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Legge regionale n. 60 del 26 05 1993
Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25
Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni
del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e
privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990 n. 142.
Art. 1 (Finalità )
1. La Regione Valle d'Aosta tutela il diritto dei cittadini ad
una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi
pubblici e privati che assicurino la massima fruibilità dei servizi
stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività
lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le
aspettative di miglioramento della qualità di vita.
Art. 2 (Compiti della regione)
1. La Regione Valle d'Aosta in base alla finalità esposte
nell'articolo 1, in attuazione a quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e tenendo anche
conto dei criteri indicati nell'articolo 3 della presente
legge.
a) adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli
orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza;
b) definisce i principi per l'articolazione degli orari della
Unità Sanitaria Locale, dei trasporti pubblici locali, dei negozi
al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione
dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.
2. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione
di quanto previsto al comma 1.
Art. 3 (Criteri per l'articolazione degli orari)
1. I Comuni devono adottare il piano di coordinamento degli
orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, per
adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da
renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla
loro attività lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai
seguenti criteri:
a) gli orari degli uffici e dei servizi diretti al pubblico non
devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli
orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono
essere identici in tutti i giorni della settimana;
b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere
inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta
salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle
caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;
c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove
modalità di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e
semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi. Tale semplificazione deve
essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e
l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento,
accessibili al pubblico, che coprano l'intera gamma dei servizi
forniti dalla pubblica amministrazione;
d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati
tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli
utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di
fronteggiare specifiche necessità ed, in particolare, la mobilità
dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli
spostamenti d'urgenza, la mobilità di persone con bambini;
e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici,
ricreativi e professionali devono essere coordinati, in accordo con
le organizzazioni di categoria e sindacali, al fine di renderli più
facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attività
commerciali devono essere regolati in modo tale da non far
coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti
gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.
Art. 4 (Ruolo delle comunità montane)
1. Le comunità Montane coordinano l'attività dei Comuni per
l'adozione dei piani di coordinamento degli orari affinché gli
stessi piani siano coerenti ai principi indicati al precedente
articolo 3 e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità
Montana.
Art. 5 (Consultazione degli utenti)
1. I Comuni in fase di predisposizione del piano contemplato
dall'articolo 3, tengono conto secondo le modalità stabilite dai
rispettivi statuti, delle osservazioni e delle proposte formulate
dalle organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi
promuovendo anche opportune iniziative di informazione e di
consultazione della popolazione, con particolare riguardo alle
organizzazioni delle donne.
2. I piani urbanistici comunali ed i piani commerciali tengono
conto del piano di coordinamento degli orari di cui all'articolo 3
per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale
della città.
Art. 6 (Consulta permanente sugli orari)
1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano
di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi
pubblici e privati, i Comuni possono istituire una consulta
permanente sugli orari assicurando un'adeguata rappresentanza delle
organizzazioni delle donne, dei comitati per le pari opportunità,
dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di
coordinamento degli orari, nonché sul relativo studio di
fattibilità, svolge un'azione di coordinamento permanente tra i
soggetti coinvolti nella determinazione degli orari, propone
sperimentazione e modificazione degli orari.
Art. 7 (Attribuzione di funzioni)
1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento
dell'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) attività di documentazione, informazione ed orientamento
presso i Comuni singoli o associati;
b) esame delle domande di contributo presentate dai Comuni;
c) attività di verifica sull'applicazione della presente legge,
anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai
Comuni in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma
3;
d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di
attuazione della presente legge che la Giunta è tenuta a presentare
al Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art. 8 (Contributi per l'adozione e la divulgazione del piano di
coordinamento degli orari)
1. La regione Valle d'Aosta concede contributi ai Comuni singoli
o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani
di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.
2. A tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello
stanziamento di bilancio e nella misura massima del sessanta per
cento delle spese sostenute, le seguenti attività: a) attività di
ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale
propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli
orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici
amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed
altre attività collegate, fino a un massimo di lire 50.000.000
(cinquantamilioni);
b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di
informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione
dei servizi pubblici e privati, fino a un massimo di lire
10.000.000 (diecimilioni).
Art. 9 (Domande di contributo finanziario)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo
8, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devono presentare
domanda alla Regione corredata da:
a) il programma delle iniziative tra quelle previste
all'articolo 7, lettera a) e b) e di relativi tempi di
realizzazione;
b) il preventivo delle spese.
Art. 10 (Concessione, erogazione e revoca dei contributi)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni da l termine di cui
all'articolo 9, concede contributi:
a) per le attività di cui all'articolo 8, lettera a), in
rapporto alla popolazione residente nei Comuni interessati, nonché
in rapporto all'entità delle ricerche, ed alle altre attività
collegate, necessarie per conseguire detti obiettivi;
b) per le attività di cui all'articolo 8, lettera b), in
rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli
orari dei servizi pubblici e privati approvato dal Comune ed in
rapporto alla popolazione residente.
2. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura
del cinquanta per cento della spesa ammissibile; la restante quota
è erogata sulla base di rendicontazione delle spese sostenute.
3. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base
alla presente legge, sono revocati qualora le iniziative per le
quali sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla
data di ultimazione prevista dai Comuni.
4. I Comuni che usufruiscono del contributo di cui all'articolo
8 sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione
finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di
coordinamento degli orari.
Art. 11 (Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, previsti in complessive lire 200.000.000 per l'anno
1993, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi
allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1993:
- riduzione di lire 200.000.000 dal capitolo 69020 " Fondo
globale per il finanziamento di investimento " a valere
nell'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di
previsione - Interventi nel settore agricolo( Cod D. 6.1.4.);
- istituzione del capitolo 20505( Prog. reg.le 2.1.1.01. -
Codificazione 1.1.1.5.2.2.8.33.2.) " Contributi ai Comuni singoli o
associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli
orari " con lo stanziamento di lire 200.000.000.
2. Alla determinazione degli oneri per gli esercizi successivi
si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (" Norme in materia
di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta ").
Art. 12 (Norma transitoria)
1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo
devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 13 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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