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Legge regionale n. 18 del 22 04 1985
Bollettino ufficiale 14 5 1985 n. 7
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91
concernente il collegio dei revisori dell'Unità Sanitaria Locale
della Valle d'Aosta.
Art. 1
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 91 è sostituito dal seguente
"Per la validità delle adunanze del collegio, è necessaria la
presenza di due componenti. In caso di assenza del membro nominato
dalla Giunta regionale, esercita le funzioni del presidente il
membro designato dal Ministero del Tesoro. In ogni caso le
decisioni del collegio devono essere prese a maggioranza
assoluta".
Art. 2
Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 91, è aggiunto il seguente alinea:
"- espletare i compiti attribuiti da leggi e disposizioni dello
Stato e della Regione".
Art. 3
L'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 è
sostituito dal seguente:
"Il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte al
mese.
I componenti del collegio dei revisori possono presenziare alle
sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione
dell'Unità sanitaria locale.
Per l'esercizio delle funzioni, ciascun revisore ha diritto di
accedere agli uffici e ai servizi e di prendere visione di tutti
gli atti amministrativi e documenti contabili dell'Unità sanitaria
locale ed è vincolato al segreto d'ufficio.
Il comitato di gestione è tenuto a fornire locali, mezzi e
personale necessari per lo svolgimento dell'attività del
collegio.
Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori spetta
una indennità di carica lorda mensile, pari al 80 percento per il
presidente ed al 70 percento per gli altri membri di quella
prevista, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del
comitato di gestione dell'USL, nonché, se spettante, l'indennità di
missione ed il rimborso delle spese rispettivamente sostenute nei
limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i
dipendenti regionali.
Per ogni assenza alle sedute l'indennità mensile lorda spettante
è ridotta di un decimo. Tale indennità decorre dal 1+ luglio 1984
ed è liquidata trimestralmente.
Alla relativa spesa, fa fronte l'Unità sanitaria locale della
Valle d'Aosta mediante imputazione al capitolo di spesa " Indennità
e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali" dei suoi
bilanci di previsione annuali ".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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