Regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1
(B.U. 30 04 1986 n. 4)
Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a
favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.
Art. 1 (Settori di intervento)
I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28
dicembre 1984, n. 76, avente per scopo la promozione di iniziative
dirette a favorire la ripresa dell'industria edilizia, sono rivolti
ai seguenti interventi:
a) acquisto di abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante
il quale il richiedente il finanziamento acquisisce, anche in
concorso con i componenti il nucleo familiare, la proprietà e
disponibilità di una unità abitativa necessaria all'uso personale e
della sua famiglia;
b) costruzione di abitazione, intendendosi per tale l'insieme
delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento
realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua
famiglia;
c) ampliamento di abitazione, intendendosi per tale l'insieme di
operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento
realizza un aumento della superficie e della volumetria della
propria abitazione onde renderla adeguata alle esigenze personali e
della sua famiglia.
L'ampliamento si concretizza nell'acquisto e nel successivo
adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti
all'abitazione posseduta;
d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle
operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento
recupera all'uso abitativo una unità immobiliare.
Gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui
al Decreto Ministeriale 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati
nel modo seguente:
1) Recupero primario:
consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza
dell'edificio anche per quanto concerne le parti comuni; interessa
quindi, in parte o complessivamente, il consolidamento statico
delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale
e coperture.
2) Recupero secondario:
consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità dei
singoli alloggi, comprendendo, quindi, opere quali il rifacimento
dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti, degli infissi e dei
rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40%
dell'importo massimo di mutuo di cui all'articolo 7.
3) Recupero globale:
si intende un intervento che comprende l'insieme delle opere
previste nel recupero primario e secondario.
L'importo di mutuo per interventi di recupero può comprendere
una quota parte relativa all'acquisto dell'immobile stesso. In tal
caso, alla domanda va allegata copia autentica dell'atto di
acquisto.
Non sono ammissibili a finanziamento interventi di recupero o di
ampliamento di abitazioni situate in fabbricati compresi nelle zone
A e nelle zone di recupero assimilate individuate nei Piani
Regolatori Generali o in strumenti urbanistici analoghi approvati o
deliberati dagli Enti competenti.
Art. 2 (Incentivazione
del recupero di immobili)
In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo
di alloggi compresi in immobili degradati, ed in deroga ai
requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo
12, i finanziamenti agevolati per interventi diretti al recupero
sono concessi anche se l'abitazione viene utilizzata a fini di
locazione.
L'abitazione recuperata deve essere continuativamente destinata
all'uso proprio o locata a nuclei familiari residenti in Valle
d'Aosta o che vi svolgano attività lavorativa.
Il canone da applicarsi è quello previsto dalla legge 27 luglio
1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni. Una copia
del contratto di locazione, nel caso di cessione di affitto o
idonea documentazione rilasciata dal Comune, nel caso di uso
proprio, dovrà essere presentata all'Assessorato ai Lavori
Pubblici, contestualmente all'erogazione finale del mutuo.
Art. 3 (Ripartizione dei fondi)
La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui
agevolati è ripartita per l'anno 1986 come segue:
a) per gli interventi di acquisto, il 50% dello
stanziamento;
b) per gli interventi di costruzione, il 30% dello
stanziamento;
c) per gli interventi di recupero ed ampliamento, il 20% dello
stanziamento.
La ripartizione delle disponibilità per i vari settori di
intervento è annualmente disposta dal Consiglio regionale, sentita
la competente commissione consiliare.
Nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di
finanziamento per settore, a favore degli Enti Pubblici
territoriali, i quali saranno soggetti alle condizioni di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 8.
La Giunta regionale ha la facoltà di stornare fondi, nell'ambito
delle somme di competenza di un semestre, da un settore di
investimento all'altro, in caso di carenza di richieste ammissibili
a finanziamento.
Il finanziamento previsto a favore delle cooperative edilizie e
le relative modalità saranno definite con apposito provvedimento
legislativo.
