censimento degli studi
e delle progettazioni già acquisite o comunque affidate a soggetti
esterni, verificandone l'attualità e la corrispondenza dei
contenuti rispetto a quanto stabilito dagli art. 10, 11, 12, 13 e
14. Laddove la verifica si concluda col riconoscimento
dell'attualità, gli studi e le progettazioni sono classificati
sulla base dei requisiti necessari per l'inserimento nelle
rispettive fasi del ciclo di realizzazione di cui all'art. 4, comma
1. Rilevando l'incompletezza degli studi o progettazioni, la Giunta
regionale dispone l'integrazione dell'attività di redazione degli
studi o progettazioni nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 29 ed indicando il relativo onere finanziario previo
accertamento della sua copertura (79).
3. (80).
4. (80).
5. (80).
Art. 48 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regionali
direttamente attinenti alle varie fasi dei cicli di realizzazione
dei lavori pubblici, nonché tutte le altre norme regionali
incidenti sull'identificazione dei bisogni che richiedono la
realizzazione di lavori pubblici per il loro soddisfacimento,
limitatamente alle parti direttamente connesse con la materia dei
lavori pubblici.
2. La l.r. 9/1993 è abrogata.
3. L'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6
(Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali) è
abrogato.
ALLEGATO A
TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI
Territorio ed ambiente:
1. sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti
principali: captazione, stoccaggio, adduzione, distribuzione,
restituzione in fogna delle acque ad uso civile ed industriale,
trattamento acque reflue, loro restituzione e riutilizzo;
2. opere per garantire il corretto regime delle acque;
3. opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo;
4. recupero e ripristino della qualità ambientale e
paesaggistica.
Turismo, beni culturali ambientali:
1. strutture per l'ospitalità;
2. strutture per il turismo, sport e tempo libero;
3. strutture per la cultura e lo spettacolo;
4. beni culturali.
Infrastrutture:
1. viabilità e trasporti:
a) viabilità extraurbana;
b) viabilità e sosta in città;
c) trasporto pubblico.
2. servizi sociali:
a) edilizia scolastica;
b) edilizia residenziale pubblica e convenzionata;
c) strutture socio-sanitarie.
3. attività produttive:
a) strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il
commercio;
b) raccolta e smaltimento rifiuti solidi;
c) produzione e distribuzione dell'energia.
4. luoghi di culto ed altri edifici pubblici.
(*) L'art. 44 della L.R. 5 agosto 2005, n. 19 dispone la
sostituzione della parola "ECU", ovunque ricorra nella legge, con
la parola "euro".
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a),
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(1a) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b),
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(1b) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della
L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(1c) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d),
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(2) Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1,
lettera e), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(3) Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2005,
n. 19.
(4) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(5) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(5a) Comma già modificato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 3,
comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(5b) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(6a) Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 3,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(6b) Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 4,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(6c) Comma inserito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(6d) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(6e) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(7) Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2005,
n. 19.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(8a) Comma già modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 4
agosto 2006, n. 21, e così ulteriormente modificato dall'art. 13,
comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
(8b) Comma già sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19, modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 4
agosto 2006, n.21, e così ulteriormente modificato dall'art. 13,
comma 2, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
(8c) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della
L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
(8d) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(9) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(9a) Comma così ulteriormente sostituito dall'art. 6, comma 1,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(9b) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(10a) Comma così ulteriormente modificato dall'art. 7, comma 1,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(10b) Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(11) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(11a) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a),
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(11b) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera b),
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(12) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(12a) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(13) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(14) Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(15) Comma così sostituito dall'art. 96 della L.R. 6 aprile
1998, n. 11.
(15a) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(16) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(16a) Lettera abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera a), della
L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(17) Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(17a) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera b), della
L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(17b) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(18) Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10, comma 3,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(19) Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(20) Articolo già modificato dall'art. 13 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(21) Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2005, n.
19.
(21a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 30.
(22) Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2005, n.
19.
(23) Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15, comma 1,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(24) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(24a) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(25) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(25a) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(25b) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(25c) Comma già modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 16, comma 3,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(25d) Comma già modificato dall'art. 15, comma 3, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 16,
comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(26) Comma inserito dall'art. 15, comma 4, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 16, comma 5,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(26a) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(26b) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 7, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(26c) Comma così modificato dall'art. 16, comma 8, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(26d) Comma così modificato dall'art. 16, comma 9, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(26e) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 10, della L.R.
5 agosto 2005, n. 19.
(26f) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(26g) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(27) Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(28) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così modificato dall'art. 18, comma 1,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(29) Comma già modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 18, comma 2,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30) Comma già sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18,
comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30a) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 4, lettera a),
della della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30b) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29.
