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Legge regionale n. 7 del 10 04 1967
Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4
SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ
ITALIANA PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO (SITRASB).
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla
sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Italiana
per il Traforo del Gran San Bernardo (SITRASB), con sede in Torino,
per un ammontare di spesa a carico regionale di Lire
duecentocinquantamilioni, in seguito all'aumento del capitale
sociale della predetta Società approvato per il finanziamento di
parte delle spese di costruzione del predetto traforo e della
autostrada sul versante italiano.
Art. 2
La spesa di Lire duecentocinquanta milioni per la sottoscrizione
di nuovo capitale azionario, di cui al precedente articolo, dovrà
essere finanziata per Lire centoventicinque milioni con imputazione
all'apposito capitolo 136 del bilancio di previsione della Regione
per l'anno 1967 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari
delle Società Italiane per i Trafori stradali alpini e di Società
Autostradali) e per Lire centoventicinque milioni con imputazione
al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione
della Regione per il prossimo anno finanziario 1968.
Art. 3
Alla approvazione, finanziamento e liquidazione delle spese di
cui al precedente articolo 2 si provvederà con deliberazioni della
Giunta Regionale, à sensi dello Statuto della Società Italiana per
il Traforo del Gran San Bernardo (SITRASB) ed in conformità delle
deliberazioni della Assemblea degli azionisti e del Consiglio di
Amministrazione della Società stessa.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle
d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4,
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle
leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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