|
Legge regionale 1' agosto 1994, n. 37.
Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n.
30(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto
1993, n. 68(Interventi regionali in materia di diritto allo studio)
e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62(Disciplina della
gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e
dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche
delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64
e 16 giugno 1988, n. 49).
(B.U. 9 agosto 1994, n. 34)
Art. 1
1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30
(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio
nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti:
"Art. 10 bis
1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di
laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese
straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non
superiore a tre
mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la
Giunta regionale può concedere un sussidio, erogabile anche
ratealmente.
2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve
presentare all'Assessorato della pubblica istruzione apposita
domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di
spesa.
3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento
della spesa sostenuta e documentata.
4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al
sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da
allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 10 ter
1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti
nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca
ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di
interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di
premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.
2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la
carriera univer-sitaria del candidato ed è cumulabile con la
provvidenza di cui all'articolo 10 bis.
3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti
l'ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione
al contributo e la documen-tazione da allegare alla domanda.
4. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta
regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una
copia della tesi."
Art. 2
1. L'articolo 12 della l.r. 30/1989 è sostituito dal
seguente:
"Art. 12
1. La Regione favorisce l'associazionismo universitario rivolto
all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta di cicli di
lezioni, seminari di studio e conferenze destinati a studenti
universitari valdostani.
2. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settanta
per cento della spesa sostenuta per le iniziative e le attività di
cui al comma 1.
3. Al fine di accedere ai contributi, le associazioni
studentesche devono pre-sentare ai servizi scolastici
dell'Asses-sorato della pubblica istruzione doman-da corredata
di:
a) dettagliata relazione illustrante l'articolazione, le
caratteristiche orga-nizzative ed i contenuti scientifici
dell'iniziativa;
b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate.
4. Il contributo è corrisposto al termine delle attività previa
presentazione dei rendiconti documentati."
Art. 3
1. L'articolo 13 della l.r. 30/1989 è sostituito dal
seguente:
"Art. 13
1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente
negli studi possono essere attribuite, per concorso,
borse al merito scolastico istituite alla memoria di personalità
valdostane, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani
iscritti presso università italiane o estere o istituti di
istruzione superiore di grado univer-sitario che rilasciano titoli
aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di
filosofia e teologia presso il Seminario di AOSTA o altro istituto
similare e che non fruiscano di provvidenze analoghe.
3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base
al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del
diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità
di merito, la posizione in graduatoria è determinata con
riferimento alle condizioni econo-miche degli aspiranti individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della
situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al
primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio
di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di
iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di
studi.
5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'Assessore
alla pubblica istruzione, sono stabiliti:
a) l'ammontare delle borse;
b) termini per la presentazione delle domande;
c) la documentazione da allegare alla domanda;
d) le modalità di liquidazione;
e) le ulteriori modalità procedurali."
Art. 4
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68
(Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è
inserito il seguente:
"Art. 7 bis (Borse di studio intitolate alla memoria
di personalità valdostane per studenti
delle scuole secondarie)
1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla
memoria di personalità valdostane, possono essere assegnate, anche
in deroga al requisito di reddito di cui all'art. 3, a favore di
studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di
secondo grado della Regione;
c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati
dall'Amministra-zione regionale o da altri enti.
2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini
dell'attribuzione delle borse al merito valgono i criteri indicati
all'art. 4."
Art. 5
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 68/1993 è inserito il
seguente:
"Art. 14 bis (Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative
per la realizzazione di interventi a supporto della normale
attività didattica)
1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della
Regione, possono essere disposti, su specifica richiesta,
trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni aventi finalità
educative per
la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti per
l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in
attività parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un progetto
educativo di integrazione della normale attività didattica.
2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma
1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su
presentazione di fatture ovvero di documentato rendiconto delle
spese sostenute."
Art. 6
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 68/1993 è
aggiunto il seguente:
"2 bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità
indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'at-tuazione da parte
delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a
carattere linguistico. Tali fondi sono destinati:
a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di
esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile
consumo;
b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili
non risultasse sufficiente a sovven-zionare il totale delle spese;
in tal caso l'ammontare della prov-videnza è stabilito
proporzional-mente al numero di richieste pervenute al fine di
assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per
scuola."
Art. 7
1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 68/1993 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 16 bis (Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed
interscolastiche promosse dalle scuole della Regione)
1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole
di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di
soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a
carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.
2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso
alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali
dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra
il trentacin-que per cento ed il settanta per cento della spesa
globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti
criteri:
a) numero di richieste presentate, con priorità per le
iniziative da svolgersi in paesi francofoni;
b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è
accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere
sussidiario e complementare di speri-mentazioni in atto;
c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la
precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non
hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti
integrativi per le stesse attività.
4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative
di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico
regionale, in due rate: un
acconto, in misura non superiore al settanta per cento della
sovvenzione, all'atto dell'ammissione a finanziamen-to, il saldo a
spese avvenute, su presentazione di rendiconti.
Art. 16 ter (Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di
istruzione di valenza naturalistica ed ambientale)
1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio
possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della
Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza
naturalistica ed ambientale.
2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di
cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle
domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare
annuale dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa
con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.
3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per
cento e il settanta per cento delle spese globali effetti-vamente
sostenute.
4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle
stesse sono proposte dal Servizio tutela dell'ambien-te, che cura
l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del Consiglio
scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti
criteri:
a) numero di richieste presentate;
b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;
c) entità del fondo disponibile.
5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione
del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto in
misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione
all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute,
su presentazione di rendiconti."
Art. 8
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 68/1993 è
aggiunto il seguente:
"5 bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al
comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulte-riori assegnazioni
di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado
della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici
non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad
estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione
della normale attività didattica."
Art. 9
1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre
1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe
preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto -
Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n.
32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49), è aggiunto il
seguente:
"3bis La possibilità di istituzione di servizi di noleggio con
conducente è estesa anche alle esigenze di trasporto di studenti
frequentanti scuole secon-darie di secondo grado di tipo non
esistente in Valle d'Aosta".
Art. 10
1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla l.r. 30/1989
banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di
laurea di cui alla l.r. 30/1989 presentate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi
della disciplina fissata nella deliberazione del Consiglio
regionale n. 1444/IX in data 1' ottobre l990.
Art. 11
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio
pluriennale 1994/1996:
a) applicazione art. 1 e 2 cap. 55560;
b) applicazione art. 3 cap. 55580;
c) applicazione art. 5 cap. 55540;
d) applicazione art. 6 cap. 56660;
e) applicazione art. 7 cap. 55250;
f) applicazione art. 8 (16 bis) cap. 55120;
g) applicazione art. 8 (16 ter) cap. 67390;
h) applicazione art. 9 cap. 55140.
Art. 12
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
|