Art. 4 (Provvidenze a favore degli emigrati)
Possono ugualmente accedere ai finanziamenti di cui alla legge
regionale 28 dicembre 1984, n. 76 gli emigrati in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per gli emigrati che siano rientrati o rientrino definitivamente
dall'estero l'importo massimo di mutuo concedibile è quello
previsto dal secondo comma del successivo articolo 7 ed il relativo
tasso di interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento
per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con
Decreto del Ministro del Tesoro, vigente al momento della stipula
del contratto di mutuo.
Per gli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella
Regione, l'importo massimo di mutuo concedibile è equivalente al
60% dell'ammontare previsto al comma precedente ed il relativo
tasso di interesse è fissato nella stessa misura di cui alla
lettera b) del primo comma dell'articolo 8.
Art. 5 (Facilitazioni particolari)
Al fine di favorire la proprietà della casa fra le giovani
coppie, anche in corso di formazione, i mutui di cui alla legge
regionale 28 dicembre 1984, n. 76, possono essere concessi ai
soggetti che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano
titolari di reddito proprio a carattere continuativo, anche quando
altri componenti il nucleo familiare non siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 12, a condizione che il richiedente
si impegni ad occupare personalmente, appena è disponibile,
l'alloggio costruito, acquistato o recuperato.
Detta circostanza va documentata attraverso apposita
certificazione rilasciata dal Comune sede dell'intervento.
In questi casi la verifica del possesso dei requisiti
soggettivi, ivi compreso il reddito, attiene unicamente il
richiedente.
Agli stessi fini è concesso, alle coppie che abbiano contratto
matrimonio entro un biennio dalla presentazione della domanda di
mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base alle
norme di cui al successivo articolo 15.
Art. 6 (Reddito)
Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per
la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1985/1986
in Lire 30 milioni. Tale reddito è pari alla somma del reddito
imponibile di ciascun componente il nucleo familiare conseguito
nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di
mutuo.
Il reddito del nucleo familiare è diminuito di Lire 1.500.000
per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico di un
componente del nucleo stesso. Qualora alla formazione del reddito
predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono
calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione
dell'aliquota per ogni figlio e/o familiare a carico.
Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito da
lavoratori dipendenti, non si tiene conto dei compensi per lavoro
straordinario, delle indennità di trasferta, arretrati di stipendio
o liquidazioni nonché di compensi e premi a carattere eccezionale e
non continuativo.
Il limite di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di
revisione biennale a decorrere dall'anno 1987, sulla base di quanto
previsto al successivo articolo 9.
Art. 7 (Limiti di finanziamento)
a) Per l'acquisto di una abitazione:
Può essere concesso un mutuo di importo pari al 100% del valore
accertato, attraverso perizia dell'Amministrazione, e comunque non
superiore alla cifra risultante dalla scrittura privata di
compravendita e/o dell'atto pubblico di acquisto;
b) Per la costruzione - e il recupero/ampliamento:
L'importo massimo del mutuo concedibile è quello risultante
dall'applicazione dei costi convenzionali determinati annualmente
con apposito provvedimento della Giunta regionale e non può
comunque eccedere il preventivo di spesa prodotto.
L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite
massimo di Lire 70.000.000, per l'anno 1986.
A decorrere dall'anno 1987, il finanziamento massimo concedibile
sarà oggetto di revisione biennale, sulla base delle previsioni di
cui al successivo articolo 9.
Art. 8 (Tassi di interesse)
Il tasso annuo di interesse, da applicare ai finanziamenti di
cui al presente regolamento, è determinato come segue:
a) per i redditi fino a Lire 15.000.000 il tasso annuo, fisso
per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di
riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore
dell'edilizia residenziale nel bimestre precedente a quello in cui
viene stipulato il contratto di mutuo, arrotondato al mezzo punto
più vicino;
b) per i redditi fino a Lire 22.500.000 il tasso annuo, fisso
per tutta la durata del mutuo, è pari a due punti percentuali in
più rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui alla
precedente lettera a);
c) per i redditi fino a Lire 30.000.000 il tasso annuo, fisso
per tutta la durata del mutuo, è pari a quattro punti percentuali
in più rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui alla
precedente lettera a).
