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Legge regionale n. 6 del 26 01 1993
Bollettino ufficiale 4 2 1993 n. 6
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993/1995.
Art. 1 (Stato di previsione della parte entrate)
1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla
presente legge, in lire 1.832.676.577.000 per la competenza e in
lire 1.822.176.577.000 per la cassa (Allegato A).
2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle
d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n.
16, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione
delle entrate derivanti dai tributi propri, delle quote di tributi
erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni
dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno
finanziario 1993.
Art. 2 (Stato di previsione della parte spesa)
1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla
presente legge, in lire 1.832.676.577.000 per la competenza e in
lire 1.822.176.577.000 per la cassa (Allegato B).
2. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 56 della lr 90/89, come
modificata dalla lr 16/92, l'assunzione di impegni di spesa entro i
limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione
della parte spesa di cui al comma uno.
3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa
finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A
della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e
trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta
subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.
Art. 3 (Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di
bilancio)
1. Per l'anno finanziario 1993, sono autorizzate, ai sensi degli
articoli 15 - primo comma e 17 - primo comma, della lr 90/89, le
spese relative a leggi regionali in vigore che rinviano la
quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti
fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali
risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.
Art. 4 (Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di
impegno)
1. È autorizzata la reiscrizione, per l'anno finanziario 1993,
delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di
impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del
bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla
presente legge.
Art. 5 (Erogazione al Consiglio regionale)
1. Il fondo iscritto al capitolo n. 20000 dello stato di
previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione
del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi
in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto
bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio
stesso.
Art. 6 (Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi
regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell'articolo 42
della lr 90/89, come modificato dall'articolo 5 della lr 16/92, la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle
finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1993 per l'iscrizione, in
capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a
carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1992, da leggi
regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la
cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del
bilancio medesimo.
Art. 7 (Variazioni per assegnazioni di fondi statali)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma uno dell'articolo 42
della lr 90/89, come modificato dall'articolo 5 della lr 16/92, la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle
finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1993 per l'iscrizione di somme
derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici
in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti
capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia
tassativamente regolata da leggi statali o regionali.
Art. 8 (Contrazione di mutui passivi)
1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di
credito, di uno o più mutui per complessive lire 240 miliardi per
il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del
14,75 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni
dieci.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma uno, previsto
in complessive lire 23.318.000.000 per l'anno 1993 e in lire
46.636.000.000 a decorrere dal 1994, grava sui capitoli n. 69300 "
Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 69320
" Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello
stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1993 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
3. La copertura dell'onere di cui al comma due è assicurata per
gli anni 1993, 1994 e 1995 mediante utilizzo degli appositi
stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1993 e al bilancio pluriennale 1993- 1995.
Art. 9 (Allegati al bilancio annuale)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1993:
Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa
regionale;
Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno
finanziario 1993;
Allegato 3a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato
effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281;
Allegato 3b) - spese finanziate con i fondi provenienti da
assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281;
Allegato 3c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in
corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma
dell'articolo 4 - comma secondo - dello Stato speciale;
Allegato 3d) - spese finanziate con i fondi provenienti da
assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni
amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello
Statuto speciale;
Allegato 4a) - stanziamenti di competenza relativi a spese
correnti;
Allegato 4b) - stanziamenti di competenza relativi a spese di
investimento;
Allegato 5) - classificazione funzionale (sezioni) ed economica
(categorie) delle spese regionali;
Allegato 6) - elenco delle spese obbligatorie;
Allegato 7) - elenco delle spese per le quali è concessa la
facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste;
Allegato 8) - elenco dei provvedimenti legislativi che si
intendono finanziare con i fondi globali;
Allegato 9) - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge
regionale primo aprile 1975, n. 7;
Allegato 10) - dimostrazione del saldo finanziario presunto
applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario
1993.
Art. 10 (Bilancio pluriennale)
1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il
triennio 1993/1995 annesso alla presente legge (Allegato C).
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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