Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per
autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996,
n. 41. (1)
(B.U. 2 gennaio 2001, n. 1).
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Definizioni
TITOLO II NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO
CAPO I RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE (5)
Artt. 4 - 8
CAPO II COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 9 - Interventi soggetti ad autorizzazione
Art. 10 - Autorizzazione
Art. 11 - Potenziamento e trasferimento
Art. 12 - Modifiche soggette a comunicazione
Art. 13 - Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati impianti ed indicazioni di qualità
urbana
Art. 14 - Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche
Art. 15 - Impianti di GPL
Art. 16 - Impianto di metano
TITOLO III FUNZIONI REGIONALI
CAPO I COLLAUDO E VERIFICHE
Art. 17 - Collaudo
Art. 18 - Commissione regionale di collaudo
Art. 19 - Verifiche
CAPO II IMPIANTI AUTOSTRADALI
Art. 20 - Nuovi impianti autostradali
Art. 21 - Modifiche, potenziamenti e trasferimenti
Art. 22 - Trasferimento della titolarità della concessione
Art. 23 - Rinnovo concessione
CAPO III AUTORIZZAZIONI
Art. 24 - Impianti ad uso privato
Art. 25 - Prelievo di carburanti in recipienti
CAPO IV VIGILANZA
Art. 26 - Vigilanza
TITOLO IIIBIS MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE
Art. 26bis - Sviluppo della rete distributiva di carburanti
Art. 26ter - Iniziative finanziabili
TITOLO IV ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE.
Art. 27 - Orari e turni festivi. Criteri
Art. 28 - Ferie
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Sanzioni
Art. 30 - Disposizioni finanziarie
Art. 31 - Sistema informativo e osservatorio
Art. 32 - Abrogazione
Art. 33 - Rinvio
Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge detta le norme di relative alla rete
distributiva dei carburanti nell'esercizio delle funzioni
amministrative trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo
28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla
regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del
D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978,
n. 641) in materia di impianti, in attuazione del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato
dal decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge 28
dicembre 1999, n. 496. (2)
Art. 2 (Disposizioni generali) (3)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione
dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.
Art. 3 (Definizioni).
1. Per rete si intende il complesso degli impianti ad uso
pubblico installati per l'erogazione di benzine, gasolio, gas di
petrolio liquefatti (GPL) e metano.
2. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione si
intende il complesso commerciale unitario con le relative
attrezzature ed accessori, costituito da uno o più apparecchi di
erogazione del carburante.
3. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che
realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio
dell'impianto al serbatoio del veicolo rifornito, misurando
contemporaneamente le quantità trasferite.
4. Per consistenza dell'impianto si intende l'insieme dei
servizi di erogazione di carburante costituiti da erogatori dello
specifico carburante e da apparecchiature di self-service
pre-pagamento per l'erogazione dello specifico carburante.
5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o
più erogatori.
6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di
apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza
l'intervento e l'assistenza di apposito personale in cui il
relativo pagamento avviene mediante sistemi automatici a moneta, a
lettura ottica o informatizzati, prima dell'erogazione.
7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di
apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante usate
direttamente dall'utente in cui l'erogazione precede il relativo
pagamento ad apposito incaricato.
8. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente
classificati nel seguente modo:
a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più
apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di
carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il
lavaggio, ingrassaggio ed altri servizi per l'autoveicolo, nonché
dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi
accessori;
b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più
apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di
carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi
igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi
i locali per lavaggio, ingrassaggio ed altri servizi per
l'autoveicolo;
c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o multipla erogazione automatica di carburante con
relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero
del personale addetto eventualmente all'esposizione di lubrificanti
o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un
eventuale locale adibito a servizi igienici;
d) punto isolato: impianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o multipla erogazione automatica di carburante con
relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura
sussidiaria.
TITOLO II FUNZIONI COMUNALI (4)
CAPO I RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE (5)
Artt. 4 - 8
CAPO II COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 9 (Interventi soggetti ad autorizzazione).
1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune. Sono soggetti ad
autorizzazione:
a) la realizzazione di un nuovo impianto, anche a seguito di
trasferimento;
b) il potenziamento.
Art. 10 (Autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune. (6)
2. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità
alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e
a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la prevenzione incendi e a quelle dei beni
storici e artistici, nonché alle norme di cui al presente
titolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo degli erogatori
e la capacità dei singoli serbatoi;
b) l'obbligo di effettuare il collaudo prima dell'apertura
dell'impianto oppure l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito
e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti),
convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in
legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la
disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione
degli olii minerali e dei carburanti) e relativo regolamento di
attuazione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge
2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la
lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e
dei loro residui);
c) il termine, non superiore a sei mesi, prorogabili per
comprovata necessità, entro cui deve essere aperto l'impianto o
utilizzate le parti potenziate;
d) l'obbligo, per il titolare dell'autorizzazione, di provvedere
alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.
4. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia le concessioni
edilizie necessarie.
5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la
domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il
diniego. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può
annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal
Comune stesso.
6. Le concessioni di cui alla legge regionale 29 novembre 1996,
n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di
impianti di distribuzione automatica di carburanti per
autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono
convertite di diritto in autorizzazioni.
Art. 11 (Potenziamento e trasferimento).
1. Per potenziamento di un impianto si intende l'aumento dei
tipi di carburante erogabili e/o l'aggiunta di apparecchiature
self-service pre-pagamento.
2. Per trasferimento di un impianto si intende il suo
spostamento in luogo diverso da quello per cui è stata rilasciata
l'autorizzazione.
Art. 12 (Modifiche soggette a comunicazione).
1. Sono modifiche soggette a comunicazione al Comune:
a) l'aumento del numero di colonnine per l'erogazione di
prodotti già autorizzati;
b) il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e/o degli
erogatori di prodotti già autorizzati;
c) la sostituzione di serbatoi con altri di maggiore dimensione
e l'installazione di nuovi serbatoi;
d) la sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre
ad erogazione multipla;
e) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici od
elettronici;
f) l'installazione di dispositivi self-service
post-pagamento.
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), d), e) ed f)
non sono soggette a collaudo ai sensi dell'articolo 17, ma la loro
consistenza deve essere comunicata al Comune che provvede ad
inserirle nell'autorizzazione, e alla struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti per
autotrazione.
Art. 13 (Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati impianti nuovi ed indicazioni di qualità
urbana). (7)
Art. 14 (Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche). (7)
Art. 15 (Impianti di GPL). (7)
Art. 16 (Impianti di metano). (7)
TITOLO III FUNZIONI REGIONALI
CAPO I COLLAUDO E VERIFICHE
Art. 17 (Collaudo).
1. L'installazione, il trasferimento, il potenziamento di un
impianto e le modifiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a)
e c) devono essere sottoposti a collaudo da parte della Commissione
di collaudo di cui all'articolo 18.
2. La verifica dell'idoneità tecnica degli impianti ai fini
della sicurezza sanitaria ed ambientale è effettuata al momento del
collaudo su istanza dell'interessato, non oltre quindici anni dalla
precedente verifica.
3. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere
indicati gli estremi dell'autorizzazione, è trasmessa al titolare
della stessa e a tutti gli enti e gli uffici che hanno espresso il
loro parere in merito.
4. Il Comune, su istanza dell'interessato, previa presentazione
di una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato comprovante
il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione
dei lavori in conformità al progetto approvato, può rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, con l'avvertenza che
nei novanta giorni successivi alla comunicazione di fine lavori
deve essere comunque fatto il collaudo. Non possono essere
autorizzati all'esercizio provvisorio gli impianti di GPL e di
metano.
Art. 18 (Commissione regionale di collaudo).
1. La Commissione regionale di collaudo è così composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di rete distributiva di carburanti per autotrazione, o suo
delegato, in qualità di Presidente;
b) dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
c) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF) o
suo delegato;
d) da un dirigente dell'Agenzia regionale protezione ambiente
(ARPA) o suo delegato;
e) da un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale.
2. La Commissione è integrata:
a) dall'Ingegnere Superiore dell'Ente nazionale per le strade o
suo delegato, se l'impianto è ubicato su strada statale;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di viabilità o suo delegato, se l'impianto è ubicato su strada
regionale, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo
delegato se l'impianto è ubicato su strada comunale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di rete
distributiva di carburanti per autotrazione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti e,
in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nella
Commissione devono, comunque, risultare sempre presenti il
Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato e l'Ingegnere capo
dell'UTF o suo delegato.
5. La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro
novanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare
dell'autorizzazione.
6. Se il collaudo dà esito negativo, la Commissione stabilisce
un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale il richiedente
deve ottemperare alle prescrizioni verbalizzate e presentare una
nuova istanza di collaudo. Trascorso tale termine, la Commissione
effettua un nuovo collaudo, al cui esito positivo è subordinata la
continuazione dell'esercizio dell'attività.
7. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle
indennità spettanti ai componenti della Commissione regionale, sono
a carico del richiedente.
8. Ai componenti della Commissione di collaudo non dipendenti
dell'Amministrazione regionale spetta, per ciascuna giornata di
attività, un gettone di presenza di lire duecentomila giornaliere
oltre al rimborso delle spese di trasferta.
Art. 19 (Verifiche).
