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Legge regionale n. 18 del 09 04 1993
Bollettino ufficiale 20 4 1993 n. 18
Contributi per interventi connessi alla realizzazione del
progetto SIP per l'innovazione tecnologica della rete di
telecomunicazione nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 1 (Oggetto e scopo)
1. La Regione Valle d'Aosta concede contributi alla SIP (Società
Italiana Per l'esercizio delle telecomunicazioni) per la
realizzazione di interventi compresi nel progetto biennale della
SIP, per gli anni 1992- 93, concernenti l'innovazione tecnologica
della rete di telecomunicazione nel territorio della Regione Valle
d'Aosta.
2. Gli interventi indicati al comma uno sono i seguenti:
a) posa di un cavo a fibre ottiche lungo il tracciato
autostradale tra Pont-Saint-Martin e Aosta, con derivazione ed
attestazione del cavo nelle centrali SIP di Pont-Saint-Martin,
Hône, Arnad, Verrès, Champdepraz, Montjovet, Châtillon,
Saint-Vincent, Pontey, Chambave, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Quart,
Villair, Pollein, Saint-Christophe, Aosta;
b) posa di un cavo a fibre ottiche lungo il tracciato della
strada statale n. 26 (o strada limitrofa) tra Aosta e Entrèves
(Courmayeur) con derivazione ed attestazione nelle centrali SIP di
Gressan, Sarre, Aymavilles, Saint-Pierre, Villeneuve, Arvier,
Avise, Derby, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, Courmayeur,
Entrèves;
c) introduzione nella rete di distribuzione di cavi in fibra
ottica nelle città di Aosta, Courmayeur, Saint-Vincent, Châtillon,
Verrès e Pont-Saint-Martin, nelle zone urbane ad alta
concentrazione di istituzione pubbliche ed operatori economici.
Art. 2 (Entità ed attuazione degli investimenti)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, viene stanziata la somma di
lire 5.800 milioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti
e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla erogazione di
contributi - per un ammontare pari a quanto indicato nel comma uno
- sulle spese sostenute dalla SIP e afferenti la realizzazione
degli interventi indicati all'articolo 1, nel limite del 34,5
percento delle spese complessivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi di cui al comma due dell'articolo
1.
3. Il servizio della comunicazione e dei trasporti
dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti
provvede agli adempimenti attuativi previsti dai rapporti
convenzionali tra la Regione e la SIP in ordine alla realizzazione
del Progetto biennale e dei piani esecutivi degli interventi
indicati all'articolo 1.
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere di lire 5.800 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge grava sull'istituendo capitolo 67820 ("
Contributi per interventi connessi alla realizzazione del Progetto
SIP per l'innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione
nel territorio della Valle d'Aosta ") del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1993.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede
mediante accertamento di maggiori entrate per lire 1.300 milioni di
cui lire 100 milioni sul capitolo 600 e lire 1.200 milioni sul
capitolo 700 e mediante riduzione per lire 4.500 milioni dello
stanziamento del capitolo 69400.
Art. 4 (Variazioni di Bilancio)
1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1993 sono apportate, in termini di competenza e di
cassa, le seguenti variazioni:
Parte entrata in aumento:
Cap. 600 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 1.01
Codificazione: 01.01.06
" Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente
- Dlgt 30 dicembre 1992, n. 504 articolo 19 " L. 100.000.000
Cap. 700 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 1.01
Codificazione: 01.01.06
" Imposta per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico
- Dlgt 30 dicembre 1992, n. 504 articolo 20 "
L. 1.200.000.000
in diminuzione:
Cap. 69400 " Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio
di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di
investimento) L. 4.500.000.000
Parte spesa in aumento:
Cap. 67820 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.14
Codificazione: 2.1.2.4.3.3.9.22.10
" Contributi per interventi connessi alla realizzazione del
progetto SIP per l'innovazione tecnologica della rete di
telecomunicazione nel territorio della Valle d'Aosta " L.
5.800.000.000
Art. 5 (Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma
tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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