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Legge regionale n. 10 del 19 02 1987
Bollettino ufficiale 10 03 1987 n. 0005 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 17 03 1987 N. 0002
Norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento
degli operatori dei servizi sociali e assistenziali. Modificazioni
della pianta organica e delle norme sullo stato giuridico del
personale regionale.
Art. 1 (Formazione)
1. La Regione, in armonia con il proprio Piano socio - sanitario
triennale ed attenendosi alle disposizioni generali in materia,
istituisce scuole e corsi per la formazione e la riqualificazione
di operatori per i servizi sociali ed assistenziali.
2. Le iniziative formative e di riqualificazione sono approvate
e disciplinate con singoli provvedimenti del Consiglio
regionale.
Art. 2 (Aggiornamento)
1. I corsi di aggiornamento sono istituiti ed approvati con
provvedimento della Giunta regionale.
Art. 3 (Conduzione dei corsi)
1. Per la conduzione delle scuole e dei corsi di cui ai
precedenti articoli, la Regione può avvalersi della collaborazione
di università, scuole speciali di altre regioni, centri ed
organismi specializzati nel settore.
Art. 4 (Formazione degli operatori socio - assistenziali) 1. Per le
incombenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso
il servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, è
istituito l'ufficio per la formazione degli operatori socio -
assistenziali.
2. Al primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 21
maggio 1985, n. 35, recante norme sull'ordinamento dei servizi
regionali, è aggiunta la seguente lettera:
i) formazione degli operatori socio - assistenziali. 3. L'elenco
dei servizi e degli uffici del servizio affari generali, assistenza
e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza
Sociale dell'Amministrazione regionale, di cui all'allegato B alla
legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 è sostituito dall'elenco
riportato nell'allegato B.
Art. 5 (Pianta organica e ruoli)
1. Sono istituiti nell'ambito del servizio affari generali,
assistenza e servizi sociali i seguenti nuovi posti:
a) n. 1 posto di Capo servizio (qualifica vice dirigenziale -
ruolo del personale tecnico);
b) n. 2 posti di segretario (settimo livello - ruolo del
personale Amministrativo);
c) n. 2 posti di coadiutore (quinto livello - ruolo del
personale Amministrativo).
2. Nell'ambito del Servizio affari generali, assistenza e
servizi sociali sono soppressi n. 5 posti di inserviente (secondo
livello - ruolo del personale operaio).
3. La pianta organica dei posti e del personale del Servizio
affari generali, assistenza e servizi sociali di cui all'allegato A
alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituita dalla
pianta organica riportata nell'allegato A.
4. I ruoli del personale regionale relativi al personale tecnico
delle qualifiche vice dirigenziali, al personale amministrativo
della seconda e della terza fascia funzionale e al personale
operaio della prima fascia funzionale, di cui all'allegato C alla
legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono sostituiti con i ruoli individuali all'allegato
C.
Art. 6 (Titoli di accesso)
1. Il secondo comma dell'articolo 78 delle norme
sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed
economico del personale della Regione, approvate con legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:
dopo il punto 13 ter) è aggiunto il seguente: 13 quater) Diploma
di laurea in pedagogia o in giurisprudenza o in scienze politiche o
in sociologia o in psicologia, o in discipline economiche e
sociali:
Capo servizio per la formazione degli operatori socio -
assistenziali.
Art. 7 (Finanziamento delle spese)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato:
- per l'applicazione degli artt. 1, 2, 3, in lire 300.000.000
per l'anno 1987, graverà sul capitolo 49025 del bilancio di
previsione della Regione, all'uopo istituito;
- per l'applicazione dell'articolo 5, in annue lire 30.000.000,
graverà sui capitoli 20900 e 20910 del bilancio di previsione per
l'esercizio 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri
bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si
provvede:
- per l'anno 1987, mediante prelievo di uguale somma dal
capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio
di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere
sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per
l'esercizio in corso relativo alle spese per l'istituzione e
gestione di comunità per il recupero dei tossicodipendenti;
su tale programma rimane disponibile la minor somma di lire
420.000.000;
- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 60.000.000
delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2: " Altri
oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.
Art. 8 (Variazioni al bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa Variazione in diminuzione
cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".
L. 330.000.000
Variazione in aumento
Cap. 49025 (di nuova istituzione)
" Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento
degli operatori dei servizi socio -assistenziali ". l.
