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Legge regionale n. 85 del 27 12 1991
Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57
Funzionamento e attività del comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi. Autorizzazione di spesa.
Art. 1 (Finalità )
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.
223, " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ",
la presente legge disciplina il funzionamento e le attività del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Art. 2 (Funzioni)
1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è organo
di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva e svolge le
sue funzioni presso il Presidente della Giunta regionale.
2. Esso assicura la presenza e il ruolo della Regione in materia
di partecipazione radiotelevisiva.
3. Svolge compiti specifici in materia radiotelevisiva affidati
sia dalla Giunta regionale che direttamente dal Consiglio
regionale.
4. In particolare, il Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, denominato anche, in abbreviazione, Comitato
radiotelevisivo, e, in sigla, CORERAT:
a) formula proposte alla Regione in ordine al parere, che deve
essere espresso dalla Regione ai sensi dei commi quattordici e
quindici dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in
merito allo schema di piano di assegnazione delle radio
frequenze,
b) collabora all'adozione o all'adeguamento del piano regionale
territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti
di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al comma
diciannove della legge 6 agosto 1990, n. 223,
c) esprime il parere sulla destinazione di fondi per la
pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al comma uno
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione può
adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione a
carattere comunitario, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti, ai
sensi del comma due dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n.
223,
e) assume ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere e
sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della
comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e sociali, anche attraverso accordi di
programma e convenzioni con Università ed altri organismi pubblici
e privati.
5. Quale organo attivo di natura tecnico - politica, il Comitato
formula proposte al Consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali
radiofoniche e televisive che possano essere trasmesse sia in
ambito nazionale che regionale. A tale scopo e, anche al fine di
una valutazione dei palinsesti e delle emissioni, il Comitato
attiva regolari rapporti con la sede regionale della concessionaria
pubblica e con gli altri centri di produzione e programmazione.
6. Il Comitato definisce i contenuti delle collaborazioni che la
concessione, di cui al comma due dell'articolo 2 della legge 6
agosto 1990, n. 223, prevede siano eventualmente stabilite dalla
concessionaria pubblica con le realtà culturali e informative della
Regione e ne coordina l'attuazione per conto dell'ente Regione.
7. Il Comitato definisce i contenuti delle convenzioni, che
possono essere stipulate tra la Regione, la sede regionale della
concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale
e ne coordina l'attuazione per conto della Regione stessa.
8. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge
attività di indagine, di studio, di ricerca, di consulenza, di
formazione e può affidarne l'esecuzione a soggetti qualificati
della sfera pubblica e privata.
Art. 3 (Funzioni di organi dello Stato)
1. In relazione al comma cinque dell'articolo 7 della legge 6
agosto 1990, n. 223, il Comitato radiotelevisivo esercita le
attività richieste dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. In relazione alle attività di cui al comma uno, il Comitato
mantiene i rapporti con gli organi competenti in materia, con il
Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'art 28 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per le pari
opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, per quanto previsto dall'articolo 11 della stessa legge 6
agosto 1990, n. 223.
Art. 4 (Accesso)
1. Quale organo di prima istanza della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
e secondo le norme di questa, il Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e
televisive regionali in relazione alla programmazione definita con
la concessionaria pubblica.
2. Il regolamento per l'accesso, definito dal Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, tenendo conto delle indicazioni e
dei principi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, "
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva ",
viene approvato dalla Sottocommissione parlamentare per
l'accesso.
3. Il Comitato può disporre forme di assistenza ai soggetti che
fruiscono dell'accesso richiedendo, tra l'altro, la collaborazione
tecnica necessaria della concessionaria pubblica.
Art. 5 (Partecipazione)
1. Il Comitato radiotelevisivo, per gli atti e i pareri
fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme
di partecipazione con la sede regionale della concessionaria
pubblica, con le emittenti private operanti nella Regione e le loro
associazioni, con i sindacati e le associazioni dei giornalisti e
dei programmisti, con le associazioni degli utenti e con tutti i
soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva.
Art. 6 (Rilevazioni e accertamenti)
1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre alle funzioni di
indicazione e di proposta nei confronti della programmazione
radiotelevisiva pubblica, analizza il contenuto delle trasmissioni,
dei programmi e dei messaggi radiofonici e televisivi pubblici e
privati nell'ambito regionale, rileva, anche avvalendosi di mezzi e
istituti specializzati, i dati di ascolto e di gradimento, ne
accerta la rispondenza ai principi contenuti nel comma due
dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede a
contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e delle direttive del Consiglio delle
Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/ 552/ CEE).