1. Le verifiche sull'idoneità tecnica sono effettuate al momento
del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente
verifica.
2. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge sono sottoposti a verifica da parte della
Commissione di collaudo di cui all'articolo 18, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. L'esito di tali
verifiche è trasmesso al Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato.
3. La Commissione verifica lo stato degli impianti circa la loro
incompatibilità sotto il profilo della prevenzione degli incendi,
ambientale e sanitaria, comunque non oltre quindici anni dalla
precedente verifica.
4. L'esito della verifica di cui al comma 3 è trasmesso al
Comune, che lo comunica all'interessato, e all'UTF. Nella
comunicazione dell'esito della verifica, il Comune deve evidenziare
le anomalie riscontrate e indicare un termine, non superiore a
diciotto mesi per il Comune di Aosta e non superiore a ventiquattro
mesi per gli altri Comuni, per adeguarsi alla normativa vigente. Il
Comune, nel provvedimento che ordina la chiusura dell'impianto,
deve prevedere il ripristino delle aree.
5. Il titolare non a norma, entro trenta giorni dalla
comunicazione comunale, deve presentare un programma di adeguamento
alla normativa vigente oppure di smantellamento dell'impianto, che
deve essere eseguito entro il termine fissato dal Comune.
CAPO II IMPIANTI AUTOSTRADALI
Art. 20 (Nuovi impianti autostradali).
1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione
di nuovi impianti autostradali di carburante, nonché quelle per il
rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti
autostradali già esistenti, devono essere presentate alla struttura
regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti
per autotrazione, corredate:
a) del parere di assenso da parte dell'Ente nazionale per le
strade, e, in caso di viabilità data in concessione, della società
concessionaria;
b) del parere dei Vigili del Fuoco in merito alla sicurezza;
c) del parere dell'UTF in merito agli aspetti
tecnico-fiscali;
d) del parere dell'Azienda sanitaria locale in merito alla
sicurezza sanitaria;
e) del parere dell'ARPA in merito alla sicurezza ambientale.
2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione
planimetrica dell'impianto;
b) relazione tecnica dell'impianto;
c) documentazione volta a dimostrare il possesso, da parte del
richiedente, dei requisiti soggettivi, nonché della capacità
tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26
ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina
dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal
comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei
prodotti GPL e metano.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda,
completa della documentazione e dei pareri di cui al comma 1, la
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione rilascia la concessione e ne invia
copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.
(8)
4. La concessione ha durata diciottennale.
Art. 21 (Modifiche, potenziamenti e trasferimenti).
1. Non sono soggette ad autorizzazione ma devono essere
preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in
materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione le
modificazioni di cui all'articolo 12.
2. Sono soggetti ad autorizzazione il potenziamento ed il
trasferimento di cui all'articolo 11.
3. Le operazioni soggette a collaudo sono quelle definite
all'articolo 17.
Art. 22 (Trasferimento della titolarità della concessione).
1. La domanda per il trasferimento della titolarità della
concessione degli impianti autostradali deve essere presentata alla
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare
della concessione autostradale;
b) documentazione dalla quale risulti la titolarità
dell'impianto da parte del cessionario;
c) parere dell'UTF.
2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente
alla proprietà dell'impianto.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione della citata
documentazione la struttura regionale competente in materia di rete
distributiva di carburanti per autotrazione provvede al rilascio
della concessione e ne invia copia al cessionario, al cedente e
agli Enti interessati al procedimento. (9)
Art. 23 (Rinnovo concessione).
1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto
autostradale di distribuzione carburanti deve essere presentata
alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione almeno sei mesi prima della scadenza
diciottennale.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione e dei
pareri di cui all'articolo 20, comma 1.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento
dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale
idoneità deve risultare dal verbale di collaudo redatto dalla
Commissione di cui all'articolo 18.
4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
completa della documentazione e dei pareri di cui sopra la
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione rilascia il rinnovo della concessione
inviandone copia al richiedente ed agli Enti interessati al
procedimento. (10)
CAPO III AUTORIZZAZIONI
Art. 24 (Impianti ad uso privato).
1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in
materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione,
rilascia le autorizzazioni relative all'installazione, alle
modificazioni, ai potenziamenti ed ai trasferimenti degli impianti
di distribuzione carburanti ad uso privato.
2. Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si
intende:
a) un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi
fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati
a serbatoi interrati oppure a reti di distribuzione, utilizzati
esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in
leasing di aziende o di imprese private e di amministrazioni
pubbliche, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini
e simili;
b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di
proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a
condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia
costituito un consorzio o un'associazione di imprese o che si
tratti di società partecipata dalla società titolare
dell'autorizzazione (11).
