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Legge regionale n. 83 del 23 12 1989
Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56
Acquisto di un terreno sito in Comune di Verrès, Via
Giardini.
Art. 1 (Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad acquistare un terreno sito in
Comune di Verrès, Via Giardini, distinto al Catasto Terreno al
Foglio 6 con la particella n. 1029, di proprietà dell'Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aosta,
per il prezzo a corpo di Lire 79.000.000, da destinare ad
ampliamento della proprietà regionale confinante (micro - comunità
anziani ed inabili).
Art. 2 (Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare ogni
provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione
dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui
all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione
della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante
e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e
l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in complessive Lire 79.000.000, graverà sul capitolo 23250
" Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n.
12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.
2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede
mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al
cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del
bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento
previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
Art. 4 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti
variazioni:
in diminuzione
Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per
l'adempimento di funzioni normali ("Spese di investimento")" L.
79.000.000
in aumento
Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19
aprile 1985, n. 12" L. 79.000.000
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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