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Legge regionale n. 52 del 22 11 1984
Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16
Finanziamento per la costruzione dell'Ala Nuova della Casa di
Riposo per Anziani (Ospizio di Carità) in Comune di Aosta.
Art. 1
Per la costruzione dell'ala Nuova della Casa di Riposo per
Anziani (Ospizio di Carità ) in Comune di Aosta è autorizzata per
l'anno 1984 la spesa di Lire 2.000.000.000.
Art. 2
La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti
deliberativi per la esecuzione della presente legge.
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà
sul capitolo di nuova istituzione n. 42700 del bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio 1984.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede
mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al
capitolo n. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - Allegato
n. 8 al bilancio per l'anno in corso debitamente integrato con
legge regionale 14 agosto 1984 n. 44.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L.
2.000.000.000
Variazione in aumento:
cap. 42700 (di nuova istituzione)
Settore 2.2.3. Sicurezza Sociale
Programma 2.2.3.04. Servizi Sociali
" Spese per la costruzione della nuova ala della Casa di Riposo
per Anziani in Comune di Aosta " L. 2.000.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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