Art. 7 (Attività )
1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre all'esercizio delle
funzioni e competenze, provvede alle seguenti attività:
a) campagna di stimolo della partecipazione attiva dei cittadini
attraverso i mezzi radiotelevisivi alla formazione dei messaggi e
al corretto uso ed ascolto degli stessi;
b) indicazioni, consulenza e assistenza alla concessionaria
pubblica e alle emittenti private per una, quantitativamente e
qualitativamente, adeguata e corretta presenza, nelle trasmissioni
e nei programmi radiotelevisivi, della lingua francese,
c) indicazioni, rilevazioni, consulenza e assistenza per il
corretto esercizio, per entità e qualità, delle prestazioni della
società concessionaria, previste dall'articolo 19 della legge 14
aprile 1975, n. 103 " Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva ", sulle trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua francese;
d) l'interscambio delle produzioni di trasmissioni e programmi
radiotelevisivi regionali pubblici e privati, italiani ed esteri,
al fine di favorirne la qualità, la cooperazione e i processi di
apertura, di intercultura e di integrazione, con particolare
riferimento alle produzioni e ai soggetti francofoni:
e) la ricerca e lo sviluppo delle potenzialità nei settori della
cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo e la formazione
di addetti, operatori, autori, registi, giornalisti e, in genere,
soggetti di trasmissioni e programmi radiotelevisivi;
f) la pubblicazione di testi e periodici per le funzioni, le
attività e gli scopi previsti dalla presente legge con particolare
riferimento al collegamento tra Regione e concessionaria pubblica e
ad un sussidio informativo diretto ai programmisti, registi e
giornalisti;
g) l'applicazione dei programmi comunitari per lo sviluppo del
settore radiotelevisovo;
h) la convocazione, almeno ogni due anni, di una conferenza
regionale radiotelevisiva.
Art. 8 (Programmazione e rapporto sull'attività )
1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta
regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un
programma di attività unitamente al consuntivo delle spese
sostenute nell'anno precedente, riguardante sia le attività di sua
competenza, sia quelle ad esso affidate.
2. Il Comitato presenta ogni sei mesi alle competenti
Commissioni consiliari un rapporto sulla propria attività.
Art. 9 (Relazione al Consiglio)
1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione sulla situazione del sistema
radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di
intervento ai vari organi regionali.
Art. 10 (Composizione, elezione e durata)
1. Il Consiglio regionale, all'inizio della legislatura, elegge,
con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere, il Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi. Il Comitato regionale è
formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio
regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti, ai sensi del
comma uno dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fra
esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e due
vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta
dei componenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun
membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due
candidati che hanno ottenuto più voti.
3. Il Comitato si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di
un regolamento interno.
Art. 11 (Incompatibilità )
1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena
di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, né
essere dipendenti o collaboratori o rivestire incarichi per conto
della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
o essere dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese
radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e
distribuzione di programmi o di produzione o gestione di
pubblicità.
Art. 12 (Funzionamento)
1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi si avvale
di mezzi, impianti, strutture del Servizio regionale della
comunicazione e dei trasporti.
2. Al finanziamento dell'attività del Comitato si provvede con
stanziamento annuale nell'ambito del bilancio della regione in
relazione alle previsioni di cui all'articolo 16.
Art. 13 (Trattamento dei componenti)
1. Ai componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni
seduta, un gettone di presenza pari a lire 120.000 per il
presidente, lire 100.000 per i vicepresidenti e lire 70.000 per gli
altri membri.
2. Ogni due anni gli importi di cui al comma uno vengono
aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale in
base alle variazioni degli indici ISTAT.
3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato,
si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il
trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i
dirigenti regionali.
Art. 14 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa.
2. Fino all'insediamento del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi di cui al comma uno, resta in carica, per proroga,
il precedente Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo.
Art. 15 (Abrogazione di norme)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le leggi regionali 20 giugno 1978, n. 38 recante "
Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato regionale
per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta " e 29 gennaio
1988, n. 7 recante " Attività e funzionamento del Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Valle
d'Aosta - Autorizzazione di spesa ".
Art. 16 (Entità delle spese)
1. Per le attività, gli interventi e il funzionamento del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è autorizzato
l'intervento finanziario regionale annuo stabilito per il 1991 in
lire 30 milioni.
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
grava sul capitolo 21430 (" Spese per il funzionamento del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta ") del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui
corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni per l'anno 1991
si provvede:
a) quanto a lire 20 milioni mediante utilizzo delle
disponibilità già iscritte in bilancio sul cap. 21430 ai sensi
della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7,
b) quanto a lire 10 milioni mediante utilizzo della somma di
lire 10 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 ("
Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ") a valere
sull'apposito accantonamento (Area Strutture regionali - Sistema
informatico pubblico - C 2.5.) previsto all'allegato n. 8 del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.
3. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione dell'onere di
cui alla presente legge si provvederà con la legge di approvazione
dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 recante " Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ".
4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio
indicate all'articolo 18.
Art. 18 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di
cassa, le seguenti variazioni:
Parte spesa in diminuzione
Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti " lire 10.000.000
in aumento
Cap. 21430 Programma regionale 2.1.2.01
Codificazione
" Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta
Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 " lire 10.000.000
Art. 19 (Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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