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Legge regionale n. 61 del 06 08 1985
Bollettino ufficiale 25 09 1985 n. 0021 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 03 10 1985 N. 0001
Interventi per la realizzazione del piano regionale di
risanamento delle acque.
Art. 1
1. La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di
opere destinate alla tutela dall'inquinamento delle acque mediante
la costruzione di impianti di depurazione e relativi collettori
fognanti, da realizzare direttamente o tramite gli enti locali e i
loro consorzi.
2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa
complessiva per il triennio 85-86-87 di lire 29,5 miliardi, di cui
lire 9 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1985; le
quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con
legge annuale di bilancio.
3. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno del
triennio considerato relazionerà alla competente Commissione
Consiliare sullo stato di attuazione del piano con riferimento al
31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 2
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere della
Commissione Consiliare competente, il piano di interventi per
l'anno 1985.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a
carattere pluriennale nel limite dell'intera spesa prevista dalla
presente legge, al fine di assicurare il finanziamento di opere la
cui realizzazione si protragga per più esercizi, fermo restando che
formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole
quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
Art. 3
1. I finanziamenti a fondo perduto agli enti locali ed ai loro
consorzi, sono concessi sino a totale copertura delle spese per la
progettazione, la direzione lavori, l'acquisto (ivi inclusa
l'acquisizione delle aree), la costruzione degli impianti di
depurazione e dei relativi collettori fognanti.
2. I finanziamenti sono cumulabili con i mutui eventualmente
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 24
dicembre 1979, n. 650 e successive modificazioni e
integrazioni.
3. I finanziamenti possono altresì essere concessi a copertura
di nuovi o maggiori oneri rispetto agli importi relativi ai
progetti principali, derivanti da eventuali perizie suppletive e da
revisione prezzi.
4. Il finanziamento regionale può essere concesso unicamente per
la parte non finanziata a mutuo dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
Art. 4
1. Le domande di finanziamento devono essere presentate
all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, corredate dalla
seguente documentazione:
a) copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della
domanda;
b) piano generale di sistemazione della rete fognante contenente
il programma di attuazione delle opere da realizzare ai sensi
dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e con
riferimento alle prescrizioni stabilite dalla legge regionale 24
agosto 1982, n. 59 recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento;
c) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro
acquisizione - e progetto esecutivo dell'opera per la quale viene
richiesto il finanziamento;
d) documentazione dimostrativa degli oneri complessivi con
l'indicazione delle varie fonti di finanziamento sia che si tratti
di risorse proprie, sia di ricorso al credito tramite la Cassa
Depositi e Prestiti o di trasferimenti dalla Regione o dallo
Stato;
e) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante circa
l'ammontare e l'importo del finanziamento richiesto e ottenuto
dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 5
1. La liquidazione del finanziamento regionale sarà effettuata
ratealmente a cura dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, con la
seguente scadenza:
a) Il 50 percento ad avvenuta aggiudicazione dei lavori;
b) il rimanente su presentazione di stati di avanzamento con
graduale recupero del 50 percento sugli importi netti degli
stessi;
c) per quanto riguarda le spese tecniche e di acquisizione delle
aree su presentazione della documentazione necessaria.
2. Il Comune è tenuto al 31 dicembre di ciascun anno a
trasmettere analitica relazione all'Assessore ai Lavori Pubblici
sullo stato di esecuzione dell'opera ammessa a finanziamento
regionale.
Art. 6
1. Gli interventi relativi ai soli collettori fognanti sono
realizzati direttamente dalla Regione nel limite degli stanziamenti
di cui al precedente articolo 2, sulla base delle seguenti
priorità:
1) interventi dichiarati urgenti e la cui realizzazione è
indilazionabile al fine della salvaguardia dell'ambiente da
inquinamento;
2) interventi che in base a progetto possono essere terminati e
funzionanti nel triennio considerato;
3) interventi a carattere intercomunale la cui esecuzione
richieda un particolare coordinamento con altre opere di interesse
regionale.
2. Ai lavori di cui al presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9
della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6.
Art. 7
1. Per gli impianti da realizzare a norma della presente legge,
è richiesto il parere della commissione tecnico - sanitaria di cui
al successivo art. 8.
Art. 8
1. La Commissione regionale tecnico-sanitaria è costituita con
decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:
- il Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo
sostituto, con funzioni di Coordinatore;
- il Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e
delle Foreste dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente
Naturale o suo sostituto;
- il Dirigente dell'Assessorato delle Finanze o suo
sostituto;
- il Dirigente del Servizio Sanità e Tutela Sanitaria
dell'Ambiente dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale o
suo sostituto;
- il Dirigente dell'Ufficio regionale Urbanistica e Tutela del
Paesaggio o suo sostituto;
- il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale,
della Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto;
- il Responsabile dell'Unità Operativa Medico microbiologica del
Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della Alimentazione e
della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o
suo sostituto;
- il Responsabile dell'Unità Operativa Chimico-tossicologica -
fisico ambientale del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale,
dell'Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto.
2. Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da
Segretario.
3. La Commissione è integrata da esperti nominati con
deliberazione della Giunta regionale per le discipline di
competenza.
Art. 9
1. L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente
legge graverà sul capitolo 29800 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
2. Alla copertura di detto onere si provvede:
- per l'anno 1985 mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al Capitolo 50150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 a
valere sull'intervento previsto nell'allegato n. 8.
Settore 1: Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente.
- per gli anni 1986- 1987 mediante utilizzo per L.
20.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "
2.2.1.09 - Acquedotti - Fognature ed altre Opere Igieniche " del
bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1985-1987.
Art. 10
1. Alla Parte Spesa del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L.
9.500.000.000
In aumento
Cap. 29800 " Spese per la costruzione di fognature e di altre
opere di risanamento igienico degli abitati ".
- LR 11 aprile 1984, n. 6 articolo 11 L. 9.500.000.000
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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