300.000.000
Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della
Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 22.000.000
Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della
Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri
assegni fissi " L. 8.000.000
Totale in aumento L. 330.000.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, 19 febbraio 1987.
Allegato A alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10. "
Pianta organica dei posti e del personale del Servizio affari
generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della
Sanità ed assistenza sociale. Articolo 5 "
ATTO ALLEGATO
ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
1 - Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
TABELLA RISTRUTTURATA
Accanto alla qualifica del personale sono indicati i posti di
ruolo e la qualifica o livello Dirigente amministrativo di ass.to 1
dirigenziale
Primo segretario capo servizio 2 vice dirigenziale Capo servizio
di ragioneria 1 vice dirigenziale Capo servizio 1 vice
dirigenziale
Istruttore amministrativo 1 ottavo livello Istruttore tecnico 3
ottavo livello
Assistente sociale 15 ottavo livello
Assistente educatore 32 settimo livello
Segretario 7 settimo livello
Ragioniere 3 settimo livello
Geometra 1 settimo livello
Assistente 5 quinto livello
Coadiutore 8 quinto livello
Inserviente 3 secondo livello
Allegato B alla legge regionale 19 febbraio 1987,
n. 10.
" Elenco dei servizi e degli uffici del Servizio affari
generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della
Sanità ed assistenza sociale, Articolo
4 "
ATTO ALLEGATO ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
1) Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali:
- Segreteria generale, archivio e copia
- Ufficio assistenza sociale, previdenza e assicurazioni
sociali
- Ufficio servizi sociali
- Ispettorato per l'attuazione dei piani e programmi regionali
per l'assistenza e i servizi sociali
- Ufficio economico finanziario
- Ufficio progetti e lavori
- Ufficio per la formazione degli operatori socio -
assistenziali.
Allegato C alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10.
" Ruoli del personale regionale relativi al personale tecnico
delle qualifiche vice dirigenziali, al personale amministrativo
della seconda e della terza fascia funzionale e al personale
operaio della prima fascia funzionale. Articolo 5 ".
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
QUALIFICHE VICE DIRIGENZIALI RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
Accanto alla qualifica è indicato il numero dei posti Analista
di organizzazione e metodo 1
Architetto 2
Assistente Chimico 1
Capo servizio 1
Capo servizio fitopatologico 1
Capo settore operativo pianificazione
e valutazione investimenti pubblici 1
Geologo 1
Ingegnere 5
Ispettore forestale aggiunto 2 Ispettore forestale addetto 1
Responsabile del servizio infrastrutture ricreativo - sportive
1
Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali 1
Vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa
del suolo 1
Vicedirigente del servizio assistenza
tecnico - economica e sociale e dello sviluppo
agricolo 1
Vice ingegnere capo 1
Urbanista 1
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
PERSONALE APPARTENENTE ALLA TERZA FASCIA FUNZIONALE
Ruolo del personale amministrativo
Qualifica: Archivista Capo, livello ottavo, posti 1; Qualifica:
Istruttore Amministrativo, livello ottavo, posti 37; Qualifica:
Archivista bibliotecario, livello settimo, posti 1; Qualifica:
Ispettore Ufficio Turismo, livello settimo, posti 2; Qualifica:
Ispettore della Vigilanza anagrafica,
livello settimo, posti 2;
Qualifica: Ispettore dell'ufficio agriturismo, livello settimo,
posti 2;
Qualifica: Ispettore per la formazione professionale, livello
settimo, posti 1;
Qualifica: Segretario, livello settimo, posti 128; Qualifica:
Traduttore, livello settimo, Posti 7.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
PERSONALE APPARTENENTE ALLA SECONDA FASCIA FUNZIONALE
Ruolo del personale amministrativo
Qualifica Coadiutore, livello, quinto, posti 276 ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 4
PERSONALE APPARTENENTE
ALLA PRIMA FASCIA FUNZIONALE
Ruolo del personale operaio
Qualifica: Magazziniere, livello quarta, posti 14; Qualifica:
Operaio specializzato, livello quarta, posti 10; Qualifica:
Scavatore archeologico, livello quarta, posti 3; Qualifica:
Fattorino - Cassiere, livello terzo, posti 7; Qualifica: Operaio
qualificato, livello terzo, posti 31; Qualifica: Inserviente,
livello secondo, posti 3; Qualifica: Addetto alle pulizie, livello
1o, posti 0.
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