Per la determinazione del tasso di interesse a carico del
mutuatario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo
familiare conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione
della domanda di mutuo.
Art. 9 (Revisioni periodiche)
L'ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito di cui agli
articoli 6 e 8 saranno oggetto di revisione biennale avuto riguardo
all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai e impiegati verificatosi nel biennio antecedente la data di
adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal
Bollettino mensile di Statistica edito dalla ISTAT.
La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere
dal 1' gennaio 1987 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di
cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal l'
luglio successivo.
Art. 10 (Modalità per l'ammortamento)
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni
venticinque, mediante la corresponsione di cinquanta semestralità
posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato con le
previsioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
E' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio
datore di lavoro a favore dell'istituto mutuante, per la trattenuta
mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di
ammortamento dovuta, con l'obbligo, da parte del delegato, di
versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di
stipendio.
Art. 11 (Garanzia)
La concessione del mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca,
ritenuta congrua da parte dell'Istituto mutuante, sull'immobile
oggetto dell'intervento.
Art. 12 (Requisiti soggettivi)
Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28
dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito, che abbiano
compiuto il 18' anno di età, che abbiano la capacità economica di
sostenere gli oneri del mutuo e che siano in possesso dei requisiti
seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di
residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;
c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge nel
Comune di residenza e in quello sede dell'intervento, di altra
abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare,
intendendosi per adeguata un'abitazione provvista dei servizi
igienico-sanitari, igienicamente e staticamente sana e composta da
un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo
familiare. E' ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora
la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto
specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non
inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero
quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le
finalità di cui al precedente articolo 2;
d) non aver beneficiato, negli ultimi quindici anni, di
contributi agevolati per l'acquisto o la costruzione di
un'abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla
Regione o da altro Ente pubblico;
e) non aver avuto in assegnazione, con patto di futura vendita o
a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o
di altro Ente pubblico;
f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare,
anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite
massimo indicato al primo comma del precedente articolo 6.
Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai
coniugi, parenti ed affini fino al 1' grado stabilmente conviventi
con il capo famiglia.
Art. 13 (Requisiti delle abitazioni)
1) Abitazioni di nuova costruzione.
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla
realizzazione di:
a) una abitazione unifamiliare;
b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente
anche per intero al richiedente, purché la superficie utile
abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq.
c) un solo alloggio nell'ambito di un edificio
plurifamiliare.
La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni, di cui
al precedente comma, non può superare i 120 mq., pena la decadenza
dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari
con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della
superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i
quattro.
La composizione del nucleo familiare va riferita al momento
della presentazione della domanda.
I mutui non possono essere concessi per la costruzione di
abitazioni aventi caratteristiche di lusso.
Per superficie utile residenziale si intende quella interna
all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle
tramezzature interne e per superficie non residenziale la cantina,
i garages, i locali tecnici e di servizio, i balconi e le soffitte
non abitabili.
2) Acquisto di alloggio.
E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio di
nuova costruzione, ivi incluso un locale autorimessa, della
superficie utile abitabile non superiore a mq. 120.
Per alloggio di nuova costruzione si intende tanto una
abitazione il cui certificato di abitabilità sia stato rilasciato
da non più di tre anni, quanto una abitazione in fase di
costruzione.
Per gli alloggi in costruzione il certificato di abitabilità
rilasciato dal Comune deve essere inoltrato alla Regione nel
termine massimo di due anni dalla data di presentazione del
compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge.
Il limite alla superficie utile residenziale degli alloggi di
cui al primo comma è maggiorato, nel caso di nuclei familiari con
più di quattro componenti, di mq. 15 per ogni componente eccedente
i quattro.
E' altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di alloggio
non di nuova costruzione, della superficie utile residenziale non
superiore a mq. 150. Gli alloggi devono, inoltre, possedere le
caratteristiche di adeguatezza indicate nella lettera c) del primo
comma dell'articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti
di locazione e quindi resi disponibili inderogabilmente alla
stipula del compromesso. In caso di non osservanza di tale
disposizione il mutuo viene revocato d'ufficio.
