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Legge regionale n. 66 del 23 06 1983
Bollettino ufficiale 6 9 1983 n. 20
Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il
triennio 1983/1985.
Art. 1
In armonia con l'ordinamento speciale della Regione, la legge
statale 23 dicembre 1978, n. 833 e le relative leggi regionali di
applicazione, è approvato il piano socio - sanitario regionale per
il triennio 1983/ 1985, costituito dalla presente legge, dalle
norme di indirizzo e di direttiva contenute dai suoi allegati e
dalle relative tabelle.
La presente legge avrà validità anche dopo l'entrata in vigore
della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e, da
tale data, si applica limitatamente alle disposizioni non in
contrasto con essa.
Il piano socio - sanitario 1983/ 1985 è comunque oggetto di
verifica in conseguenza dell'emanazione del piano sanitario
nazionale al fine di adeguare ed armonizzare le proprie
disposizioni a quelle della legge nazionale.
Art. 2
Il piano socio - sanitario persegue i seguenti obiettivi:
- la tutela, intesa come intervento globale ed unitario, della
salute fisica e psichica della popolazione, privilegiando la
prevenzione, le attività di assistenza sanitaria e socio -
assistenziale di base e sviluppando le prestazioni di
riabilitazione e gli interventi di reinserimento sociale;
- l'integrazione fra servizi sanitari e servizi socio
assistenziali;
- la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio
regionale dei servizi e presidi sanitari e socio - assistenziali,
nel quadro della realizzazione delle aree funzionali di assistenza
socio - sanitaria di base e di assistenza specialistica integrativa
dell'assistenza di base;
- la qualificazione delle prestazioni e l'adeguamento dei
servizi ai bisogni reali della popolazione, con particolare
riguardo alla piena capacità ed autosufficienza dei servizi
regionali in rapporto alla domanda di prestazioni diagnostiche ed
in collegamento con strutture pubbliche di altre Regioni e dei
Paesi limitrofi dell'area linguistica francofona per le prestazioni
di cura e di riabilitazione che non possono essere erogate nella
Regione in considerazione del rapporto tecnico - funzionale
esistente fra le sue particolari condizioni e le specifiche
finalità e caratteristiche tecniche e specialistiche delle
prestazioni da erogare;
- l'impiego ottimale delle risorse in termini di efficienza ed
efficacia, per il raggiungimento di una più elevata produttività
del sistema socio sanitario nel rapporto tra costo dei servizi e
relativi benefici;
- il reinserimento sociale dei soggetti emarginati, favorendo
processi di superamento delle strutture di ricovero;
- il maggior coinvolgimento della popolazione e la responsabile
partecipazione degli operatori dei servizi alla programmazione e
controllo delle attività socio - sanitarie;
- la formazione professionale permanente del personale;
Art. 3
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
articolo, il piano socio - sanitario nel triennio 1983/ 1985,
persegue, in via prioritaria, la realizzazione dei seguenti
obiettivi specifici ed azioni programmatiche:
a) l'attivazione della struttura organizzativa dei servizi della
USL ai vari livelli: zonale, distrettuale e polidistrettuale di
competenza;
b) l'attivazione della organizzazione dei distretti socio -
sanitari di base e dei relativi presidi;
c) il potenziamento della rete poliambulatoriale;
d) il completamento della struttura ospedaliera secondo il
programma di investimenti finanziati con apposito fondo del fondo
sanitario nazionale;
e) il potenziamento dei servizi per l'igiene pubblica e tutela
dell'ambiente e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro;
f) il potenziamento dei servizi per l'igiene e l'assistenza
veterinaria;
g) la realizzazione dei progetti - obiettivo;
h) il coordinamento e l'integrazione, nell'attesa del riordino
delle funzioni in materia di assistenza sociale, fra le funzioni
svolte dalla USL e quelle svolte dai servizi sociali di competenza
della Regione e dei comuni singoli o associati;
i) il potenziamento delle iniziative di prevenzione ed
educazione sanitaria;
l) il potenziamento delle attività di formazione, riconversione,
riqualificazione ed aggiornamento permanente del personale;
m) l'attuazione della organizzazione dipartimentale;
n) l'attivazione del sistema informativo socio - sanitario e
dell'osservatorio epidemiologico regionale;
o) l'attuazione delle azioni finalizzate al risparmio ed al
controllo della spesa.
I progetti - obiettivo e le azioni programmatiche sono
specificati negli allegati alla presente legge.
Art. 4
Le previsioni del piano si realizzano nel triennio di validità
del piano stesso.
La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma
la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e
provvedimenti al piano socio - sanitario, che ha efficacia di
indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in
esso previste, sia nel settore sanitario che in quello socio -
assistenziale.
In particolare, ai contenuti ed agli indirizzi del piano
uniformano i loro atti e provvedimenti l'unità sanitaria locale ed
i comuni nell'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza.
La gradualità e le modalità di realizzazione del piano sono
correlate alla disponibilità delle risorse finanziarie, del
personale, nonché alla realizzazione delle strutture.
La Regione, in relazione alle verifiche di attuazione del piano,
può aggiornare annualmente con legge il piano socio - sanitario. Al
primo aggiornamento si dovrà provvedere entro il 31 dicembre
1983.
Art. 5
Alla gestione coordinata dall'assistenza sanitaria e
dall'assistenza sociale, secondo quanto stabilito al titolo III
della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, si provvede a seguito
di apposita legge regionale di riordinamento dell'esercizio delle
funzioni in materia di assistenza sociale e, comunque, a decorrere
dal primo gennaio 1985.