Art. 25 (Prelievo di carburanti in recipienti).
1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il prelievo dei
carburanti in recipienti presso i distributori automatici di
carburanti, da parte di operatori economici o altri utenti in
possesso di impianti fissi, di cingolati, attrezzature agricole,
macchinari o veicoli non rifornibili presso i distributori di
carburanti, deve essere presentata domanda alla struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti per
autotrazione.
2. L'autorizzazione, che ha validità triennale, deve indicare
gli impianti presso i quali il rifornimento può avvenire e che il
prelievo avviene con l'utilizzo di recipienti e di mezzi di
trasporto conformi alle disposizioni normative previste dal decreto
ministeriale 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza
per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di
olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi) e successive
modificazioni.
CAPO IV VIGILANZA
Art. 26 (Vigilanza).
1. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli
organi di polizia secondo le competenze attribuite dalla normativa
in vigore, anche da personale regionale di grado non inferiore
all'ex qualifica settima, all'uopo incaricato dal dirigente della
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione. I titolari sono tenuti a consentire
loro il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le
informazioni richieste.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli
attinenti alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica
affidati dalla normativa vigente alla competenza dell'UTF e del
comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle
amministrazioni competenti.
TITOLO IIIBIS MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE (12)
Art. 26bis (Sviluppo della rete distributiva di carburanti) (13)
1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva
regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di
favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della
sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere
l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia
elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e
medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE)
n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria), contributi in conto capitale per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 26ter.
Art. 26ter (Iniziative finanziabili) (14)
1. Possono essere ammessi a contributo:
a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad
uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel
potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per
autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per
autotrazione;
b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio
regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per
autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per
autotrazione.
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi e
l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
(14a)
TITOLO IV ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE. (15)
Artt. 27-28
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 (Sanzioni).
1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17, comma
1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire unmilioneduecentomila. La violazione
dell'obbligo previsto dall'articolo 12, comma 2, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire centomila a
lire trecentomila.
2. (16)
Art. 30 (Disposizioni finanziarie).
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 29 sono introitati al capitolo 7700
(Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata
del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci
futuri.
2. I proventi derivanti dai versamenti dei titolari di
concessione ed autorizzazione per le spese sostenute dalla
Commissione regionale di collaudo sono introitati al capitolo 13500
(Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche
varie) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 2000 e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci futuri.
Art. 31 (Sistema informativo e osservatorio).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998, la
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione, effettua un monitoraggio per
verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della
rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i
risultati del monitoraggio.
2. A tal fine i Comuni trasmettono alla struttura regionale
competente in materia di rete distributiva di carburanti per
autotrazione tutte le modificazioni intervenute sulla rete a
seguito di decisioni di loro competenza, mediante l'invio di copia
di ogni autorizzazione e provvedimento assunto, oltre che di ogni
altro dato che la stessa ritiene utile acquisire. Per la gestione
dei suddetti dati l'Ufficio regionale competente si dota di un
sistema informativo finalizzato all'aggiornamento ed elaborazione
dei dati riferiti alla rete distributiva regionale.
3. La struttura regionale competente in materia di rete
distributiva di carburanti per autotrazione chiede annualmente
all'UTF competente per territorio i dati relativi agli erogati di
ogni singolo impianto di distribuzione carburanti sito sul
territorio regionale. L'erogato si riferisce ai seguenti prodotti:
benzine, gasolio e GPL per autotrazione, sulla base dei dati
risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri di carico
e scarico depositati presso lo stesso ufficio.
4. I titolari dell'autorizzazione devono comunicare annualmente
alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione i dati riguardanti l'erogato del
metano.
Art. 32 (Abrogazione).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 29 novembre 1996, n. 41;
b) 20 gennaio 1998, n. 4;
c) 19 gennaio 2000, n. 4.
Art. 33 (Rinvio).
1. In ordine alle fattispecie non previste dalla presente legge,
si fa espresso rinvio alle disposizioni del d.lgs. 32/1998, per
quanto compatibili.
Art. 34 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Titolo modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 marzo
2010, n. 9.
(3) Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(4) Rubrica sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(5) Capo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), della L.R.
2 marzo 2010, n. 9.
(6) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della
L.R. 2 marzo 2010, n. 9.
(7) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera c), della
L.R. 2 marzo 2010, n. 9.
(8) Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(9) Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(10) Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(11) Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre
2007, n. 34
(12) Titolo inserito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(13) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(14) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2010, n.
9.
(14a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.R 7
ottobre 2011, n. 23.
(15) Titolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera d), della
L.R. 2 marzo 2010, n. 9.
(16) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera d), della
L.R. 2 marzo 2010, n. 9.
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