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Legge regionale n. 28 del 15 07 1982
Bollettino ufficiale 15 9 1982 n. 11
Inquadramento in un ruolo regionale in soprannumero del
personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali istituite ai
sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.
Art. 1
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge è istituito il ruolo
speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale iscritto
nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi della legge
regionale 30 gennaio 1981, n. 7.
Detto personale è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento
con la qualifica corrispondente alla graduatoria in cui è iscritto
e con anzianità avente decorrenza dal primo marzo 1982.
Il ruolo speciale ad esaurimento comprende i posti indicati
nella tabella annessa alla presente legge.
Art. 2
Al personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7,
ed inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al
precedente articolo 1, è attribuito il trattamento economico
previsto per il caso di avanzamento ai sensi dell'articolo 7 della
legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
Art. 3
Ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi
dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, ed
inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente
articolo 1, sono attribuiti gli stipendi previsti, per le
rispettive qualifiche di inquadramento dalla tabella allegato A)
alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
È riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici,
l'anzianità maturata per tutto il periodo di servizio prestato
presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la
realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'articolo 26 della
legge regionale 10 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 4
Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può
essere trasferito, sentiti l'interessato e le organizzazioni
sindacali all'interno dell'Amministrazione regionale, in posti
vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale relativi alla
qualifica di appartenenza o relativi ad altra qualifica, ai sensi
dell'articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3,
modificato con legge regionale 3 aprile 1979, n. 15.
Art. 5
È abrogato l'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1981,
n. 7.
Art. 6
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
previsto in annue L. 284.000.000 graverà sul capitolo 20900 (Spese
per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi altri
assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente) del bilancio
preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti
capitoli di bilancio per gli esercizi futuri. Alla copertura
dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:
per l'esercizio 1982 mediante prelievo di pari importo dallo
stanziamento del cap. 50000 (" Fondo globale per il finanziamento
di spese per l'adempimento di funzioni normali " (spese correnti)
(allegato n. 8 - spese per il funzionamento istituzionale:
ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'amministrazione
regionale) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio
1982. Per gli esercizi 1983/84 mediante utilizzo delle risorse
disponibili iscritte al programma 1.2.
Personale regionale del bilancio pluriennale 1982/84.
A decorrere dal 1983 gli oneri necessari saranno iscritti con
legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 7
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982
sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni (spese correnti) " L. 284.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della
Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi vari a carico
dell'ente " L. 284.000.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegato alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 28. ELENCO DEI
POSTI DEL RUOLO REGIONALE IN SOPRANNUMERO DEL PERSONALE ISCRITTO
NELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 30 GENNAIO 1981, N. 7.
ATTO ALLEGATO
Qualifiche regionali, Livelli e N. posti: // Segretario: livello
quinto, posti 14; // Geometra: livello quinto, posti 8; //
Perito agrario: livello quinto, posti 1; // Coadiutore: livello
quarto, posti 6; //
Operaio qualificato: livello terzo, posti 2; // Operaio: livello
terzo, posti 3.
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