A tal fine l'USL, contestualmente alla predisposizione del
bilancio di previsione per la gestione dei servizi sanitari per
l'anno 1985, predispone secondo le indicazioni dell'assessorato
regionale della sanità ed assistenza sociale - il bilancio di
previsione per la gestione dei servizi socio - assistenziali.
A decorrere dal primo gennaio 1985 l'unità sanitaria locale
assume la denominazione di unità locale socio - sanitaria(
ULSS)
Fino alla emanazione delle norme o alla data di cui al primo
comma, le funzioni socio - assistenziali seguitano ad essere
esercitate dagli enti competenti, ai sensi della vigente
legislazione, i quali provvedono alla organizzazione dei servizi e
della attività, attendendosi ai criteri, indirizzi e vincoli del
presente piano. Gli operatori socio - assistenziali dipendenti
dalla Regione, che operano nei distretti socio - sanitari di base,
sono distaccati presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta
e dipendono funzionalmente da questa. Tale personale, individuato
secondo apposito elenco deliberato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, nell'ambito dell'attività che svolge nei
distretti, è tenuto ad espletare le attività di competenza della
Regione nei limiti e secondo le modalità stabilite da questa. Le
spese relative a detto personale e la relativa gestione
amministrativa, rimangono a carico dell'amministrazione
regionale.
Per l'espletamento di prestazioni di assistenza sanitaria
connesse all'esercizio delle funzioni in materia di assistenza
sociale, i comuni devono avvalersi esclusivamente dei servizi
dell'unità sanitaria locale.
Art. 6
Entro il 31 dicembre 1983, nell'ambito della costituzione del
servizio socio - sanitario regionale, si provvederà, con apposita
legge, al riordinamento delle funzioni dell'assessorato regionale
della sanità ed assistenza sociale, ai fini dell'esercizio delle
funzioni attribuite alla Regione nei settori sanitario, sociale,
assistenziale e delle attribuzioni prefettizie in materia di
assistenza e beneficenza pubblica di competenza del Presidente
della Giunta regionale.
Tale riordinamento dovrà basarsi in particolare:
- sull'organizzazione delle funzioni per aree di intervento e
per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del
piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione
del piano socio - sanitario regionale;
- sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante
adeguamento di essa alla priorità degli obietti vi di intervento ed
allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;
- sul momento unitario di pianificazione, legislazione,
indirizzo, controllo, intervento, e supporto tecnico -
operativo;
- sulla integrazione interdisciplinare;
- sulla valorizzazione del momento collegiale;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento
con altri settori funzionali della amministrazione regionale e con
i servizi dell'USL;
- sul rispetto e promozione della professionalità degli
operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di
gruppo.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti
assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive
professionalità e responsabilità personale e funzionali.
Art. 7
In attesa della emanazione della legge regionale di cui
all'articolo 36 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e
fatte salve le prescrizioni del piano sanitario nazionale, le
prestazioni idrotermali da erogarsi ai sensi del predetto articolo,
limitate al solo aspetto terapeutico, sono assicurate tenendo conto
delle eventuali preferenze dell'utente e privilegiando, comunque,
gli stabilimenti termali gestiti dall'USL per i quali, nell'ambito
della suddetta legge regionale, si provvederà con apposito
programma oltreché ai fini dell'integrazione e qualificazione
sanitaria anche ai fini della legge regionale di cui all'articolo
66 della legge statale predetta per quanto concerne l'utilizzo
sotto il profilo economico, turistico ed ambientale.
L'accesso alle suddette prestazioni è autorizzato a livello
polidistrettuale, su motivata prescrizione di un medico dipendente
dal servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed
extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base, fatte
comunque salve le modalità e le condizioni di erogazione di
competenza dell'INAIL e dell'INPS per i propri assicurati.
Art. 8
La Regione, nel quadro di applicazione dell'articolo 39 della
legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione alle proprie
peculiarità statutarie ed al fine di assicurare l'assistenza
sanitaria e la formazione professionale necessarie al completamento
del proprio servizio socio - sanitario regionale stipula
convenzioni con università ubicate in altre regioni, nonché -
previa intesa con i competenti organi francesi e svizzeri - con
cliniche universitarie ed ospedali pubblici individuati in ragione
delle loro specifiche finalità e caratteristiche tecniche e
specialistiche.
Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma,
della legge statale citata, vengono disciplinati i casi in cui è
ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma
precedente.
Art. 9
L'Unità sanitaria locale definisce la pianta organica del
personale dei presidi, servizi ed uffici in conformità alle
previsioni di piano ed alle conseguenti direttive della Giunta
regionale.
La costituzione, la tipologia e l'ubicazione dei presidi
sanitari e socio - assistenziali sono determinate con il piano e
dalle conseguenti direttive della Giunta regionale.
Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e
diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione, tutti gli atti
o provvedimenti effettuati in violazione delle norme di cui ai
precedenti comma.
Art. 10
Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della
presente legge, si provvede nel modo che segue:
1) per la gestione dei servizi sanitari:
a) con le disponibilità e nel rispetto dei vincoli relativi ai
fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione del fondo
sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni; b) con le disponibilità
che saranno acquisite dai comuni a seguito di eventuale alienazione
o trasformazione dei beni patrimoniali trasferiti ai sensi
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
2) per la gestione dei servizi socio - assistenziali:
a) con le disponibilità specificamente iscritte nella legge di
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1983- 1985;
b) con i fondi degli enti locali;
c) con le disponibilità che saranno acquisite dalla unità
sanitaria locale a qualsiasi titolo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
REGIONE VALLE D'AOSTA
Piano Socio - Sanitario Regionale
per il triennio 1983/ 1985
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