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Legge regionale n. 61 del 06 09 1991
Bollettino ufficiale 24 9 1991 n. 43
Approvazione del rendiconto generale della regione per
l'esercizio finanziario 1990.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 - Approvazione del rendiconto generale: situazioni di
cassa, finanziaria e patrimoniale
Art. 2 - Gestione di competenza: entrate
Art. 3 - Gestione di competenza: spese
Art. 4 - Gestione di competenza: riassunto entrate e
spese
Art. 5 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario
Art. 6 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario
Art. 7 - Situazione finanziaria
Art. 8 - Situazione patrimoniale
Art. 9 - Convalida prelievi dal fondo di riserva per le
spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per
interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi.
Art. 10 - Convalida prelievi dal fondo di riserva per
maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per
l'esecuzione di opere immobiliari.
Art. 11 - Accertamenti su capitoli di contabilità
speciali
Art. 12 - Disposizioni relative a limiti di impegno
Art. 13 - Economie di stanziamento su fondi assegnati
Art. 14 - Disposizioni diverse
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1 (Approvazione del rendiconto generale: situazione di cassa,
finanziaria e patrimoniale)
1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta
per l'esercizio finanziario 1990 è approvato nelle singole
risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente
articolo e degli articoli successivi:
Situazione di cassa
- Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1989 L.
13.362.245.543
- Riscossioni nell'esercizio 1990 L. 1.631.845.001.089
- Totale delle riscossioni L. 1.645.207.246.632
- pagamenti nell'esercizio 1990 L. 1.314.684.690.652
Fondo cassa al 31 dicembre 1990 L. 330.522.555.980
Situazione finanziaria
- Fondo cassa al 31 dicembre 1990 L. 330.522.555.980
- Residui attivi al 31 dicembre 1990 L. 293.323.407.240
Totale dell'attivo al 31 dicembre 1990 L. 623.845.963.220
- Residui passivi al 31 dicembre 1990 L. 524.054.962.779
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990 L.
99.791.000.450
Situazione patrimoniale
- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1989 L.
416.155.221.076
- Variazioni attive nell'esercizio 1990 L. 2.394.319.222.222 di
cui:
in aumento dell'attivo L. 1.977.539.889.704
in diminuzione del passivo L. 416.799.332.518
TOTALE L. 2.810.474.443.298
- Variazioni passive nell'esercizio 1990 L.
2.291.219.815.815
di cui:
in diminuzione dell'attivo L. 1.902.730.501.184
in aumento del passivo L. 388.489.314.631
Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1990 L.
519.254.627.483
Art. 2 (Gestione di competenze: entrate)
1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di
tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da
contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti
di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di
enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da
accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e
per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1990
per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e
approvate in L. 1.335.158.786.195
- Riscosse L. 1.164.042.992.273
- Rimaste da riscuotere L. 171.115.793.922
Art. 3 (Gestione di competenza: spese)
1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e
prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate
nell'esercizio finanziario 1990 per la competenza propria
dell'esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in L.
1.370.050.435.308
- Pagate L. 994.009.953.809
- Rimaste da pagare L. 376.040.481.499
Art. 4 (Gestione di competenza: riassunto entrate e spese)
1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e
delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1990;
- Entrate L. 1.335.158.786.195
- Spese L. 1.370.050.435.308
Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1990 L.
34.891.649.113
Art. 5 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)
1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1990 sono riassunti ed approvati in complessive L.
293.323.407.240 come segue:
- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico
all'inizio dell'esercizio 1990 L. 591.706.961.112
- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi
precedenti L. 1.697.338.978
Differenza L. 590.009.622.134
- Residui attivi riscossi L. 467.802.008.816
- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere
al 31 dicembre 1990 L. 122.207.613.318
- Residui attivi accertati in conto
esercizio 1990 (articolo 2) L. 171.115.793.922
Totale residui attivi al 31 dicembre 1990 L. 293.323.407.240
Art. 6 (Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)
1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1990 sono riassunti ed approvati in complessive L.
524.054.962.770 come segue:
- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in
carico all'inizio dell'esercizio 1990 L. 507.164.966.129
- Residui passivi pagati L. 320.674.736.853
Differenza L. 186.490.229.286
- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti
insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L.
38.475.748.015
- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al
31 dicembre 1990 L. 148.014.481.271
- Residui passivi accertati in conto esercizio 1990 (articolo 3)
L. 376.049.481.499
Totale residui passivi al 31 dicembre 1990 L.
524.054.962.770
Art. 7 (Situazione finanziaria)
1. È accertato ed approvato nell'ammontare di L. 99.791.000.450
l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1990, risultante come segue: Variazioni
migliorative
- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1989 L.
97.904.240.526
- Miglioramento della gestione dei residui passivi L.
38.475.748.015
Variazioni peggiorative
- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L.
34.891.649.113
- Peggioramento della gestione dei residui attivi L.
1.697.338.978
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1990 L.
99.791.000.450
Art. 8 (Situazione patrimoniale)
1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1990
(articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive
finali:
ATTIVO
Beni immobili L. 208.985.989.207
Beni mobili L. 48.350.138.348
Crediti diversi L. 582.584.737.715
Fondo cassa L. 330.522.555.980 L. 1.170.443.421.250
PASSIVO
Mutui passivi L. 11.126.982.185
Debiti diversi L. 640.061.811.582 L. 651.188.793.767
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1990 L.
