Legge regionale 30 maggio 1994, n. 21
Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli
enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità
giuridica.
(B.U. 7 giugno 1994, n. 25)
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ai Comuni, alle
Comunità montane, ai consorzi fra enti locali territoriali, alle
aziende speciali e alle società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale esercenti pubblici servizi, che intendono
finanziare spese per investimenti con ricorso al credito,
contributi sulle rate di ammortamento, per la parte di esse che
rimane a loro carico.
Art. 2 (Istituti autorizzati)
1. I beneficiari della presente legge possono provvedere al
finanziamento delle spese per investimenti ricorrendo al credito
erogato dal circuito pubblico, costituito dalla Cassa depositi e
prestiti, dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, o
dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio
del credito a medio e lungo termine.
Art. 3 (Interventi finanziabili)
1. E' autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi
per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di opere pubbliche di proprietà del
mutuatario;
b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni, di
proprietà degli enti stessi, destinati ad uso pubblico;
c) acquisizione di immobili già costruiti destinati ad uso
pubblico;
d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili
al funzionamento o al miglioramento di un'opera;
e) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per
edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani, purché il
finanziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera
di riferimento;
f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati
ai servizi del mutuatario;
g) acquisizione o recupero di aree da destinare a rimboschimento
e verde pubblico;
h) recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare avente
rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.
Art. 4 (Entità dei contributi)
1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura
dell'ottanta per cento delle rate di ammortamento costituite dalla
quota capitale e dalla quota interessi.
2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto
sia superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i
contributi regionali sono determinati calcolando una rata di
ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse
applicato, al momento della stipula del contratto di mutuo, dalla
Cassa stessa.
3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi
erariali.
Art. 5 (Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun
caso cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali
erogati allo stesso titolo.
Art. 6 (Domanda di contributo)
1. Le domande di ammissione al contributo devono essere
presentate alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato
del bilancio e delle finanze dal 1' giugno al 31 luglio di ciascun
anno.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base
alla documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bilancio
e delle finanze, allo scopo di permettere una valutazione delle
iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai
criteri stabiliti all'art. 8.
3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione
delle iniziative che il richiedente intende finanziare nel corso
dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda,
contenente l'indicazione della dimostrazione della capacità di
indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, corredata
di:
a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei casi
di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
b) dimostrazione della disponibilità del venditore ad effettuare
la cessione e parere tecnico sulla congruità del prezzo, nei casi
di acquisto di beni immobili;
c) preventivi di spesa, nei casi di acquisto di beni mobili,
automezzi ed attrezzature;
d) progetti di massima contenenti una stima dei costi, nei casi
di acquisizione o recupero di aree o di patrimonio immobiliare
storico, artistico o ambientale.
Art. 7 (Istruttoria)
1. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, l'Assessorato del bilancio e delle
finanze trasmette ai servizi competenti per materia la
documentazione acquisita per l'esame preliminare delle
iniziative.
2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla
concessione dei contributi sono di competenza della Conferenza di
servizi di cui al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al
bilancio e alle finanze entro il 15 settembre di ogni anno.
3. La Conferenza di servizi è così composta:
a) dall'Assessore al bilancio e alle finanze, o da un suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente della Direzione generale delle finanze
dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo
sostituto;
c) dal dirigente della Direzione generale del bilancio
dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo
sostituto;
d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della
Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto;
e) dal dirigente o dai dirigenti dei servizi regionali
competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o
da loro sostituti.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a
maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della
Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e
delle finanze.
Art. 8 (Criteri di priorità in caso di insufficienza di
fondi)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei
criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la
disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le
iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi
sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo,
nell'ambito di ogni tipologia, la priorità in base all'ordine
cronologico.
Art. 9 (Domande accolte in via preliminare)
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, tenendo conto
delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione, dei
criteri di cui all'art. 8 e delle indicazioni fornite dalla
Conferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande
accolte in via preliminare ed impegna la spesa presunta.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio
e delle finanze comunica ai richiedenti l'accoglimento in via
preliminare della domanda di contributo da parte della Giunta
regionale.
Art. 10 (Concessione dei contributi)
1. Per ottenere la concessione dei contributi, i soggetti che
hanno presentato le domande accolte in via preliminare ai sensi
dell'art. 9, comma 1, devono presentare alla Direzione generale
delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro
il 31 ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza
dell'accoglimento in via preliminare, domanda corredata della
seguente documentazione:
a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei
relativi piani di ammortamento;
b) dichiarazione di non avere usufruito e di impegno a non
usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o
provvidenze regionali.
2. La Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del
bilancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande
presentate ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e
alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantificando
la relativa spesa, nei tempi necessari a garantire l'erogazione
della prima rata di contributo nei termini previsti dall'art.
11.
Art. 11 (Erogazione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai
richiedenti in rate aventi la stessa scadenza del piano di
ammortamento.
Art. 12 (Revoca)
l. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in caso di
alienazione da parte del mutuatario, durante il periodo di
ammortamento del mutuo, dell'opera realizzata o del bene acquisito
con ricorso al mutuo stesso, nonché in caso di rinuncia al
finanziamento o in caso di revoca dell'atto di concessione o di
risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto
mutuante.
2. I beneficiari devono dare immediata comunicazione
all'Assessorato del bilancio e delle finanze del verificarsi delle
situazioni di cui al comma 1.
3. I contributi sono, inoltre, revocati in caso di inosservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge.
4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla
Regione, nel termine di novanta giorni dalla notifica, maggiorato
degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del
tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato
dell'agevolazione.
Art. 13 (Norme transitorie)
1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre
1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito
della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta
S.p.A.", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di
credito ordinario e speciale) è limitata alla gestione delle sole
risorse finanziarie impegnate.
2. Alla conclusione della gestione di cui al comma 1, la l.r.
40/1991 cessa di avere vigore.
3. Le domande presentate ai sensi della l.r. 40/1991 e non
ancora accolte alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istruite con le modalità previste dagli art. 7, 8, 9, 10 e
11.
Art. 14 (Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si
provvede annualmente con legge finanziaria.
Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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