Legge regionale 1 agosto 1994, n. 37
Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n.
30(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto
1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo
studio) e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina
della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e
agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e
modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno
1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).
(B.U. 9 agosto 1994, n. 34).
Art. 1
1. (1)
Art. 2
1. (2)
Art. 3
1. (3)
Art. 4
1. (4)
Art. 5. 1. (5)
Art. 6
1. (6)
Art. 7
1. (7)
Art. 8
1. (8)
Art. 9 (9)
Art. 10
1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla l.r. 30/1989
banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di
laurea di cui alla l.r. 30/1989 presentate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi
della disciplina fissata nella deliberazione del Consiglio
regionale n. 1444/IX in data 1 ottobre 1990.
Art. 11
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio
pluriennale 1994/1996:
a) applicazione art. 1 e 2 cap. 55560;
b) applicazione art. 3 cap. 55580;
c) applicazione art. 5 cap. 55540;
d) applicazione art. 6 cap. 56660;
e) applicazione art. 7 cap. 55250;
f) applicazione art. 8 [16 bis] cap. 55120;
g) applicazione art. 8 [16 ter] cap. 67390;
h) applicazione art. 9 cap. 55140.
Art. 12
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Inserisce gli artt. 10 bis e 10 ter, dopo l'art. 10 della
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per
l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito
universitario).
(2) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4, lettera b), della
L.R. 19 dicembre 2005, n. 34. Sostituiva l'articolo 12 della l.r.
14 giugno 1989, n. 30.
(3) Sostituisce l'articolo 13 della l.r. 14 giugno 1989, n.
30.
(4) Inserisce l'art. 7 bis, dopo l'articolo 7 della legge
regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di
diritto allo studio).
(5) Inserisce l'art. 14 bis, dopo l'articolo 14 della legge
regionale 20 agosto 1993, n. 68.
(6) Aggiunge il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'articolo 16
della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.
(7) Inserisce gli artt. 16 bis e 16 ter, dopo l'articolo 16
della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.
(8) Aggiunge il comma 5 bis dopo il comma 5 dell'articolo 18
della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.
(9) Articolo abrogato dall'art. 67 della l.r. 1 settembre 1997,
n. 29. Aggiungeva il comma 3bis dell'art. 2 della L.R. 6 ottobre
1991, n. 62.
|