|
Legge regionale n. 49 del 21 08 1990
Bollettino ufficiale 21 8 1990 n. 34
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1990, ai
sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.
90.
Art. 1 (Assestamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 sono
apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali
risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:
in aumento L. 182.465.245.514
in diminuzione L. 36.660.284.402
differenza L. + 145.804.961.112
Art. 2 (Assestamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 sono
apportate le seguenti variazioni in aumento o in diminuzione quali
risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:
in aumento L. 158.009.045.880
in diminuzione L. 87.246.079.751
differenza L. + 70.762.966.129
Art. 3 (Variazioni di bilancio Parte Entrata e Parte Spesa)
1. Lo stato di previsione della competenza del bilancio per
l'esercizio finanziario 1990 viene modificato per effetto delle
variazioni analiticamente riportate nei successivi articoli nn. 4,
5 e 6 come segue:
PARTE ENTRATA in aumento L. 56.904.240.526
PARTE SPESA in diminuzione L. 905.065.000
in aumento L. 57.809.305.526
Art. 4 (Variazione di bilancio per l'applicazione dell'avanzo di
amministrazione - Parte Entrata)
1. È approvata la seguente variazione in aumento al
sottoindicato capitolo della Parte Entrata del bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990: Cap.
00010 " Avanzo di amministrazione L. 56.904.240.526
Art. 5 (Variazioni di bilancio per l'iscrizione di fondi relativi a
trasferimenti dello Stato non impegnati nell'anno 1990 - Parte
Spesa)
1. Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello
Stato già previsti nel bilancio per l'esercizio 1989 e non
impegnati, sono approvate le variazioni in aumento per complessive
lire 6.226.678.823 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di
previsione } per l'esercizio 1990, quali risultano analiticamente
dalla tabella C allegata alla presente legge.
Art. 6 (Variazioni di bilancio - Parte Spesa)
1. Sono approvate le seguenti variazioni ai capitoli della Parte
Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1990, quali risultano analiticamente dalle
sottoindicate tabelle allegate alla presente legge:
in diminuzione (tabella D1) L. 905.065.000
in aumento (tabella D2) L. 51.582.626.703
Art. 7 (Pareggio del bilancio)
1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio 1990, a seguito delle variazioni approvate con la
presente legge, viene così determinato:
Entrata L. 591.706.961.112
Spesa L. 507.164.966.129
2. Il conto della competenza del bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio 1990 pareggia nella risultanza di lire
1.588.475.870.526 per effetto delle seguenti variazioni: Lire
56.904.240.526 - variazioni approvate con la presente legge
Lire 3.853.695.000 - per iscrizioni di assegnazioni statali e
per variazioni a capitoli di contabilità speciali ai sensi
dell'articolo 12 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 e
dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
Lire 44.935.000 - per variazioni approvate con la legge
regionale 24 aprile 1990, n. 23
Art. 8 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Assestamento dei residui attivi del bilancio 1990 della Valle
d'Aosta (articolo 1)
Assestamento dei residui passivi del bilancio 1990 della Valle
d'Aosta (articolo 2)
Variazioni del bilancio (parte spesa) per l'iscrizione di fondi
relativi a trasferimenti dello Stato non impegnati nell'anno 1990
(articolo 5)
TITOLO DEDOTTO Variazioni in diminuzione ed in aumento al bilancio (parte
spesa) di previsione 1990 della Valle d'Aosta (articolo 6)
|