Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81
Costituzione di una Società per azioni nel settore dello
sviluppo dell'informatica.
(B.U. 25 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n.
1).
Art. 1 (Forma giuridica e ragione sociale).
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, promuove la costituzione
di una Società per Azioni, denominata INVA SpA, operante nel
settore dello sviluppo dell'informatica, a totale capitale
pubblico. (1)
1bis. L'INVA SpA opera nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento
all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. (2)
Art. 2 (Soci) (3)
1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di
almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità
di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli
enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società
interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da
enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della
Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni
caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la
somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel
complesso superiore a 30.000 abitanti. (3a)
Art. 3 (Oggetto sociale) (4)
1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:
a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei
soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del
piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano
operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e
gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni
alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una
Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica),
già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32.
Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della
rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo
di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del
sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono
servizi di interesse generale;
b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di
committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati
dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti
dell'INVA SpA.
Art. 4 (5)
Art. 5 (Amministratori) (6)
1. L'INVA SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un numero massimo di cinque membri, di cui tre
nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dalla
Giunta regionale, compreso il presidente della società il quale ne
ha la legale rappresentanza. I restanti membri sono nominati dagli
altri soci con le modalità stabilite dallo statuto della
società.
2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio.
Art. 5bis (Collegio sindacale) (7)
1. Il collegio sindacale dell'INVA SpA è composto da tre membri
effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e
decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta
regionale nomina due dei membri effettivi, tra cui il presidente
del collegio sindacale, oltre ai due sindaci supplenti. Il restante
membro effettivo è nominato dagli altri soci con le modalità
stabilite dallo statuto.
Art. 6 (Costituzione).
1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a
compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a
promuovere la costituzione della Società.
Art. 7 (Norme di rinvio).
1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente
Legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano
l'attività delle Società per Azioni.
Art. 8 (Disposizione finanziaria).
1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della
presente Legge, previsti in L. 480.000.000 per l'anno 1987
graveranno sul capitolo n. 23500 " Spese per la sottoscrizione di
titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo
sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica " di nuova
istituzione sul bilancio preventivo della Regione per il corrente
esercizio finanziario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si
provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto
al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere
sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1987, relativo all'istituzione di una
società per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica; su
detto intervento rimane disponibile la minor somma di L.
20.000.000.
Art. 9 (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987,
sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ".
L. 480.000.000
in aumento
2.1. - Interventi a carattere generale; 2.1.2. - Altri
interventi
Cap. 23500 di nuova istituzione
(codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.02) " Spese per la
sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA
SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica
LR 17 agosto 1987, n. 81 "
L. 480.000.000
Art. 10 (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
¦
(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge
regionale 7 maggio 2012, n. 13.
(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale
7 maggio 2012, n. 13.
(3) Articolo sostituto dall'art. 1 della L.R. 1° luglio 1994, n.
32, dall'art. 3 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16, e infine
dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2012, n.
13.
(3a) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 8
aprile 2013, n. 8.
(4) Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 luglio
1996, n. 16, successivamente dall'art. 1, comma 4, della legge
regionale 7 maggio 2012, n. 13, e infine dall'art. 21, comma 2,
della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.
(5) Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 1° luglio
1994, n. 32, sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 luglio 1996, n.
16, e infine abrogato dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 7
maggio 2012, n. 13.
(6) Articolo sostituto dall'art. 1, comma 6, della legge
regionale 7 maggio 2012, n. 13.
(7) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, della legge
regionale 7 maggio 2012, n. 13.
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