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Legge regionale n. 46 del 07 08 1986
Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 0011
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
Art. 1
1. I libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle
scuole elementari della regione, comprese le scuole parificate e
sussidiate. Alla fornitura e alla liquidazione della relativa spesa
la Regione provvede secondo modalità stabilite dalla Giunta
regionale, ferme restando le competenze degli organi scolastici in
materia di adozione dei testi scolastici.
2. Per i libri di testo in lingua italiana l'importo della
fornitura per ciascun alunno corrisponderà al prezzo di copertina
fissato annualmente secondo la procedura indicata nell'articolo 2
della legge 10 agosto 1964, n. 719; per i libri in lingua francese
la spesa della fornitura per ciascun alunno non potrà superare il
doppio della spesa per i testi in lingua italiana.
3. Per le classi di scuola elementare che svolgono
sperimentazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 31 maggio
1974, n. 419 è consentito l'acquisto di materiale librario
sostitutivo in conformità dell'articolo 5 della legge 4 agosto
1977, n. 517.
Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in annue Lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100 ("
Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola elementare "), che si istituisce nella parte spese del
bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986, e sui
corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sul
finanziamento delle spese per quota interessi su mutui da
contrarre, previsto nell'allegato 8 alla legge regionale 31
dicembre 1985, n. 91.
3. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di
lire 309.000.000.
4. Per gli anni 1987/ 88 alla copertura della spesa si provvede
mediante utilizzo, per Lire 500.000.000 delle risorse disponibili
relative al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del
bilancio pluriennale della Regione 1986/ 88.
5. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese
derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con
la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Art. 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L.
250.000.000
Variazione in aumento:
Settore 4: Promozione sociale
Programma 2.2.4.03 - Istruzione e cultura - diritto allo
studio
Codificazione 1.1.1.4.1.2.06.04.07
Cap. 44100 (di nuova istituzione)
"Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola elementare".
LR 7 agosto 1986, n. 46 L. 250.000.000
Art. 4
1. È approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato
delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente
articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985.
2. Il relativo onere a carico della Regione, ai sensi
dell'ultimo comma del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, ammontante a
complessive lire 646.000.000 graverà sul capitolo n. 50367 che
viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1986.
3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo di
pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo
globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di
sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento
iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso
relativo alla spesa per risanamento centri storici a fini
abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di
lire 2.254.000.000.
Art. 5
1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L.
646.000.000
Variazione in aumento
3.2. Altri oneri non ripartibili
Cap. 50367 (di nuova istituzione)
Codificazione: 1.1.1.8.3.1.12.32.03
" Rimborso allo Stato delle somme anticipate per la fornitura
dei libri di testo nelle scuole elementari per gli anni 1983/ 1984
e 1985.
LR 7 agosto 1986, n. 46 articolo 4 " L. 646.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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