Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13
Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad
aree naturali protette e a Espace Mont Blanc.
(B.U. 16 maggio 1996, n. 22).
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta interviene per realizzare o
recuperare strutture di proprietà regionale relative alle aree
naturali protette e all'Espace Mont Blanc. Tali strutture sono
finalizzate sia alla necessità di funzionamento delle aree stesse
(sede dell'ente di gestione, ricoveri per la sorveglianza, uffici)
sia per attività di formazione e divulgazione.
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati per il triennio 1995/1997 in annue lire 1.200.000.000,
gravano sul capitolo n. 67385 del bilancio di previsione della
Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci futuri.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) dei
bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1995 e
1995/1997.
3. A decorrere dal 1998 gli oneri saranno determinati con legge
finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Art. 3 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1995 sono apportate, sia in termini di competenza che
di cassa, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69340 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
lire 1.200.000.000;
b) in aumento:
cap. 67385 "Spese per la realizzazione o il recupero funzionale
di strutture afferenti ad aree naturali protette o a Espace Mont
Blanc"
lire 1.200.000.000.
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