Legge regionale 16 agosto 1994, n. 50 - Testo storicoLegge regionale 16 agosto 1994, n. 50 - Testo storico |
Legge regionale 16 agosto 1994, n. 50
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1994, n.
24(Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale
della Valle d'Aosta: organi di gestione).
(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)
Art. 1
1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1994,
n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria
locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) è sostituito dal
seguente:
"2. I membri designati debbono essere iscritti nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica, eleggibili a consiglieri
comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili)."
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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