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Legge regionale n. 68 del 20 08 1993
Bollettino ufficiale 31 8 1993 n. 38
Interventi regionali in materia di diritto allo studio.
(Indice omesso)
TITOLO I FINALITÀ
Art. 1 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del
diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti
negli artt. 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del
cittadino ad un'istruzione e ad una cultura adeguata
all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti
sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo
23 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla
regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della
normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del
decreto - legge 18 agosto 1978, n 481, convertito nella legge 21
ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:
a) favorire la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la
realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i
mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo
scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e
sociale che ne determinato l'evasione, lo scarso rendimento, la
ripetenza e l'emarginazione;
c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi,
la prosecuzione degli studi;
d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI
dello Statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli
operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche
mediante soggiorni in paesi dell'area francofona;
e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione
del patrimonio linguistico della comunità Walser;
f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte
degli adulti e dei lavoratori.
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono
previsti i seguenti interventi:
a) borse o contributi di studio a favore di:
1) studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di
tipo o indirizzo non esistente nella Regione;
2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur;
3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento
linguistico nel periodo estivo;
b) conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi
e convitti della Regione;
c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della
Regione che si distinguono particolarmente nello studio della
lingua francese;
d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in
situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari
circostanze;
e) contributi agli enti locali per il funzionamento di scuole
materne e per l'acquisto di arredi scolastici;
f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi
estivi di perfezionamento linguistico;
g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione
di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere
linguistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per
l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale
didattico di consumo;
h) finanziamenti a favore della comunità Walser per
l'organizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio
linguistico locale;
i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire
il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di
corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità
sociale.
TITOLO II PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
Art. 3 (Limiti di reddito e graduatorie)
1. Il Consiglio regionale stabilisce ogni anno un tetto di
reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri
per la formazione di eventuali graduatorie.
2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si
procede alla formazione di graduatorie, tenuto conto, insieme o in
alternativa a seconda dei bandi di concorso, dei seguenti
criteri;
a) reddito e patrimonio;
b) merito scolastico.
3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del
nucleo familiare di provenienza non può superare la cifra di lire
40.000.000 con riferimento all'anno 1994, aggiornato annualmente
secondo l'indice d'inflazione ISTAT Qualora alla formazione del
reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi
sono calcolati nella misura del sessanta per cento con successiva
detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.
Art. 4 (Bandi, anticipi ed erogazioni delle sovvenzioni)
1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto
dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione previa
deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero
massimo;
b) i termini di presentazione delle domande;
c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare
all'atto dell'erogazione;
d) le categorie dei beneficiari;
e) le modalità di assegnazione e di liquidazione;
f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;
g) le modalità per la concessione di anticipi;
h) le ulteriori modalità procedurali.
Art. 5 (Copertura amministrativa)
1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai
Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica
istruzione e in particolare:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo III
all'unità organizzativa Diritto allo studio ed Università;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo IV
all'unità organizzativa Organizzazione scolastica.
TITOLO III INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI
Art. 6 (Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole
secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella
Regione)
1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di
secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo
o indirizzo non esistente nella Regione, nonché centri di
formazione professionale di competenza regionale i cui corsi si
concludono con una qualifica professionale legalmente
riconosciuta;
c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici
industriali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da
quelli esistenti in Valle d'Aosta;
d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati
dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni
economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati
annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi
straordinari di importo non superiore a quello delle borse di
studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei
requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni
familiari di bisogno.
Art. 7 (Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Liceo
Linguistico di Courmayeur)
1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo Linguistico di
Courmayeur;
c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati
dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni
economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati
annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 8 (Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di
corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo)
1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti:
1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti
iscritti a " lingue e letterature straniere ";
2) e frequentanti scuole secondarie di secondo grado, esclusi
gli studenti delle ultime classi, della Regione o scuole secondarie
di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di
tipo o indirizzo non esistente nella Regione;
3) e frequentanti la terza media;
c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso
di studi di analoghi contributi;
d) che non intendano frequentare colonie estive all'estero per
le quali sono previsti appositi contributi da parte
dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;
e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni
economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati
annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 9 (Borse di studio a favore di studenti meritevoli
per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico
nel periodo estivo)
1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti
meritevoli che:
a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio
l'ultima classe di un istituto secondario di secondo grado della
Regione e conseguano il diploma di maturità;
c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel
corso degli esami di maturità.
Art. 10 (Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e
convitti della Regione)
1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e
semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la
frequenza di scuole secondarie di 1o e secondo grado della Regione
a alunni e studenti:
a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore,
secondo parametri di merito definiti nel bando di concorso;
c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni
economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati
annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'Assessore
regionale alla pubblica istruzione sulla base delle indicazioni
fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.
3. La Giunta regionale può disporre nel limite del dieci per
cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti
straordinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di
qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari
situazioni familiari di bisogno.