519.254.627.483
Art. 9 (Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste
e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi)
1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90, sono convalidati i prelievi di complessive Lire
5.578.436.185 (cinquemiliardi cinquecentosettantottomilioni
quattrocentotrentaseimila centoottantacinque) dal capitolo 50800 "
Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati
provvedimenti della Giunta regionale:
n. 2887 in data 30 marzo 1990
n. 3549 in data 20 aprile 1990
n. 3865 in data 4 maggio 1990
n. 4524 in data 25 maggio 1990
n. 4752 in data 1o giugno 1990
n. 4958 in data 8 giugno 1990
n. 5156 in data 15 giugno 1990
n. 5393 in data 21 giugno 1990
n. 5487 in data 29 giugno 1990
n. 5978 in data 20 luglio 1990
n. 6219 in data 27 luglio 1990
n. 6412 in data 3 agosto 19900
n. 6892 in data 24 agosto 1990
n. 7466 in data 7 settembre 1990
n. 7727 in data 14 settembre 1990
n. 7946 in data 21 settembre 1990
n. 8120 in data 28 settembre 1990
n. 8315 in data 28 settembre 1990
n. 8368 in data 5 ottobre 1990
n. 8588 in data 12 ottobre 1990
n. 8876 in data 19 ottobre 1990
n. 9129 in data 26 ottobre 1990
n. 9386 in data 2 novembre 1990
n. 9659 in data 9 novembre 1990
n. 9888 in data 16 novembre 1990
n. 10051 in data 16 novembre 1990
n. 10600 in data 7 dicembre 1990
n. 10677 in data 7 dicembre 1990
n. 10900 in data 14 dicembre 1990
n. 11189 in data 21 dicembre 1990
n. 11478 in data dicembre 1990
n. 11639 in data 31 dicembre 1990
2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive L.
3.000.000.000 (tremiliardi) dal capitolo 50790 " Fondo di
solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi
di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche -
Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati
provvedimenti della Giunta regionale:
n. 1259 in data 3 febbraio 1990
n. 2249 in data 9 marzo 1990
n. 2701 in data 23 marzo 1990
n. 10602 in data 7 dicembre 1990
n. 11183 in data 21 dicembre 1990
Art. 10 (Convalida prelievi dal fondo di riserva per maggiori oneri
dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di
opere immobiliari)
1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1989, n.
90, sono convalidati i prelievi per complessive lire 790.381.340
(settecentonovantamilioni trecentoottantunomila trecentoquaranta)
dal capitolo 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per
la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere
immobiliari " come da provvedimento della Giunta regionale n. 10878
in data 7 dicembre 1990.
Art. 11 (Accertamenti sui capitoli di contabilità speciali)
1. Sono approvati i seguenti accertamenti finali:
a) lire 185.862.000 sul capitolo n. 12405 " Gestione del fondo
versato dalla SITAV in applicazione dell'art. 16 della convenzione
in data 26 febbraio 1978, rep. 5099 e successive modificazioni ed
integrazioni " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo n.
52205 della parte Spesa;
b) lire 1.300.489.490 sul capitolo n. 13000 " Gestione fondo per
la liquidazione al personale di indennità per la cessazione del
servizio - LR 28 luglio 1956, n. 3 artt. 189 e 213 " della parte
Entrata e sul corrispondente capitolo n. 52450 della parte
Spesa;
c) lire 43.603.025 sul capitolo n. 13255 " Gestione fondi della
borsa di studio Bruno Chatel " della parte Entrata e sul
corrispondente capitolo n. 52575 della parte Spesa;
d) Lire 24.700.835 relativo al capitolo n. 13550 " Gestione
fondi versati da Comuni, privati e altri enti per il potenziamento
e miglioramento dei boschi per gli interventi previsti dal piano
FIO, progetto " Forestazione " della parte Entrata ed al
corrispondente capitolo n. 52700 della parte Spesa.
Art. 12 (Disposizioni relative a limiti di impegno)
1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di
impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge,
costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte
con legge di bilancio per l'importo risultante dalla proiezione sui
singoli bilanci degli impegni assunti.
Art. 13 (Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato)
1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla
tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla
scadenza dell'esercizio finanziario 1990 costituiscono economie di
spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione
dell'esercizio 1991 con la legge di assestamento del bilancio
stesso.
Art. 14 (Disposizioni diverse)
1. La variazione di stanziamento relativa al capitolo n 29250
della parte Spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990, come
approvata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2443 in
data 16 marzo 1990 e come modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 11753 in data 31 dicembre 1990, viene
rideterminata in lire 58.159.859.
Art. 15 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
TABELLA 1
Elenco dei capitoli recanti limiti di impegno considerati
economie di spesa da reiscrivere annualmente secondo la proiezione
degli impegni assunti - Articolo 12
TABELLA 2
Elenco dei capitoli recanti fondi derivanti da trasferimenti
dello Stato non impegnati al 31 dicembre 1990 considerati economie
di spesa da reiscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio
1991 con Legge di assestamento - Articolo 13
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