Non possono essere concessi finanziamenti per l'acquisto di
abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9.
3) Recupero ed ampliamento di abitazioni:
Per gli interventi di recupero, purché provvisti della relativa
concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti
limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il
mutuo può essere concesso unicamente per interventi di recupero,
come definiti dalla lettera d), dell'articolo 1 del presente
regolamento.
Sono finanziabili anche, se provvisti della relativa concessione
edilizia o autorizzazione comunale, gli interventi che prevedono
l'ampliamento e l'eventuale sistemazione dell'abitazione di
proprietà del nucleo familiare comunque fino al raggiungimento del
limite di superficie globale di 120 mq. per nuclei familiari
composti da quattro persone.
Si applica una maggiorazione di mq. 15 per ogni componente il
nucleo familiare eccedente i quattro.
I richiedenti possono produrre la domanda per una sola delle
specifiche categorie di finanziamento. Gli interventi, le cui
concessioni edilizie o autorizzazioni comunali non siano
direttamente intestate al mutuatario, possono comunque essere
ammessi a finanziamento, purché gli intestatari delle concessioni
stesse risultino essere appartenenti allo stesso nucleo familiare
del richiedente.
Art. 14 (Limiti di intervento)
Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione
o di recupero e/o di ampliamento che abbiano le concessioni
edilizie scadute o i cui lavori siano già stati ultimati. La
validità della concessione edilizia deve sussistere al momento
della presentazione della domanda.
Per interventi di acquisto, l'atto pubblico di compravendita non
deve essere stato stipulato da oltre un anno dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 15 (Punteggi e graduatorie)
Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'articolo
1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi
sottoelencati:
1) richiedenti che occupino da almeno un anno:
a) abitazioni improprie quali baracche, cantine, seminterrati o
immobili gravemente insalubri oppure pericolanti punti 5
b) abitazioni sprovviste di servizi igienici interni e/o carenti
igienicamente punti 3
c) abitazioni in condizioni di sovraffollamento:
1) da 1,5 a 2 persone a vano punti 1,5
2) oltre 2 persone a vano punti 3
d) abitazioni in condizioni di coabitazione stabile con altro
nucleo familiare
punti 3
L'attribuzione dei punteggi è riconosciuta dietro presentazione
di un certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del
Comune.
2) Richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto, notificato
da non oltre un anno, divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o
ad altri inadempimenti contrattuali
punti 3,5
3) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di
attività lavorativa in Valle d'Aosta:
- fino ad anni 5 punti 0
- per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti
10
punti 0,40
4) Composizione del nucleo familiare:
-fino a tre persone punti 0
- 4 persone punti 0,5
- 5 persone punti 1
- oltre le 5 persone punti 1,5
5) Presenza di un invalido:
- fino al 49% punti 0,5
- dal 50% al 79% punti 1,5
- dall'80% al 100% punti 3
La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata attraverso
documentazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.
6) Distanza tra l'abitazione oggetto dell'intervento di
finanziamento e la sede di lavoro:
- fino a 6 Km. punti 0
- da 6,100 a 15 Km. punti 1
- da 15,100 a 26 Km. punti 2
- oltre i 26 punti 3
7) Acquisto dell'alloggio occupato stabilmente, da almeno due
anni, dal richiedente in regime di locazione
punti 3,50
8) Reddito nucleo familiare
- fino a 15 milioni punti 2
- da 15 a 22,5 milioni punti 1
- oltre 22,5 milioni punti 0
La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono
essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della
domanda.
Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno le condizioni
possedute al momento della presentazione della domanda.
Art. 16 (Obblighi e sanzioni)
Il proprietario dell'alloggio acquistato, costruito o ampliato
con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984,
n. 76, non può cederlo in locazione, neppure parzialmente, prima
che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del
contratto di mutuo.
La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta
l'elevazione del tasso d'interesse annuo al tasso di riferimento
fissato con Decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica.
L'elevazione del tasso di interesse decorre dalla data della
deliberazione della Giunta regionale che accerta l'avvenuta
trasgressione.