Art. 11 (Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della
Regione che si distinguono particolarmente nello studio della
lingua francese)
1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto
dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione premi in favore
di alunni e studenti:
a) iscritti a scuole secondarie della Regione;
b) che si distinguono particolarmente nello studio della lingua
francese secondo i seguenti criteri:
1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e
non essere stati iscritti in precedenza alla medesima classe di
un'altra scuola e per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado aver ottenuto la promozione in prima sessione;
2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della
lingua francese secondo le formule in uso nelle singole scuole
nell'anno scolastico di riferimento e per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado aver ottenuto una valutazione non
inferiore agli otto decimi nella lingua francese.
2. Il numero di premi è determinato in relazione alla
popolazione scolastica nella misura di uno ogni cento o frazione
superiore a cinquanta alunni o studenti.
Art. 12 (Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in
situazione di bisogno emergente a seguito di particolari
circostanze)
1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e
studenti:
a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o
private ma legalmente riconosciute;
b) in particolare stato di bisogno economico derivante da
situazioni di marginalità sociale.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di
carattere scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza
scolastica.
3. L'ammontare del contributo non può superare il limite
stabilito per le borse di studio di cui all'articolo 6.
4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione
della Giunta regionale, previa valutazione da parte di una
Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e
composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato
regionale della pubblica istruzione e da due funzionari del
Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale,
designati dai rispettivi Assessori. La Commissione valuta i singoli
casi e formula proposte sia in ordine all'ammissibilità
dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base di idonea
documentazione comprovante lo stato di necessità del richiedente e
le spese sostenute.
TITOLO IV ALTRI INTERVENTI
Art. 13 (Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento
di scuole materne)
1. Possono essere concessi contributi straordinari,
compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a
favore dei comuni per il funzionamento di scuole materne locali, in
presenza delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata istituita nel territorio del comune una
sezione di scuola materna regionale ai sensi della legge regionale
3 agosto 1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale
18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole
materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive
modificazioni;
b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la
domanda di contributo almeno due bambini iscritti e
frequentanti.
2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di
ciascun anno, devono contenere la previsione di spesa, nonché
l'indicazione del numero di bambini iscritti per l'anno scolastico
cui si riferisce la domanda di contributo.
3. L'erogazione del contributo, limitato esclusivamente al
rimborso delle spese relative al personale docente (stipendi e
oneri a carico del datore di lavoro), è disposta con deliberazione
della Giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta per
cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a
saldo, previa presentazione di rendiconti.
Art. 14 (Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di
arredi scolastici)
1. Possono essere concessi contributi straordinari,
compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a
favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non siano in grado
di provvedervi interamente con le disponibilità dei relativi
bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole
dell'obbligo.
2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di
ciascun anno, devono contenere:
a) relazione del direttore didattico e del preside sul
fabbisogno di arredo scolastico;
b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi
prezzi;
c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale
relativa all'acquisto, con indicazione della spesa prevista e della
sua copertura.
3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma
2, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal
presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei
Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, da un preside o direttore didattico designati
dall'Assessore alla pubblica istruzione e un funzionario
dell'Assessorato dei lavori pubblici designato dal rispettivo
Assessore.
4. La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i
comuni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed
indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento
della spesa complessiva a carico del comune;
b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto
della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione
ISTAT, moltiplicata per il coefficiente attribuito ad ogni quota,
come da tabella allegato A alla presente legge;
c) la determinazione della percentuale del contributo è in
funzione della disponibilità dello stanziamento annuale del
bilancio della Regione;
d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o
consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso
di un decennio.
5. Il piano di ripartizione predisposto dalla Commissione è
approvato dalla Giunta regionale. La liquidazione del contributo
avviene dietro presentazione di documentazione dimostrativa degli
acquisti effettuati.
Art. 15 (Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi
estivi di perfezionamento linguistico)
1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante
i mesi estivi di corsi di perfezionamento linguistico all'estero a
favore di docenti che:
a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della
Regione con esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione
diversa dall'effettivo insegnamento;
b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle
d'Aosta;
c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe
sovvenzioni;
d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole
situate fuori del territorio della Regione.
2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 4.
Art. 16 (Finanziamenti alle scuole della regione per la realizzazione di
iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere
linguistico)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono
essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione
per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di interventi
educativo - didattici bilingui formulati dai competenti organi
collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole
regionali del disposto statutario degli artt. 39 e 40, di periodi
di inserimento delle classi in scuole francofone.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione
del Consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al
settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle
iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa
presentazione di rendiconti.
Art. 17 (Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento
obbligatorio dei docenti)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono
essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione per la realizzazione di attività
di aggiornamento destinate al personale docente.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione
del Consiglio scolastico regionale.
3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma
1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi
dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n 47
(Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto
delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e
delle istruzioni amministrativo - contabili emanate ai sensi del
medesimo articolo 14.
