Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32
Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali.
(B.U. 12 giugno 1985, n. 10).
Art. 1 (Istituzione).
1. E' istituito, con sede nel castello del Comune di
Saint-Pierre, il Museo regionale di Scienze Naturali.
2. Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto la tutela
e vigilanza della Giunta regionale.
3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento
del Museo sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente
legge.
4. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione del
Consiglio regionale.
Art. 2 (Vigilanza).
1. I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta
regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà
annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne, in
ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.
2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli
organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà
disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e
nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere
all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei
mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 3 (Fondi per il funzionamento).
1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito
stanziamento annuale del bilancio della Regione nonché con i
contributi di Enti e di privati.
1bis. Alle spese di manutenzione straordinaria si provvede
mediante apposito stanziamento del bilancio della Regione,
autorizzato con legge finanziaria, previo impegno al mantenimento
della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trent'anni
da parte del Comune di Saint-Pierre, proprietario dell'immobile
(1).
Art. 4 (Norme finanziarie). (*)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono
autorizzate le seguenti spese:
- L. 100.000.000 per l'anno 1985 per costituire la dotazione del
Museo;
- L. 80.000.000 annue a decorrere dall'anno 1985 per il
funzionamento del Museo.
2. Le spese di cui al precedente comma graveranno
rispettivamente sui capitoli 47200 e 47210, di nuova istituzione,
del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e, per le
spese di funzionamento, sui corrispondenti capitoli dei futuri
bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede
nel modo seguente:
- per l'anno 1985 mediante aumento di lire 180.000.000 delle
entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della Casa da
gioco di Saint-Vincent, che saranno accertati sul capitolo 00300
del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno;
- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per lire
160.000.000 delle risorse disponibili iscritte a 3.2. - " Altri
oneri non ripartibili " - del bilancio pluriennale della Regione
per gli anni 1985/1987.
4. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno
iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 5 (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono
apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte entrata cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di
Saint-Vincent " L. 180.000.000
Parte spesa Settore 4: Promozione sociale
Programma 2.2.4.09. - Attività culturali - Musei, beni culturali
e ambientali.
cap. 47200 (di nuova istituzione)
" Contributo per la dotazione del Museo regionale di Scienze
Naturali di Saint-Pierre
LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 100.000.000
cap. 47210 (di nuova istituzione)
" Contributo per il funzionamento del Museo regionale di Scienze
Naturali di Saint-Pierre
LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 80.000.000
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.
STATUTO DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
Art. 1
Il Museo regionale di scienze naturali ha lo scopo di creare un
centro per l'incremento della cultura scientifica incentivando
l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, nel campo
delle scienze naturali e provvede a:
a) promuovere, coordinare e compiere ricerche naturalistiche,
sia per l'incremento della scienza che delle sue applicazioni;
b) collaborare nel campo della ricerca con istituti
universitari, con organi di ricerca e con associazioni
scientifiche;
c) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si
riferiscono alla storia naturale, con particolare riguardo a quelli
dell'ambiente locale;
d) pubblicare studi e raccolte di ricerche;
e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica;
f) promuovere ed aiutare la propaganda per la protezione della
natura e dell'ambiente.
Art. 2
Il patrimonio del Museo è costituito:
a) dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;
b) dalle collezioni riservate agli studiosi;
c) dalle apparecchiature tecniche, dalle attrezzature, dalle
suppellettili e dalla biblioteca che si realizzeranno in
applicazione delle legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 nonché di
quanto successivamente acquisito attraverso donazioni e contributi
di enti o di privati.
Art. 3
Sono organi del Museo:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore;
d) i revisori dei conti.
Art. 4
Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) un rappresentante della Giunta regionale;
b) un rappresentante delle Associazioni valdostane che svolgono
attività naturalistica a livello scientifico;
c) un rappresentante della Société de la Flore Valdôtaine;
d) un rappresentante del comitato scientifico;
e) un rappresentante del Comune di Saint-Pierre;
f) il direttore del Museo che svolge anche le funzioni di
segretario.
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione i rappresentanti di enti o di società od i privati
che contribuiscono con beni o somme rilevanti alla vita del
Museo.
Art. 5
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla
Giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura
regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere
riconfermati.
Coloro che durante la legislatura vengono nominati in
sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine
della stessa.
Art. 6
Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e approvare il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, sentito il parere del comitato scientifico;
b) approvare il regolamento per l'assunzione, il trattamento
economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del
Museo;
c) assumere e licenziare il personale;
d) nominare il comitato scientifico;
e) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente;
f) formulare eventuali proposte di variazioni del presente
Statuto da sottoporre al consiglio regionale.
Art. 7
Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione
ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di
almeno due membri, potrà essere convocato in riunione
straordinaria.
Per la validità della riunioni è richiesta la presenza della
metà più uno dei componenti.
Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo.
Egli firma assieme al segretario i verbali di seduta.
Sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in
conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di
amministrazione per la ratifica nelle adunanze successive.
Svolge inoltre ogni altra attività delegatagli dal consiglio di
amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci
il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.
Art. 8
Il comitato scientifico è composto dai seguenti membri:
a) sette esperti scelti nei campi geologico, botanico e
zoologico;
b) il direttore del Museo, che assume anche le funzioni di
segretario.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato
esperti nelle materie interessanti l'attività del Museo.
Il comitato è nominato per la durata in carica del consiglio di
amministrazione.
Art. 9
Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:
a) proporre, coordinare e approvare i programmi dell'attività
scientifica del Museo e vigilare sulla loro attuazione;
b) dare le direttive generali sulla conservazione e per
l'acquisto degli oggetti d'interesse del Museo, per gli scopi di
cui all'articolo 1;
c) promuovere la collaborazione con istituti o organizzazioni,
aventi finalità analoghe, nonché con istituti universitari e
privati;
d) approvare il regolamento interno del Museo.
Art. 10
Il direttore è capo del personale e provvede alla ripartizione
del lavoro tra i collaboratori.
Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del
comitato scientifico.
Dà disposizioni per il collocamento del materiale.
Cura i rapporti del Museo con istituti, enti e studiosi italiani
e stranieri, in conformità alle istruzioni impartite dal comitato
scientifico.
Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni
del Museo.
Acquista gli oggetti di interesse del Museo in base alle
direttive del comitato scientifico, cura l'acquisto di libri e di
pubblicazioni e ne autorizza il loro prestito.
E' responsabile della manutenzione del materiale affidato al
Museo.
Cura l'attuazione dei programmi approvati dal comitato
scientifico.
Prepara l'annuale relazione sull'attività del Museo e il
bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Art. 11
Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel
corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla
Giunta regionale.
Essi durano in carica per un triennio e possono essere
riconfermati.
I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione
e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro
attività.
Art. 12
L'anno finanziario del Museo inizia con il primo gennaio e
termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di
previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla
Giunta regionale per l'approvazione.
Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo
deve essere approntato entro la fine di ottobre e il conto
consuntivo per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di
aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta
regionale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.
I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non
impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso
rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati
entro i termini previsti dalla legge.
Art. 13
In caso di scioglimento dell'Ente, il materiale e le collezioni
esistenti passeranno in proprietà alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta, che ne curerà la conservazione.
E' fatto salvo il diritto degli aventi causa a rientrare in
possesso di collezioni e materiali ceduti al Museo in comodato.
(*) L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di
scienze naturali è rideterminata, per il triennio 2012/2014, in
complessivi euro 700.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2013 e
500.000 euro per l'anno.
(1) Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 11 dicembre 2002, n.
25.
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