La trasgressione alle previsioni di cui al secondo comma
dell'articolo 2, se compiuta prima che siano decorsi dieci anni
dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la
risoluzione del contratto stesso con la restituzione del capitale
residuo, maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al
tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli
interventi nel settore dell'edilizia, in vigore alla data di
erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di
inizio dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto.
Art. 17 (Obblighi e sanzioni per l'alienazione)
Il proprietario dell'alloggio costruito, acquistato, recuperato
od ampliato con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28
dicembre 1984, n. 76, non può alienarlo prima che siano decorsi
dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta
la risoluzione del contratto di mutuo, con la restituzione
immediata del capitale residuo maggiorato della differenza degli
interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero
del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica, in vigore alla data di erogazione del
finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio
dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto.
L'alienazione dell'alloggio effettuata dopo il decimo anno
comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione
immediata del capitale residuo, maggiorato degli eventuali
interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata. Tali
disposizioni non si applicano ai lavoratori, dipendenti pubblici,
trasferiti d'ufficio in altre Regioni, purché l'alienazione avvenga
a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 12,
che accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni
stabilite dalla Convenzione stipulata con l'Istituto mutuante.
Art. 18 (Restituzione anticipata)
Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le
modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con
l'Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del
contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato
dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data della
estinzione anticipata.
L'estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano
decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di
mutuo, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato
della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di
riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel
settore dell'edilizia, in vigore alla data di erogazione del
finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio
dell'ammortamento a quella dell'estinzione anticipata.
Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del
mutuatario.
Art. 19 (Erogazione del mutuo)
a) Nel caso di costruzione, l'erogazione del mutuo è prevista
secondo le seguenti modalità:
- il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad
avvenuta acquisizione dell'ipoteca;
- il 60% per quote successive, dietro presentazione di formali
stati d'avanzamento lavori;
- il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione dei
lavori vidimato a cura del Comune interessato.
b) Nel caso di acquisto di alloggio, l'erogazione del mutuo è
prevista in un'unica soluzione, ferma restando la piena
disponibilità dell'alloggio, successivamente al perfezionamento del
contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca,
subordinata all'atto di acquisto.
c) Nel caso di recupero o ampliamento l'erogazione del mutuo è
prevista secondo le seguenti modalità:
- il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad
avvenuta acquisizione dell'ipoteca;
- il 50% per quote successive, dietro presentazione di formali
stati d'avanzamento lavori;
- il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione dei
lavori vidimato dal Comune interessato.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e c), durante il corso
dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi, che deve aver luogo
non oltre i 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto di
mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a
tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.
Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra, comporta
la revoca del mutuo e la restituzione delle eventuali somme erogate
dalla stipula del contratto di mutuo.
Art. 20 (Procedura)
La domanda per ottenere la concessione del finanziamento
previsto dall'articolo 1, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale, deve essere recapitata all'Assessorato regionale ai
Lavori Pubblici entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.
Nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni
festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato automaticamente al
primo giorno lavorativo successivo.
La Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo
delle condizioni sia soggettive che oggettive di cui agli articoli
precedenti, provvede alla formulazione delle graduatorie entro
trenta giorni dalle date di scadenza previste nel precedente comma,
utilizzando per ciascun periodo la metà delle disponibilità annuali
con il trasferimento dei fondi eventualmente non utilizzati ai
finanziamenti di competenza del successivo periodo.
Le domande ammesse a graduatoria, ma non finanziate, saranno
riprese in considerazione nella graduatoria successiva, previa
istanza dell'interessato ed eventuale aggiornamento della
documentazione. Per le domande trasferite alla graduatoria
successiva è prevista una maggiorazione del punteggio acquisito
pari al 10% (diecipercento).
Art. 21 (Documentazione)
Le domande per ottenere la concessione del finanziamento,
redatte su apposito modulo, devono essere corredate dalla
sottoelencata documentazione a carattere generale:
a) dichiarazione concernente i dati occorrenti per la
determinazione del punteggio di cui all'articolo 15 da compilarsi
in ogni sua parte;
b) documentazione come sotto specificata:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato storico di residenza;
3) certificato situazione di famiglia;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il
reddito complessivo del nucleo familiare corredata dalle fotocopie
dei modelli 101, 102 o 740;
5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante le
condizioni di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 12;
6) ogni altra dichiarazione autentica, da presentarsi
nell'interesse del richiedente, per ottenere l'attribuzione dei
punteggi previsti dagli articoli 5 e 15.
Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di
ampliamento si richiedono, inoltre, in duplice copia:
1) certificazione autentica attestante la proprietà dell'area o
del fabbricato da sistemare e/o da ampliare;
2) progetto autenticato, conforme a quello approvato dal Comune,
completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo
metrico estimativo;
3) concessione edilizia ed eventuale concessione di variante
autenticata;
4) eventuale dichiarazione che il proprietario dell'immobile
oggetto di intervento di recupero intende avvalersi delle norme e
dei vincoli di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
L'area (nel caso di nuova costruzione) o l'abitazione (nel caso
di recupero e ampliamento) possono appartenere oltre che al
beneficiario anche al coniuge, ai parenti ed affini di l' grado
purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tal caso il
richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari dei redditi
reali, consentono l'esecuzione dei lavori e che interverranno a
prestare le garanzie necessarie.
Per chi intende acquistare un alloggio si richiedono inoltre in
duplice copia:
1) compromesso di vendita in carta da bollo con l'indicazione,
tra l'altro, dei dati catastali e del prezzo di acquisto che verrà
poi indicato nell'atto pubblico. Tale documento deve essere
presentato, pena la decadenza, entro e non oltre venti giorni dalla
comunicazione di ammissione al finanziamento;
2) planimetrie dell'alloggio da acquistare;
3) certificato di abitabilità o certificato di ultimazione
lavori.
Per gli alloggi in fase di costruzione, si richiede una
dichiarazione dell'Impresa costruttrice attestante lo stato
d'avanzamento lavori, l'ubicazione del fabbricato e gli estremi
della concessione edilizia.
L'immobile oggetto di acquisto potrà appartenere oltre che al
beneficiario anche al coniuge, ai parenti ed affini di l' grado
purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Art. 22 (Istituzione della Commissione)
Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle
relative graduatorie è istituita, presso l'Amministrazione
regionale, una Commissione, di cui fanno parte:
- l'Assessore ai Lavori Pubblici o un suo delegato;
- l'Assessore alle Finanze o un suo delegato;
- un Consigliere regionale di maggioranza;
- un Consigliere regionale di minoranza;
- un esperto di tecnica bancaria nel settore mutui fondiari;
La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai Lavori
Pubblici o, in sua assenza, dall'Assessore regionale alle
Finanze.
Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della
Commissione sono svolte da funzionari dell'Ufficio Edilizia
Residenziale Pubblica dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Assiste alle sedute della Commissione un funzionario
dell'Ufficio Credito dell'Assessorato alle Finanze. Le sedute della
Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi
membri.
Art. 23 (Ricorsi)
Le graduatorie nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo
di 15 giorni, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione regionale.
Entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza della
pubblicazione gli interessati possono ricorrere avverso le
graduatorie e le revoche alla Giunta regionale che, sentita la
Commissione regionale, delibera la concessione dei mutui
determinandone l'importo.
Art. 24 (Norme transitorie e finali)
Tutti i mutui già deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi
della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, i cui contratti non
sono ancora stati stipulati alla data di entrata in vigore delle
presenti norme regolamentari, verranno regolati alle condizioni di
tasso determinate nel precedente articolo 8 del presente
regolamento, mentre ai mutui con contratti già stipulati alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le
condizioni di tasso di cui al precedente articolo 8 a decorrere
dalla rata di ammortamento o preammortamento scadente il primo
luglio 1986.
Agli effetti della verifica dei requisiti soggettivi,
limitatamente alle domande presentate nell'anno 1986,
antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento,
trovano applicazione le norme del regolamento regionale 22 aprile
1985, n. 1 "Norme generali per la concessione di finanziamenti ad
interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia
residenziale".
Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1 e il regolamento
regionale 18 luglio 1985, n. 3.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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