Art. 18 (Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e
materiale didattico di consumo)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono
essere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e
alle scuole secondarie di secondo grado della Regione per:
a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di:
1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale
ludico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni
librarie;
2) attrezzature scientifiche ed informatiche;
b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di
consumo.
2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla
base dei seguenti criteri:
a) popolazione scolastica;
b) numero di sezioni o classi;
c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.
3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione per
l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti
portatori di handicap.
4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede
con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
sezione del Consiglio scolastico regionale.
5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi
1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi
dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e
delle istruzioni amministrativo - contabili emanate ai sensi del
medesimo articolo 14.
Art. 19 (Finanziamenti a favore della comunità Walser per
l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del
patrimonio linguistico locale)
1. Possono essere concessi finanziamenti annuali,
compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a
favore del Centro studi e cultura Walser di Gressoney-Saint-Jean
ovvero dei comuni della Comunità Walser per l'organizzazione di
corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta
con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari
al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle
iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa
presentazione di rendiconti.
Art. 20 (Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il
completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di
corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità
sociale)
1. Possono essere concessi finanziamenti annuali,
compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a
favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario
di Aosta per:
a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori;
b) lo svolgimento di corsi monografici per adulti;
c) la gestione di corsi di lingue per lavoratori stranieri.
2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari,
compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a
favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di
progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendimento delle
lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in
particolare di aree extracomunitarie. 3. L'erogazione dei
finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione
della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per
cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la
seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di
rendiconti.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21 (Disposizioni transitorie)
1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati
alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la
regolamentazione vigente all'atto dell'inizio della procedura.
2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'art. 13,
comma 2 e 14, comma 2 sono fissati al mese di ottobre.
Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere per l'applicazione del Titolo III della presente
legge, valutato in annue lire 770.000.000, graverà a decorrere
dall'anno 1994 sul capitolo corrispondente al capitolo 55540 del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che assumerà
la seguente denominazione: " Concessione di borse, premi,
contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti in collegi e Convitti della Regione.
2. L'onere per l'applicazione del Titolo IV della presente
legge, valutato in annue lire 2.490.000.000, graverà a decorrere
dall'anno 1994:
- per lire 1.350.000.000 sui capitolo corrispondenti ai
sottoelencati capitoli del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1993, nelle misure a fianco riportate:
- capitolo 55960 (articolo 15) lire 60.000.000
- capitolo 55920 (articolo 17) lire 330.000.000
- capitolo 56340 (articolo 18, comma uno lettera a), e comma
tre) lire 900.000.000
- capitolo 55145 (articolo 18, comma uno lettera b) lire
60.000.000
- per lire 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul
bilancio di previsione della Regione a partire dall'anno 1994 con
le denominazioni specificate appresso e nelle misure a fianco
indicate:
- " Contributi straordinari agli enti locali per il
funzionamento di scuole materne " (articolo 13) lire
100.000.000
- " Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di
arredi scolastici " (articolo 14) lire 750.000.000
- " Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione
di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere
linguistico " (articolo 16) lire 220.000.000
- " Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla
conservazione del patrimonio linguistico, a favorire il
completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di
soggetti in situazione di marginalità sociale " (artt. 19- 20) lire
70.000.000
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per
gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti
complessivamente iscritti per i medesimi anni ai capitolo 55540 e
55660 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/
1995.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per
gli anni 1994 e 1995:
- quanto ad annue lire 1.320.000.000 mediante utilizzo per
corrispondente complessivo importo delle risorse iscritte ai
capitoli 55960, 55920, 56340 e 55145 del bilancio pluriennale della
Regione per gli anni 1993/ 1995;
- quanto ad annue lire 1.170.000.000 mediante utilizzo, per gli
importi indicati, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli
nel medesimo bilancio pluriennale: capitolo 56660 per lire
670.000.000 e capitolo 55270 per lire 500.000.000.
5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni
successivi si provvederà a norma dell'articolo 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e
di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con
la legge di bilancio. La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
ALLEGATO A
TITOLO DEDOTTO Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di
arredi scolastici (Articolo 14, comma 4 lettera b) ATTO
ALLEGATO
Accanto all'elenco materiale di arredo ammissibile al beneficio
viene indicata la quota base in Lire( IVA esclusa) e il
coefficiente
Aule normali: 400.000, n. alunni iscritti; //
Aule speciali: 300.000, n. alunni iscritti; // Sala insegnanti +
guardiola personale ausiliario: 500.000, n. classi; //
Presidenza: 5.000.000, 1; //
Segreteria con attrezzature( mps, mdc, fotocopiatore)
30.000.000, 1; //
Biblioteca + archivio (scaffalature): 100.000, n. alunni
iscritti; //
Palestra scolastica: 25.000.000, 1; //
Auditorium: 1.500.000, n. posti; //
Atrio, corridoi: 25.000, n. alunni iscritti; // Mensa
(refettorio L. 175.000) (cucina L. 700.000): 875.000, n. alunni
iscritti.
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