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Legge regionale n. 37 del 25 05 1993
Bollettino ufficiale 1 6 1993 n. 24
Sottoscrizione di capitale azionario della Società per Azioni
Centrale Laitière d'Aoste.
Art. 1 (Oggetto)
1. Al fine dell'attuazione delle linee programmatiche delineate
dall'Amministrazione regionale per la riorganizzazione del settore
lattiero - caseario la Giunta regionale è autorizzata a
sottoscrivere gli aumenti di capitale della Società per Azioni "
Centrale Laitière d'Aoste " per un importo di spesa complessivo, a
carico del bilancio regionale, di lire 10.300.000.000, sulla base
del seguente piano finanziario:
a) anno 1993 lire 3.090.000.000
b) anno 1994 lire 3.000.000.000
c) anno 1995 lire 3.000.000.000
d) anno 1996 lire 1.210.000.000
Art. 2 (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in Lire 3.090.000.000 per l'anno 1993 grava sul capitolo
35520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993
e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede:
- per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 2.090.000.000 dello
stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il
finanziamento di spese di investimento) a valere sugli
accantonamenti previsti all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D.
6.1.6. Interventi per lo stabilimento " Centrale Laitière " per L.
900.000.000; D. 6.1.7. Realizzazione impianto compostaggio fanghi
per L. 600.000.000 e D. 6.1.4. interventi nel settore agricolo per
L. 590.000.000) e mediante riduzione di L. 1.000.000.000 del cap.
46940 " Spese per l'acquisto e la costruzione di beni patrimoniali
da destinare ad interventi nel settore industriale ";
- per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per L.
6.000.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del
bilancio pluriennale 1993/1995.
3. Per l'anno 1996 l'onere di L. 1.210.000.000 sarà iscritto ai
sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta) come modificato dall'articolo 3
della Legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
Art. 3 (Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le
seguenti variazioni:
Parte spesa Variazioni in diminuzione
Cap. 69020 Fondo globale per il finanziamento di spese di
investimento L. 2.090.000.000
Cap. 46940 " Spese per l'acquisto e la costruzione di beni
patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale L.
1.000.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 35520 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari
della spA Centrale Laitière d'Aoste " L. 3.090.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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