(30c) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 4, lettera b), della
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30d) Comma abrogato dall'art. 18, comma 5, della della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(30e) Comma inserito dall'art. 17, comma 6, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 18, comma 6,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30f) Comma già modificato dall'art. 17, comma 7, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 18,
comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(30g) Comma così modificato dall'art. 18, comma 8, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(30h) Comma inserito dall'art. 18, comma 9, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(30i) Comma così modificato dall'art. 18, comma 10, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(30j) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 8, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29.
(30k) Comma già sostituito dall'art. 17, comma 9, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così modificato dall'art. 18, comma 11,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(31) Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(31a) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, della L.R.
5 agosto 2005, n. 19.
(31b) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(31c) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(31d) Comma così modificato dall'art. 19, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(31e) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(32) Comma già sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art..
20, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(32a) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(33) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 20, comma 3,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(33a) Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 24
dicembre 2007, n. 34.
(34) Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(35) Articolo così inserito dall'art. 22 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(36) Articolo già modificato dall'art. 21 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(37) Articolo già modificato dall'art. 22 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(38) Articolo già modificato dall'art. 23 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, e
così sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(38a) La Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 2006,
n. 440 (G.U. n. 51 del 27 dicembre 2006, prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente
lettera.
(39) Articolo già modificato dall'art. 24 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29, sostituito dall'art. 26 della L.R. 5 agosto 2005, n.
19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 luglio
2010, n. 24.
(39a) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 30.
(40) Articolo già modificato dall'art. 25 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(41) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(42) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(43) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 3, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(44) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(45) Lettera inserita dall'art. 29, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(45a) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 3, della L.R.
5 agosto 2005, n. 19.
(45b) Lettera abrogata dall'art. 29, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(45c) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(46) Comma già sostituito dall'art. 26 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30, comma 1,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(47) Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(47a) Lettera così sostituita dall'art. 30, comma 2, della L.R.
5 agosto 2005, n. 19.
(47b) Lettera già modificata dall'art. 26, comma 3, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 30,
comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(48) Lettera già modificata dall'art. 26, comma 4, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 30,
comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(48a) Lettera inserita dall'art. 30, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(49) Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(49a) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(49b) Lettera inserita dall'art. 31, comma 1, lettera a), della
L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(50) Lettera già sostituita dall'art. 27, comma 1, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così modificata dall'art. 31, comma 1,
lettera b), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(51) Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 9 settembre 1999,
n. 29.
(51a) Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(51b) Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(51c) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(51d) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(52) Comma già sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31,
comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(52a) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 7, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(53) Articolo già modificato dall'art. 28 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e dall'art. 32 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e
così sostituito dall'art. 32 della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(54) Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 40 e così
sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n.
19.
(55) Comma inserito dall'art. 29, comma 2, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così modificato dall'art. 33, comma 2,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(56) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(57) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(58) Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(59) Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(59a) Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(59b) Comma così modificato dall'art. 33, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(59c) Comma inserito dall'art. 33, comma 6, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(59d) Comma già modificato dall'art. 29, comma 6, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 33,
comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(59e) Comma inserito dall'art. 29, comma 7, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così modificato dall'art. 33, comma 8,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(59f) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(59g) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(59h) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 3, della L.R.
5 agosto 2005, n. 19.
(59i) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(59j) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(60) Comma già sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 35,
comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(60a) Comma inserito dall'art. 35, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(60b) Comma così modificato dall'art. 35, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(60c) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 4, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(60d) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 5, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(60e) Comma così modificato dall'art. 35, comma 6, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(60f) Comma inserito dall'art. 35, comma 7, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(61) Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(62)Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 15 dicembre 2003, n.
21.
(63) Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 9 settembre 1999,
n. 29.
(64) Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(65) Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(66) Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(67) Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(68) Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(69) Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(69a) Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 5 agosto 2005,
n. 19.
(69b) Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 5 agosto 2005,
n. 19.
(70) Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 9 settembre 1999,
n. 29.
(70a) Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 5 agosto
2005, n. 19, e così ulteriormente sostituito dall'art. 25, comma 2,
della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(71) Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(71a) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(72) Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29 e così modificato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(72a) Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(72b) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(73) Comma abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(74) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29.
(74a) Comma già sostituito dall'art. 37, comma 2, della L.R. 9
settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 41
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(75) Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
(75a) Capo inserito dall'art. 42 della L.R. 5 agosto 2005, n.
19.
(75b) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(75c) Comma già sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 20
gennaio 2005, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 43,
comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(75d) Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(76) Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 43, comma 4,
della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(76a) Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(76b) Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto
2005, n. 19.
(76c) Lettera abrogata dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5
agosto 2005, n. 19.
(77) Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(78) Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(79) Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 9 settembre
1999, n. 29.
(80) Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 9 settembre 1999, n.
29.
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