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Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13

Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc.

(B.U. 16 maggio 1995, n. 22).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta interviene per realizzare o recuperare strutture di proprietà regionale relative alle aree naturali protette e all'Espace Mont Blanc. Tali strutture sono finalizzate sia alla necessità di funzionamento delle aree stesse (sede dell'ente di gestione, ricoveri per la sorveglianza, uffici) sia per attività di formazione e divulgazione.

1bis. La Regione attua, altresì, ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità concordate in seno alla Conferenza transfrontaliera Mont Blanc, con particolare riguardo alle seguenti iniziative:

a) promozione ed attuazione di programmi e di progetti di valorizzazione del territorio, di riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

b) promozione ed effettuazione di indagini, ricerche, studi ed altre iniziative a carattere scientifico, tecnico e culturale, anche mediante incarichi esterni;

c) organizzazione o partecipazione a convegni, seminari, esposizioni e manifestazioni;

d) realizzazione e diffusione di pubblicazioni, materiale informativo e divulgativo su tematiche di interesse ambientale;

e) coordinamento, assistenza tecnica e segretariato a sostegno della partecipazione regionale alla Conferenza transfrontaliera. (1)

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1995/1997 in annue lire 1.200.000.000, gravano sul capitolo n. 67385 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1995 e 1995/1997.

3. A decorrere dal 1998 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, sia in termini di competenza che di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69340 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

lire 1.200.000.000;

b) in aumento:

cap. 67385 "Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o a Espace Mont Blanc"

lire 1.200.000.000.

(1) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.