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Legge regionale n. 22 del 17 06 1992
Bollettino ufficiale 23 6 1992 n. 27
Completamento di interventi inclusi nei programmi finanziati dal
Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge
regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive
modificazioni.
Art. 1
1. La spesa di lire 11.000 milioni autorizzata, per l'anno 1992,
dall'articolo 4, comma uno, lettera a), della legge regionale 9
gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1992- 94) è
utilizzata, per lire 6.000 milioni, per la realizzazione del
programma triennale 1992- 94 finanziato dal Fondo regionale
investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto
1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni e,
per lire 5.000 milioni, per il completamento di interventi inclusi
nei programmi finanziati dal Fondo stesso per i trienni 1986- 88,
1987- 89, 1988- 90, 1989- 91 (programma ordinario ed integrativo),
1990- 92 e 1991- 93.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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