Legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6
Interventi volti ad agevolare la formazione di medici
specialisti e di personale sanitario laureato non medico.
(B.U. 10 febbraio 1998, n. 6)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta con la presente legge si
propone di conseguire una migliore qualificazione del personale del
Servizio sanitario regionale ampliando le possibilità di formazione
di medici specialisti e di altre professionalità sanitarie della
dirigenza del ruolo sanitario, con riguardo a quelle
specializzazioni che si rivelino carenti nell'ambito del servizio
medesimo.
CAPO II FORMAZIONE DI SPECIALISTI
Art. 2 (Conferimento di risorse aggiuntive)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del
Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti
direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
1990)), e ai decreti ministeriali emanati in applicazione dello
stesso, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con università per l'attivazione di posti riservati di formazione
di specialisti in aggiunta a quelli ordinari nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione nazionale fissati con decreto del
Ministro della sanità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
257/1991, conferendo, a tal fine, risorse aggiuntive nell'ammontare
stabilito dalla Giunta stessa, per il finanziamento di borse di
studio regionali relative ai suddetti posti.
2. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 1, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione previste
dall'ordinamento delle scuole.
3. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di
cui al comma 1 è effettuata tenendo conto del fabbisogno di
specialisti delle professionalità comprese nella dirigenza del
ruolo sanitario individuato, per ciascuna disciplina, ai sensi
dell'art. 5, nonché delle risorse finanziarie determinate,
annualmente, con legge finanziaria.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, alla stipulazione
delle convenzioni con le università può essere, eventualmente,
delegato l'assessore regionale competente in materia di sanità.
5. Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione
alle scuole di specializzazione e l'utilizzazione delle graduatorie
risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, i posti di
cui al comma 1 sono riservati a favore:
a) di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale iscritti all'ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni;
b) di laureati non medici dotati di diploma di laurea che
consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo
sanitario, in possesso, ove previsto, dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscritti ai relativi ordini
professionali della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni.
6. Per accedere ai posti riservati, sia i medici che i laureati
non medici devono essere collocati nella migliore posizione tra gli
idonei della graduatoria di ammissione ai corsi di specialità e
devono assumere l'impegno a prestare servizio, in caso di
assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un
periodo comunque non inferiore a cinque anni.
Art. 3 (Requisiti di idoneità delle strutture)
1. Ai fini di cui alla presente legge, nonché per favorire
l'espletamento dei tirocini previsti dai corsi di studi delle
scuole di specializzazione interessate alla frequenza degli
specializzandi, la Giunta regionale, nell'ambito delle convenzioni
stipulate, concorda l'utilizzo di strutture e di attrezzature del
proprio servizio sanitario che abbiano, a tal fine, i requisiti di
idoneità e di accreditamento fissati in applicazione di
disposizioni statali.
Art. 4 (Provvidenze subordinate all'impegno a prestare servizio
nell'ambito del Servizio
sanitario regionale)
1. L'attribuzione ai medici e ai laureati non medici, in
possesso di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo
professionale compreso nel ruolo sanitario, delle provvidenze
previste dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi
della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito
universitario), nonché dei prestiti d'onore di cui al regolamento
regionale 6 marzo 1990, n. 1 (Concessione di prestiti d'onore in
applicazione dell'art. 8 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30, sul
diritto allo studio nell'ambito universitario) richiede, oltre ai
requisiti di cui alla l.r. 30/1989 e al regolam. reg. 1/1990,
l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito
del Servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non
inferiore a cinque anni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono regolamentati
le modalità e i criteri di restituzione della somma già versata ai
sensi del comma 1, relativamente al mancato rispetto da parte dei
beneficiari dell'impegno a prestare servizio, in caso di
assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Art. 5 (Individuazione delle esigenze)
1. Ogni anno l'assessore regionale competente in materia di
sanità, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario
vigente e sentiti il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale
della Valle d'Aosta e il relativo Consiglio dei sanitari,
predispone un elenco in cui sono individuate, per ciascuna
disciplina, le esigenze e le priorità.
2. Sulla base dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta
regionale, con propria deliberazione, individua annualmente, per
ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti e
determina le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è
possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse
aggiuntive.
Art. 6 (Individuazione della struttura competente)
1. Lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è
affidato alla struttura regionale competente in materia di
sanità.
CAPO III NORMA FINANZIARIA
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per
gli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 200.000.000 annue.
2. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 si
provvede:
a) per l'anno 1998 mediante prelievo di lire 200.000.000 dal
capitolo 35060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno
1998;
b) per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo degli stanziamenti
già iscritti al capitolo 59920 del bilancio pluriennale per gli
anni 1998/2000.
3. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59920 (Spese a
carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie
attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di
previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni
1998/2000.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, l'onere
derivante dalla presente legge sarà determinato con legge
finanziaria.
Art. 8 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le
seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 35060 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali"
anno 1998: lire 200.000.000;
b) in aumento:
cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di
funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"
anno 1998: lire 200.000.000.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 9 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, ferma restando la necessità
dell'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
Regione Valle d'Aosta ed ai relativi ordini professionali della
stessa Regione per i laureati non medici, si prescinde dal
requisito minimo di tre anni di iscrizione, quando l'interessato,
al momento dell'entrata in vigore della legge, sia stato ammesso
alla frequenza o sia in servizio nelle strutture del Servizio
sanitario regionale.
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
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