Legge regionale 23 agosto 1996, n. 26
Bollettino ufficiale regionale 03 09 1996 n. 40
Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme
sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e
sulla previdenza dei consiglieri regionali).
Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto
1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri
regionali) è aggiunto il seguente:
"1bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria
deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire
di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle
assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con
le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del
Consiglio e di tutti i suoi organi interni."
Art. 2
1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della l.r.
33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso
successivamente al 1' gennaio 1993, anche nei confronti dei
consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.
Art. 3
1. Le spese per l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 2 previste, per il 1996, in lire 60.000.000
(sessantamilioni) graveranno sul Cap. 20432 del bilancio di
previsione della Regione per l'anno 1996: "Rimborso delle spese
legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli
Amministratori regionali".
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione per lire 60.000.000 (sessantamilioni) dello
stanziamento iscritto al Cap. 69000 del bilancio della Regione per
l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D6.
(Iniziative e residenzialità in campo universitario) dell'allegato
1. al bilancio medesimo.
3. A decorrere dall'anno 1997 per la copertura degli oneri
eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1995, n.
33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della
Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come
integrato dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato il
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le
modalità di cui all'art. 37 della l.r. 27.12.1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta).
Art. 4
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:
a) in diminuzione
Cap. 69000
01 01 01 09 00 01 12 032
"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
Lire 60.000.000
b) in aumento
Cap. 20432: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute
dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali"
Lire 60.000.000
|