Legge regionale 7 agosto 1986, n. 46
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
(B.U. 10 settembre 1986, n. 22, S.S. 15 settembre 1986, n.
1).
Art. 1 (1)
1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e
frequentanti:
a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;
b) le scuole paritarie;
c) le scuole sussidiate.
2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni
alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia
ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso
di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.
2bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni
delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà
dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di
restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del
periodo di adozione. (2)
3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti
annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i
parametri di spesa, le modalità di acquisto e di restituzione degli
strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della
seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2. (3)
Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in annue Lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100
("Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola elementare"), che si istituisce nella parte spese del
bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986, e sui
corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sul
finanziamento delle spese per quota interessi su mutui da
contrarre, previsto nell'allegato 8 alla legge regionale 31
dicembre 1985, n. 91.
3. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di
lire 309.000.000.
4. Per gli anni 1987/88 alla copertura della spesa si provvede
mediante utilizzo, per Lire 500.000.000 delle risorse disponibili
relative al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del
bilancio pluriennale della Regione 1986/88.
5. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese
derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con
la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Art. 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L.
250.000.000
Variazione in aumento:
Settore 4: Promozione sociale
Programma 2.2.4.03 - Istruzione e cultura - diritto allo
studio
Codificazione 1.1.1.4.1.2.06.04.07.
Cap. 44100 (di nuova istituzione) "Spese per la fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola
elementare".
L.R. 7 agosto 1986, n. 46 L. 250.000.000
Art. 4
1. E' approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato
delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente
articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985.
2. Il relativo onere a carico della Regione, ai sensi
dell'ultimo comma del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, ammontante a
complessive lire 646.000.000 graverà sul capitolo n. 50367 che
viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1986.
3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo di
pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo
globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di
sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento
iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso
relativo alla spesa per risanamento centri storici a fini
abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di
lire 2.254.000.000.
Art. 5
1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L.
646.000.000
Variazione in aumento
3.2. Altri oneri non ripartibili
Cap. 50367 (di nuova istituzione)
Codificazione: 1.1.1.8.3.1.12.32.03
"Rimborso allo Stato delle somme anticipate per la fornitura dei
libri di testo nelle scuole elementari per gli anni 1983/1984 e
1985.
L.R. 7 agosto 1986, n. 46 articolo 4 " L. 646.000.000
¦
(1) Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio
1987, n. 36, sostituito dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 2002,
n. 25 e da ultimo così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.R.
20 gennaio 2005, n.1.
(2) Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 8 aprile
2013, n. 8.
(3) Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 8
aprile 2013, n. 8.
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